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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/618

Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze attive: diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina. Le modifiche recepiscono i pareri EFSA, tengono conto dei limiti del Codex e, per taluni prodotti, fissano livelli al limite di determinazione o al livello derivante da colture a rotazione. Il testo disciplina inoltre una clausola transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 6 novembre 2021 e prevede un riesame entro due anni in caso di informazioni mancanti.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze attive diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina. Riguarda gli operatori del settore alimentare e mangimistico, gli Stati membri e, in generale, i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 6 novembre 2021, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005; sono inoltre rilevanti i casi in cui manchino dati di conferma, con riesame degli LMR entro due anni dalla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui per diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina

Il regolamento (UE) 2021/618 della Commissione aggiorna il quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze attive fitosanitarie. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sui limiti del Codex e sulle valutazioni della Commissione circa la sicurezza per i consumatori e la praticabilità commerciale delle nuove soglie.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento incide sugli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina gli LMR negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale. Le modifiche riguardano numerosi prodotti agricoli, con effetti diretti per operatori del settore alimentare, importatori, esportatori e autorità di controllo degli Stati membri. Il testo è rilevante anche per i flussi commerciali con paesi terzi, essendo stata svolta una consultazione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.

Diclofop

Per il diclofop, l’EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti e ha proposto una modifica della definizione del residuo. Per orzo e frumento, pur in presenza di alcune informazioni mancanti, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero rischi per i consumatori e ha quindi fissato gli LMR nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. È previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili o della loro assenza. In nota è precisato che, in attesa dei dati di conferma, al bestiame non deve essere somministrata paglia ottenuta da orzo o frumento trattati.

Fluopyram

Per il fluopyram il regolamento recepisce un ampio aggiornamento degli LMR. L’EFSA ha raccomandato riduzioni per numerosi prodotti, tra cui more di gelso, bacche di sambuco, radici di cassava/manioca, maranta/arrow root, varie specie di ortaggi a radice e tubero, alcune brassicacee, infusioni di erbe da radici e spezie da radici e rizomi. Per altri prodotti sono stati mantenuti o aumentati gli LMR, e per diverse colture sono stati fissati livelli specifici derivanti da colture a rotazione, a riflesso dell’assorbimento di residui dal terreno.

Tra i casi espressamente richiamati con nota di riesame figurano limoni, mandarini, banane, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, meloni, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, scarola/indivia a foglie larghe, barbarea, senape juncea, spinaci, bietole da foglia e da costa, carciofi e porri. Anche in questi casi, in assenza di rischio per i consumatori, l’LMR è fissato al livello vigente o a quello indicato dall’EFSA, con riesame entro due anni.

Ipconazole

Per l’ipconazole l’EFSA ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Il regolamento recepisce tale esito e inserisce nell’allegato II i relativi livelli. Il testo precisa che la sostanza è liposolubile.

Terbutilazina

Per la terbutilazina l’EFSA ha proposto una modifica della definizione del residuo per il latte e ha raccomandato la riduzione degli LMR per mais/granturco e sorgo. Il regolamento recepisce inoltre LMR specifici per mais dolce, lupini/semi di lupini, semi di girasole, semi di cotone, bovini ed equidi, con particolare attenzione ai dati mancanti relativi alla stabilità in immagazzinamento, alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo nel bestiame e agli studi sull’alimentazione.

La definizione del residuo per il latte è indicata come somma di terbutilazina e desetil-terbutilazina, espressa in terbutilazina (F). Anche per questa sostanza è previsto il riesame entro due anni dalla pubblicazione, sulla base delle informazioni eventualmente presentate.

Criteri tecnici: CXL, limiti di determinazione e colture a rotazione

L’EFSA ha tenuto conto dei limiti massimi di residui del Codex (CXL), considerati compatibili con la tutela dei consumatori dell’Unione. Per i prodotti per i quali l’uso della sostanza non è autorizzato nell’UE e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione analitica o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Il regolamento richiama anche specifici LMR ottenuti da colture a rotazione, in particolare per fluopyram e in alcuni casi per terbutilazina, a conferma che i residui possono derivare dal terreno e non solo dall’uso diretto del prodotto fitosanitario.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento prevede una disciplina transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 6 novembre 2021.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori economici e i professionisti che li assistono, il regolamento impone un aggiornamento puntuale dei controlli di conformità, delle specifiche tecniche di fornitura e delle verifiche documentali su lotti immessi sul mercato dopo il 6 novembre 2021. Particolare attenzione va prestata ai prodotti con LMR modificati, ai casi soggetti a nota di riesame e alle esclusioni o condizioni particolari relative alle destinazioni zootecniche e ai prodotti di origine animale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina, mentre nell’allegato II sono aggiunte le nuove colonne con i relativi LMR.

Diclofop: nuovi LMR e riesame entro due anni

Per il diclofop, sulla base del parere EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, vengono fissati LMR specifici nell’allegato II. Per orzo e frumento, in presenza di informazioni mancanti ma senza rischio per i consumatori, sono mantenuti gli LMR al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. È previsto il riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni disponibili o della loro mancanza. In nota è indicato che, in attesa dei dati di conferma, al bestiame non deve essere somministrata paglia ottenuta da orzo o frumento trattati.

Fluopyram: riduzioni, aumenti e LMR da colture a rotazione

Per il fluopyram l’EFSA ha raccomandato di ridurre diversi LMR, tra cui quelli per more di gelso, bacche di sambuco, radici di cassava/manioca, maranta/arrow root, numerosi ortaggi a radice e tubero, alcune brassicacee, infusioni di erbe da radici e spezie da radici e rizomi; per altri prodotti ha raccomandato il mantenimento o l’aumento degli LMR. Il regolamento recepisce anche LMR specifici derivanti dalle colture a rotazione per vari prodotti, come radici di cassava/manioca, patate dolci, ignami, maranta/arrow root, ortaggi a radice e tubero, mais dolce, mais/granturco, grano saraceno, altri pseudo-cereali e miglio. Per alcuni prodotti, tra cui limoni, mandarini, banane, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, meloni, cocomeri/angurie, cavoli cinesi, scarola/indivia a foglie larghe, barbarea, senape juncea, spinaci, bietole da foglia e da costa, carciofi e porri, sono previste note per dati mancanti e riesame entro due anni.

Ipconazole: mantenimento degli LMR vigenti

Per l’ipconazole l’EFSA ha raccomandato il mantenimento degli LMR vigenti; il regolamento li fissa nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. La sostanza è qualificata come liposolubile (F).

Terbutilazina: modifiche, nuova definizione del residuo e riesame

Per la terbutilazina l’EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e ha raccomandato di ridurre gli LMR per mais/granturco e sorgo. Il regolamento fissa inoltre LMR per mais dolce, lupini/semi di lupini, semi di girasole, semi di cotone, bovini ed equidi, con note per dati mancanti e riesame entro due anni. È indicata una nuova definizione del residuo per il latte: somma di terbutilazina e desetil-terbutilazina, espressa in terbutilazina (F).

Riferimento ai CXL del Codex e ai limiti di determinazione

Nella determinazione degli LMR l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui del Codex (CXL), considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. Per i prodotti per i quali l’uso non è autorizzato nell’UE e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o all’LMR di base, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni limiti di determinazione sono adeguati in ragione dell’evoluzione tecnica.

Consultazione commerciale e base giuridica delle modifiche

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. Le modifiche sono dichiarate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e adottate previa consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizione transitoria e data di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 6 novembre 2021.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

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