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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1040

Regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione del 16 aprile 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/1040 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/128 per chiarire e uniformare la disciplina dei residui di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia. La modifica principale consiste nell’allineamento della definizione di "residui" alla definizione del regolamento (CE) n. 396/2005, al fine di garantire certezza del diritto e coerenza sistematica. Inoltre, gli allegati II e III vengono aggiornati sostituendo gli elenchi delle sostanze attive e dei relativi composti originari.

Modifica le regole sui residui di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, allineando la definizione di "residui" e aggiornando gli elenchi degli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti, operatori e controlli relativi agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, nell’ambito della disciplina UE sugli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; modifica un atto delegato già vigente, con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto al rinvio ai residui di antiparassitari definiti dal regolamento (CE) n. 396/2005.

Regolamento delegato (UE) 2021/1040 – prescrizioni sui pesticidi negli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

Il regolamento interviene sul quadro previsto dal regolamento (UE) n. 609/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2016/128, con l’obiettivo di precisare la disciplina dei residui di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I considerando evidenziano la necessità di garantire certezza del diritto e chiarezza, allineando la definizione di residuo alla disciplina più specifica del regolamento (CE) n. 396/2005.

Finalità della modifica

La Commissione osserva che il regolamento delegato (UE) 2016/128 utilizza una terminologia sui residui collegata al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma che il regolamento (CE) n. 396/2005 contiene una definizione più precisa dei residui di antiparassitari. Per questo motivo, la disciplina viene aggiornata in modo da evitare incertezze interpretative e assicurare coerenza con il sistema UE sui limiti massimi di residui.

Modifica della definizione di "residui"

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/128. La nuova formulazione stabilisce che, ai fini della disposizione, per "residui" si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il rinvio è quindi diretto e preciso alla definizione contenuta in tale regolamento.

Aggiornamento degli allegati II e III

L’articolo 2 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 secondo l’allegato del nuovo regolamento. La logica dell’intervento è quella di inserire negli elenchi soltanto i composti originari delle sostanze attive, tenendo conto che le definizioni dei residui per le sostanze attive devono applicarsi come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005 e dalle sue future modifiche.

Allegato II

L’allegato II, riferito alle sostanze attive di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/128, è sostituito integralmente. Sono indicati i seguenti composti originari con i relativi livelli massimi di residui:

  • Cadusafos: 0,006 mg/kg;
  • Demeton-S-metil / demeton-S-metil-solfone / ossidemeton-metile: 0,006 mg/kg;
  • Etoprofos: 0,008 mg/kg;
  • Fipronil: 0,004 mg/kg;
  • Propineb: 0,006 mg/kg.

Allegato III

L’allegato III, relativo alle sostanze attive di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/128, è parimenti sostituito. L’elenco include: Aldrin, Dieldrin, Disulfoton, Endrin, Fensulfothion, Fentin, Alossifop, Eptacloro, Esaclorobenzene, Nitrofen, Ometoato e Terbufos.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Allineamento della definizione di residui

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/128 è sostituito: per "residui" si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica risponde all’esigenza di chiarezza e certezza del diritto.

Aggiornamento degli allegati II e III

Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 sono sostituiti conformemente all’allegato del regolamento. Negli elenchi si riportano soltanto i composti originari delle sostanze attive, in coerenza con le definizioni dei residui applicabili nel regolamento (CE) n. 396/2005.

Elenco delle sostanze attive con limiti massimi di residui

L’allegato II, relativo alle sostanze attive di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/128, riporta i composti originari e i relativi livelli massimi di residui (mg/kg): Cadusafos 0,006; Demeton-S-metil / demeton-S-metil-solfone / ossidemeton-metile 0,006; Etoprofos 0,008; Fipronil 0,004; Propineb 0,006.

Elenco delle sostanze attive di cui all’articolo 3, paragrafo 4

L’allegato III è sostituito con l’elenco delle sostanze attive per le quali si applica la disciplina richiamata dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/128. I composti originari elencati sono: Aldrin, Dieldrin, Disulfoton, Endrin, Fensulfothion, Fentin, Alossifop, Eptacloro, Esaclorobenzene, Nitrofen, Ometoato e Terbufos.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarepesticidialimentazione infantilealimenti a fini medici speciali

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