Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/628

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/628 del Consiglio del 16 aprile 2021 che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Normativa europea32021R0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. In particolare, sostituisce la voce relativa a Bi Sidi Souleman nell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, recependo l’aggiornamento deciso dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, mediante sostituzione di una voce dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, a tutti i soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’allegato I, parte A (Persone), con l’aggiornamento dei dati identificativi e delle motivazioni relativi a una persona designata; non disciplina in via generale nuovi settori economici o nuove categorie di misure, ma incide sull’elenco delle persone sanzionate in relazione alla situazione nella Repubblica centrafricana.

Aggiornamento dell’elenco delle persone sanzionate per la Repubblica centrafricana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/628 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. Esso attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 e recepisce l’aggiornamento effettuato dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 febbraio 2021.

Contesto e finalità

Il regolamento si inserisce nel sistema di sanzioni individuali previsto dall’Unione nei confronti di persone e soggetti responsabili di minacce alla pace, alla stabilità e alla sicurezza nella Repubblica centrafricana. Il considerando essenziale afferma che, a seguito dell’aggiornamento ONU, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è contenuta nell’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento base secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la parte A, dedicata alle persone fisiche, e consiste nella sostituzione della voce 14 con una nuova scheda dettagliata relativa a Bi Sidi SOULEMAN.

La scheda aggiornata riporta:

  • i principali alias utilizzati;
  • la qualifica di presidente e "generale" autoproclamato del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R);
  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza centrafricana;
  • il numero del lasciapassare e la data di rilascio;
  • l’indirizzo in Repubblica centrafricana;
  • la data di designazione ONU, indicata al 5 agosto 2020.

Motivazioni della designazione e contenuto informativo della scheda

La voce sostitutiva contiene un’articolata descrizione delle ragioni dell’inserimento nell’elenco sanzionatorio. Secondo il testo, Bi Sidi Souleman, in quanto leader del gruppo armato 3R, è responsabile o coinvolto in atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione e alimentano la violenza.

Sono richiamati, in particolare:

  • l’uccisione, la tortura, lo stupro e lo sfollamento di civili;
  • il traffico di armi;
  • la tassazione illecita;
  • il conflitto con altre milizie;
  • la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
  • attacchi contro la popolazione civile, anche di matrice etnica o religiosa;
  • sequestri e trasferimenti forzati.

Il testo menziona altresì episodi specifici, tra cui l’uccisione di 34 civili disarmati il 21 maggio 2019 in tre villaggi e ulteriori atti di violenza sessuale, occupazioni di postazioni di sicurezza, diserzioni dall’unità speciale mista di sicurezza, attacchi a pattuglie e il perdurante ostacolo al ripristino dell’autorità statale nelle aree controllate dal gruppo.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, al fine di adeguare l’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive in relazione alla Repubblica centrafricana.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella parte A (Persone) dell’allegato I, la voce 14 è sostituita dalla nuova voce riferita a Bi Sidi SOULEMAN, con indicazione di alias, dati anagrafici, nazionalità, documento di viaggio, indirizzo e data di designazione ONU.

Motivazioni dell’inserimento e aggiornamento ONU

Il considerando richiama l’aggiornamento del 22 febbraio 2021 da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2127 (2013). La nuova scheda riporta che Bi Sidi Souleman è stato inserito nell’elenco il 5 agosto 2020 sulla base delle risoluzioni 2399 (2018) e 2507 (2020), per atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana e per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirepubblica centrafricana

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.