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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/635

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e rinnova le misure antidumping sui tubi saldati non legati provenienti da Bielorussia, Cina e Russia, dopo aver esaminato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che, nonostante i bassi volumi importati durante il periodo di riesame, permangano significative capacità inutilizzate, livelli di prezzo attrattivi per il mercato UE e, per Russia e Bielorussia, elementi di dumping o rischio concreto di dumping. Le misure vengono quindi mantenute con aliquote differenziate per paese e, per la Russia, per singoli gruppi di produttori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati di ferro o acciaio non legato originari di Bielorussia, Repubblica popolare cinese e Russia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno non superiore a 168,3 mm, esclusi alcuni usi specifici (oleodotti/gasdotti, estrazione di petrolio o gas, tubi di precisione e tubi con accessori per condutture di gas o liquidi destinati ad aeromobili civili). Il prodotto è quello classificato nei codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo. Le misure riguardano i prodotti originari della Bielorussia, della RPC e della Russia e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; sono mantenute in esito a un riesame ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635: dazio antidumping definitivo sui tubi saldati

Il regolamento attua il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping relative a taluni tubi saldati di ferro o acciaio non legato originari di Bielorussia, Repubblica popolare cinese e Russia. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ha esaminato dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione, concludendo per il mantenimento delle misure.

Ambito di applicazione e prodotto interessato

Il provvedimento riguarda i tubi saldati di ferro o acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno non superiore a 168,3 mm, classificati nei codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, con i corrispondenti codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780. Sono espressamente esclusi i tubi per oleodotti o gasdotti, per estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e quelli muniti di accessori per condutture di gas o liquidi destinati ad aeromobili civili.

Le misure si applicano alle importazioni originarie della Bielorussia, della RPC e della Russia nell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Quadro procedurale del riesame

La domanda di riesame è stata presentata il 25 ottobre 2019 da un comitato di difesa dell’industria dell’Unione, per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione UE. La Commissione ha aperto il riesame il 24 gennaio 2020, dopo aver verificato la sufficienza degli elementi di prova, e ha condotto l’inchiesta sul periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per la persistenza o reiterazione del dumping.

Per l’analisi del pregiudizio, il periodo considerato va dal 1 gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato il campionamento per i produttori dell’Unione e ha fatto ricorso ai dati disponibili per varie parti interessate che non hanno collaborato pienamente, in particolare per la RPC e, in larga misura, per la Russia.

Definizione del prodotto simile e dell’industria dell’Unione

La Commissione ha confermato che il prodotto oggetto del riesame è identico a quello esaminato nelle precedenti inchieste. Ha inoltre ribadito che il prodotto fabbricato e venduto nel mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto e venduto nell’Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

L’industria dell’Unione è stata individuata nei produttori UE del prodotto simile, pari a 12 operatori nel periodo in esame e 11 nel PIR. Il campione selezionato rappresentava circa il 40 % della produzione UE del prodotto simile.

Analisi del dumping: Bielorussia

Per la Bielorussia la Commissione ha rilevato che nel periodo di riesame le importazioni nell’UE erano quasi scomparse, rendendo impossibile trarre conclusioni sulla persistenza del dumping. Ha quindi valutato il rischio di reiterazione in caso di abrogazione delle misure.

Poiché la Bielorussia non è membro OMC e rientra nel regime dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale avrebbe dovuto essere costruito su un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha tentato di ottenere collaborazione in otto paesi potenziali, ma non ha ricevuto riscontri utili; la Russia era stata inizialmente considerata, ma poi esclusa per insufficienza della collaborazione disponibile. In assenza di un paese rappresentativo utilizzabile, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi realmente pagati nell’Unione per il prodotto simile.

Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito usando i dati disponibili, soprattutto le importazioni russe da Bielorussia nel GTA, essendo la Russia il principale sbocco estero. Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, effettuato per i tubi neri, ha portato a un margine di dumping nazionale dell’8,0 %. La Commissione ha quindi concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile la reiterazione del dumping, anche per effetto di una capacità produttiva inutilizzata significativa e dell’attrattiva del mercato UE.

Analisi del dumping: Repubblica popolare cinese

Per la RPC la Commissione ha applicato l’articolo 18 per la mancanza totale di collaborazione dei produttori esportatori e del governo cinese. Ha inoltre applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che il mercato interno cinese sia affetto da distorsioni significative e che i prezzi e i costi interni non siano adatti alla determinazione del valore normale.

La Commissione ha descritto in modo esteso le distorsioni sistemiche dell’economia cinese: ruolo centrale dello Stato e del PCC, pianificazione industriale, controllo del sistema finanziario, presenza di imprese statali, interventi su prezzi e costi, distorsioni del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsione dei salari e accesso al credito orientato da obiettivi di politica pubblica. Sulla base di tali elementi ha escluso l’uso dei prezzi interni cinesi e ha costruito il valore normale su un paese rappresentativo.

La Thailandia è stata scelta come paese rappresentativo appropriato, dopo aver valutato livello di sviluppo economico, produzione del prodotto, disponibilità di dati pubblici e qualità dei dati finanziari. Per i fattori produttivi sono stati usati dati del GTA, statistiche ILO, dati nazionali thailandesi ed elementi di costo forniti da un produttore dell’Unione, AMTP. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati da due produttori thailandesi quotati nei considerando.

Pur avendo costruito il valore normale e il prezzo all’esportazione, la Commissione ha concluso che il margine di dumping complessivo per le esportazioni verso l’UE era negativo, quindi non vi era dumping nel PIR. Tuttavia i volumi importati erano molto limitati e non rappresentativi; per questo la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping, concludendo che, data l’elevata capacità inutilizzata in Cina, le pratiche di dumping verso paesi terzi e le restrizioni commerciali presenti in altri mercati, è probabile che, in assenza di misure, le esportazioni verso l’Unione riprendano a prezzi di dumping.

Analisi del dumping: Russia

Per la Russia la Commissione ha rilevato che le importazioni nell’UE sono continuate nel PIR, sebbene a volumi contenuti, e ha riscontrato carenze rilevanti nella collaborazione e nelle informazioni fornite da PAO Severstal. TMK Group ha poi rinunciato a rispondere al questionario. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 per basare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

Il valore normale è stato costruito sulla base dei dati del produttore russo che aveva collaborato solo parzialmente, includendo costi di produzione, SGAV e profitti; il prezzo all’esportazione è stato ricostruito dai dati Eurostat cif corretti franco fabbrica. Dal confronto è emerso un margine di dumping del 12,4 %, con conseguente accertamento della persistenza del dumping nel PIR.

Inoltre la Commissione ha constatato dumping anche verso mercati terzi e ha rilevato capacità inutilizzata significativa e attrattiva del mercato UE, concludendo che, in caso di scadenza delle misure, il dumping si ripeterebbe con elevata probabilità.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha analizzato indicatori macroeconomici e microeconomici dell’industria UE. Il consumo dell’Unione è aumentato complessivamente dell’8 % tra il 2016 e il PIR, ma la produzione UE è scesa da 319 525 tonnellate a 291 704 tonnellate, l’utilizzo degli impianti è calato dal 40 % al 37 % e le vendite interne sono diminuite, con perdita di quota di mercato dal 58 % al 49 %.

Sul piano microeconomico, i prezzi di vendita sono aumentati, ma non quanto i costi di produzione, che sono cresciuti in misura maggiore. Il risultato è stato una redditività negativa, peggiorata fino a –11 % nel PIR, flussi di cassa negativi, investimenti in calo e utile sul capitale investito sceso a –41 %. La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale e ruolo delle importazioni da paesi terzi

La Commissione ha escluso che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni dai paesi interessati, dato il loro volume molto ridotto nel PIR, inferiore complessivamente allo 0,5 % del mercato UE. Ha invece attribuito il deterioramento soprattutto all’aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, in particolare Turchia, India e Repubblica di Macedonia del Nord, che hanno guadagnato quote di mercato e hanno esercitato pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Poiché il pregiudizio dell’industria UE non era riconducibile ai paesi interessati ma esisteva un rischio concreto di ritorno delle importazioni a condizioni di dumping, la Commissione ha svolto una simulazione prospettica. Ha ipotizzato il ritorno ai volumi pre-misura e un impatto rilevante dei prezzi importati sulla produzione UE, con peggioramento della redditività fino a –25 %.

La Commissione ha considerato determinante la combinazione di capacità inutilizzata molto elevata in Bielorussia, RPC e Russia, attrattiva del mercato europeo e prezzi delle esportazioni verso paesi terzi inferiori a quelli UE. Ha quindi concluso che, senza il mantenimento delle misure, il pregiudizio si ripeterebbe con ogni probabilità.

Interesse dell’Unione

Nel valutare l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, perché impedisce un ulteriore deterioramento di una situazione già fragile. Non sono emersi elementi idonei a dimostrare un impatto negativo significativo e sproporzionato su importatori indipendenti, distributori o utilizzatori. La Commissione ha quindi ritenuto che non vi fossero motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il regolamento conferma i dazi antidumping definitivi e ne fissa le aliquote per ciascun paese e, per la Russia, per specifici gruppi societari. Per le operazioni doganali continuano a valere le norme vigenti in materia di dazi doganali, salvo diversa disposizione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sui tubi saldati di ferro o acciaio non legato, di sezione circolare e diametro esterno pari o inferiore a 168,3 mm, con le esclusioni specificate per determinati impieghi e tipologie. Il prodotto è identificato dai codici NC e TARIC indicati nell’articolo 1, paragrafo 1.

Aliquote del dazio

Sono previste aliquote del 90,6 % per tutte le società della RPC, del 38,1 % per tutte le società bielorusse, del 16,8 % per TMK Group (Seversky Pipe Plant e Taganrog Metallurgical Works), del 10,1 % per OMK Group (Vyksa Steel Works e Almetjvesk Pipe Plant) e del 20,5 % per tutte le altre società russe. Le aliquote individuali russe si applicano solo alle società espressamente menzionate, con codice addizionale TARIC dedicato.

Base giuridica e riesame in previsione della scadenza

La decisione è adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di domanda presentata il 25 ottobre 2019 da produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione UE. Il riesame ha riguardato il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per il dumping e il periodo 1 gennaio 2016-fine PIR per il pregiudizio.

Constatazioni su Bielorussia

La Commissione ha rilevato l’assenza quasi totale di importazioni dalla Bielorussia nel PIR, con conseguente impossibilità di dimostrare la persistenza del dumping, ma ha concluso per il rischio di reiterazione in caso di abrogazione delle misure. Ha valorizzato capacità inutilizzate significative, attrattiva del mercato UE e un probabile margine di dumping dell’8,0 % sulle esportazioni verso la Russia.

Constatazioni su RPC

Poiché i produttori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 e l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale sulla base di dati di un paese rappresentativo. Ha concluso che non vi era dumping durante il PIR, ma sussisteva un rischio di reiterazione per la combinazione di capacità inutilizzata molto elevata, pratiche di dumping verso paesi terzi e attrattiva del mercato UE.

Constatazioni su Russia

Per la Russia la Commissione ha accertato la persistenza del dumping nel PIR, con un margine del 12,4 %, basandosi sui dati disponibili per effetto della collaborazione solo parziale di un produttore e dell’applicazione dell’articolo 18. Ha inoltre riscontrato un rischio di reiterazione in caso di abrogazione delle misure, dato il dumping verso paesi terzi, l’elevata capacità inutilizzata e l’attrattiva del mercato UE.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata considerata costituita da 12 produttori ed è risultata in condizioni fragili, con calo di produzione, vendite, occupazione, produttività e redditività. La Commissione ha concluso che l’industria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ma che tale pregiudizio non era causato dalle importazioni dai paesi interessati, bensì soprattutto dalla concorrenza di importazioni da altri paesi terzi.

Interesse dell’Unione e mantenimento delle misure

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero motivi contrari all’interesse dell’Unione. Il mantenimento delle misure è stato considerato favorevole all’industria dell’Unione, senza evidenze di effetti negativi significativi su importatori, distributori o utilizzatori.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialecommercio internazionaledifesa commerciale

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