Regolamento (UE) 2021/612
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/612 del Consiglio del 15 aprile 2021 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/612 aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. In particolare, modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 aggiungendo una nuova persona all'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco di persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, con l'inserimento di una nuova persona nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda esclusivamente l'ambito delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi ad essi associati. L'intervento normativo ha portata puntuale e consiste nell'aggiornamento dell'elenco nominativo contenuto nell'allegato I del regolamento base, con l'aggiunta di una persona.
Aggiornamento delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/612 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e i soggetti a essi associati. Il provvedimento ha natura meramente aggiornativa e consiste nell'inserimento di un nuovo nominativo nell'elenco dell'allegato I.
Base giuridica e ratio dell'intervento
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1686, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, quale base per l'adozione dell'atto esecutivo. Nei considerando si sottolinea la persistenza della minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, nonché dalle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ad essi associati, giustificando così l'aggiornamento dell'elenco soggettivo.
Modifica dell'allegato I
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 sia modificato secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. L'allegato inserisce una nuova voce nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni.
La nuova iscrizione è la seguente:
- Mesut SEKERCI
- data di nascita: 22 luglio 1995
- luogo di nascita: Evreux (Francia)
- cittadinanza: francese e turca
Effetti temporali e portata applicativa
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni operative
Per i professionisti, il contenuto rilevante è limitato all'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio UE. L'attenzione va quindi rivolta alla verifica dell'eventuale esposizione di rapporti, operazioni o contatti riconducibili al soggetto inserito in elenco, nell'ambito dell'applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di aggiornare l'elenco soggetto a misure restrittive in considerazione della costante minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh), Al Qaeda e soggetti associati.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato mediante l'aggiunta di una nuova voce all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi sottoposti alle misure restrittive.
Nuovo soggetto inserito in elenco
È aggiunta la voce n. 7 relativa a Mesut SEKERCI, nato il 22 luglio 1995 a Evreux (Francia), cittadinanza francese e turca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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