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Ordinanza

Ordinanza n. 2248/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 gennaio 2026, emessa dalla Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, con la quale - a riscontro della richiesta del ricorrente di ricostruzione della carriera, revocata la sospensione precauzionale obbligatoria dal servizio - la Guardia di Finanza disponeva che “le competenze stipendiali trattenute dal 14 maggio 2024 al 3 aprile 2025 saranno eventualmente restituite in caso di revoca a tutti gli effetti della citata sospensione”; - del provvedimento di cui alla nota Prot. n. -OMISSIS- del 13/01/2026, emessa dalla Guardia di Finanza, Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con la quale l’istanza di ricostruzione della carriera avanzata dal ricorrente non veniva accolta, in particolare l’Amministrazione non avviava “alcun procedimento amministrativo finalizzato alla ricostruzione della carriera [...]” del ricorrente, con la seguente motivazione: “si procede alla ricostruzione di carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'art. 921, in caso di omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale”; - del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2026, emessa dalla Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, con la quale, a riscontro della richiesta di ricostruzione della carriera reiterata dal sig. -OMISSIS-, l’Amministrazione nuovamente disponeva che “In relazione a quanto richiesto con la PEC in riferimento, si ribadisce quanto già partecipato […] con nota n. 2466 in data 8 gennaio 2026 di questo Ufficio, di cui ad ogni buon conto si allega copia”; - di ogni altro provvedimento connesso, collegato, presupposto e conseguenziale; e per l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- alla ricostruzione della carriera, con restitutio in integrum di quanto non percepito in costanza del sofferto periodo di sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego, dal 14 maggio 2024 al 03 aprile 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione al versamento di tutti gli emolumenti retributivi e contributivi maturati nel relativo periodo, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento restitutorio.

Giustizia amministrativa202603536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, allo stato, della ricostruzione della carriera e della corresponsione degli emolumenti relativi al periodo di sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre note dell'Amministrazione, con le quali era stato negato l'avvio del procedimento di ricostruzione della carriera e subordinata l'eventuale restituzione delle competenze stipendiali trattenute alla revoca a tutti gli effetti della sospensione precauzionale. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici per il periodo dal 14 maggio 2024 al 3 aprile 2025, con restitutio in integrum e corresponsione degli emolumenti retributivi e contributivi maturati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la controversia riguarda la sussistenza dei presupposti per l'integrale ricostruzione della carriera militare e il pagamento delle competenze relative al periodo di sospensione precauzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, poiché il pregiudizio economico e di carriera dedotto non presenta carattere di irreparabilità. In particolare, ha valorizzato la valenza normalmente retroattiva delle pronunce del giudice amministrativo: qualora il ricorso fosse accolto nel merito, sarebbe possibile procedere alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici. La decisione non anticipa il giudizio sulla legittimità dei provvedimenti impugnati né sulla spettanza sostanziale delle somme. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per insussistenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 921 del codice dell'ordinamento militare

    È richiamato nel contenuto degli atti amministrativi impugnati quale disposizione che, secondo l'Amministrazione, disciplina la ricostruzione della carriera del militare in caso di omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi al coinvolgimento della parte in vicende di natura penale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio economico e professionale derivante dal differimento della ricostruzione della carriera non è irreparabile quando l'eventuale futura sentenza di accoglimento possa produrre effetti retroattivi e consentire la ricostruzione della posizione giuridica ed economica dell'interessato.
  • La possibilità di ottenere, all'esito del giudizio di merito, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e il pagamento delle competenze arretrate esclude, di regola, il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare, salvo specifiche circostanze che dimostrino un danno non adeguatamente reintegrabile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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