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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1041

Regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione del 16 aprile 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per chiarire e armonizzare la definizione di "residui" di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento con quella del regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre aggiorna gli allegati IV e V, limitando gli elenchi ai composti originari delle sostanze attive rilevanti. L’intervento è motivato da esigenze di certezza del diritto e di coerenza tecnica con la disciplina generale sui residui di antiparassitari negli alimenti.

Modifica le prescrizioni sui pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, allineando la definizione di "residui" al regolamento (CE) n. 396/2005 e aggiornando gli elenchi di sostanze attive negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che immettono sul mercato, producono o controllano le formule per lattanti e le formule di proseguimento disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/127, nell’ambito del quadro del regolamento (UE) n. 609/2013. Incide in particolare sulle prescrizioni relative ai residui di antiparassitari/pesticidi nei prodotti destinati ai lattanti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche nel SEE. Non introduce un regime autonomo, ma modifica disposizioni e allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127.

Modifica delle prescrizioni sui pesticidi nelle formule per lattanti e di proseguimento

Il regolamento delegato (UE) 2021/1041 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127, che disciplina le prescrizioni specifiche per le formule per lattanti e le formule di proseguimento nell’ambito del regolamento (UE) n. 609/2013. L’intervento mira soprattutto a rafforzare la chiarezza normativa e la coerenza sistematica della disciplina sui residui di pesticidi, in raccordo con il regolamento (CE) n. 396/2005.

Finalità e ratio dell’intervento

Secondo i considerando, il regolamento delegato (UE) 2016/127 già contiene prescrizioni specifiche sui pesticidi e sui relativi residui nei prodotti destinati ai lattanti. Tuttavia, la nozione di "residui" utilizzata in tale atto si fondava sulla terminologia del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre il regolamento (CE) n. 396/2005 offre una definizione più precisa dei residui di antiparassitari. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, la Commissione ha quindi ritenuto necessario allineare la definizione contenuta nel regolamento delegato (UE) 2016/127 a quella dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Inoltre, poiché le definizioni dei residui per le sostanze attive devono applicarsi secondo il regolamento (CE) n. 396/2005, il regolamento interviene sugli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 per riportare soltanto i composti originari delle sostanze attive, in modo da mantenere coerenza con eventuali aggiornamenti futuri della disciplina generale.

Modifica della definizione di "residui"

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/127. La nuova formulazione precisa che, ai fini dell’articolo 4, per "residui" si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Questa modifica ha rilievo interpretativo e applicativo per gli operatori del settore alimentare e per le autorità di controllo, in quanto sposta il riferimento definitorio a una nozione armonizzata a livello UE nel settore dei residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale.

Aggiornamento degli allegati IV e V

L’articolo 2 dispone la modifica degli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di modifica.

Allegato IV

L’allegato IV, dedicato alle sostanze attive di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito integralmente. Esso riporta i composti originari e i livelli massimi di residui (mg/kg) applicabili:

  • cadusafos: 0,006 mg/kg;
  • demeton-S-metil, demeton-S-metil-solfone e ossidemeton-metile: 0,006 mg/kg;
  • etoprofos: 0,008 mg/kg;
  • fipronil: 0,004 mg/kg;
  • propineb: 0,006 mg/kg.

Le note agli allegati precisano che si applica la definizione del residuo più aggiornata risultante dai pertinenti allegati II, III, IV o V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Allegato V

L’allegato V, relativo alle sostanze attive di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è anch’esso sostituito integralmente. Vi sono elencati i seguenti composti originari:

  • aldrin;
  • dieldrin;
  • disulfoton;
  • endrin;
  • fensulfothion;
  • fentin;
  • alossifop;
  • eptacloro;
  • esaclorobenzene;
  • nitrofen;
  • ometoato;
  • terbufos.

Anche per questo allegato la nota richiama l’applicazione della definizione del residuo più aggiornata prevista dal regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti che assistono imprese attive nella produzione o commercializzazione di formule per lattanti e di proseguimento, la modifica assume rilievo soprattutto sotto il profilo della conformità tecnica dei prodotti. La verifica dei residui di pesticidi e l’interpretazione dei limiti applicabili devono essere effettuate facendo riferimento alla definizione armonizzata del regolamento (CE) n. 396/2005 e ai composti originari indicati negli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127, come modificati.

Disposizioni principali

Allineamento della definizione di residui

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/127, stabilendo che, ai fini di tale articolo, per "residui" si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica degli allegati IV e V

L’articolo 2 dispone la modifica degli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 conformemente all’allegato del regolamento. Gli elenchi riportano i composti originari delle sostanze attive e i relativi livelli massimi di residui o le sostanze attive rilevanti ai fini delle restrizioni.

Allegato IV: livelli massimi di residui per sostanze attive specifiche

L’allegato sostituito elenca, tra le sostanze attive di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i seguenti composti originari con relativi limiti massimi di residui: cadusafos (0,006 mg/kg), demeton-S-metil / demeton-S-metil-solfone / ossidemeton-metile (0,006 mg/kg), etoprofos (0,008 mg/kg), fipronil (0,004 mg/kg) e propineb (0,006 mg/kg).

Allegato V: sostanze attive soggette alla disciplina dell’articolo 4, paragrafo 4

L’allegato sostituito elenca le sostanze attive per le quali si applica la disciplina dell’articolo 4, paragrafo 4: aldrin, dieldrin, disulfoton, endrin, fensulfothion, fentin, alossifop, eptacloro, esaclorobenzene, nitrofen, ometoato e terbufos.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarepesticidiprotezione dei consumatorialimenti per lattantiresidui di antiparassitari

Testo integrale

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