Sentenza n. 768/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1. -OMISSIS- della -OMISSIS- - “Perdita di Forza”, notificato il 05.07.2023 (v. all. 1); 2. -OMISSIS- del 17.05.2023 del -OMISSIS- <-OMISSIS-> - “Assunzione in Forza”, notificato il 05.07.2023 (v. all. 1); 3. -OMISSIS-del 16.06.2023 dello Stato Maggiore dell'Esercito - “Revoca benefici di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992”, notificato il 05.07.2023 (v. all. 1); 4. -OMISSIS-del 18.07.2023, del Comando Forze Operative SUD - dello Stato Maggiore dell'Esercito “proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità”, notificato il 26.07.2023 (v. all. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di perdita e assunzione in forza, revoca dei benefici ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e diniego della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo essere stata assegnata temporaneamente dal 2013 presso una sede vicina alla propria residenza per assistere un familiare ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, impugnava gli atti adottati a seguito del decesso dell'assistito e della conseguente cessazione dei presupposti dell'assegnazione. Deduceva, quanto agli atti di perdita di forza, assunzione in forza e revoca dei benefici, la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, lamentando la mancata considerazione della propria situazione personale, familiare e sociale e della soppressione della precedente sede di servizio. Quanto al diniego della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità, deduceva la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e dell'art. 3 della medesima legge per carenza di motivazione, poiché l'Amministrazione si era limitata ad affermare che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, senza esplicitare le ragioni del diniego nell'esercizio del potere discrezionale.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto le censure relative agli atti di perdita di forza, assunzione in forza e revoca dei benefici ex legge n. 104/1992, ritenendo tali provvedimenti vincolati e necessitati dal venir meno, per il decesso dell'assistito, dei presupposti normativi dell'assegnazione temporanea. L'assunzione in forza presso la sede di Bari è stata qualificata come atto conseguenziale e dovuto, anche in considerazione della soppressione della precedente sede. Pertanto, le violazioni procedimentali dedotte non potevano determinare l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto degli atti non avrebbe potuto essere diverso. Ha invece accolto le censure contro il diniego della proposta di reimpiego. Poiché tale decisione costituiva esercizio di potere discrezionale, l'omesso preavviso di rigetto ha violato la funzione partecipativa e collaborativa dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Inoltre, la motivazione del diniego, limitata alla formula secondo cui non si ravvisavano i presupposti, è stata ritenuta insufficiente e inidonea a rendere comprensibili le ragioni dell'esercizio del potere, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il diniego del 18 luglio 2023 è stato quindi annullato ai fini del riesame, fatte salve le successive determinazioni dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992
Il venir meno dei presupposti dell'assegnazione temporanea per l'assistenza al familiare legittima la perdita di forza, il rientro presso l'ente di appartenenza e la revoca dei benefici assistenziali.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio del procedimento non impongono l'annullamento di provvedimenti vincolati quando sia palese che il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assicura un'effettiva partecipazione dell'istante, favorendo il contraddittorio procedimentale, l'emersione delle contestazioni e la completezza dell'istruttoria; la sua omissione vizia il diniego discrezionale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento discrezionale deve indicare in modo effettivo e comprensibile le ragioni della decisione; la formula generica secondo cui non sussistono i presupposti non integra una motivazione sufficiente.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
La violazione di norme sul procedimento o sulla forma non comporta l'annullamento dell'atto vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando vengono meno i presupposti normativi di un'assegnazione temporanea disposta per l'assistenza a un familiare ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992, gli atti di rientro presso l'ente di appartenenza, perdita di forza e revoca dei benefici assistenziali hanno natura vincolata e non sono annullabili per omessa comunicazione di avvio se il loro contenuto era necessariamente predeterminato.
- L'omissione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è illegittima quando il diniego riguarda una richiesta il cui esame implica l'esercizio di potere discrezionale, poiché il contraddittorio procedimentale è funzionale sia alla difesa dell'istante sia alla completezza dell'istruttoria.
- Un diniego adottato nell'esercizio di potere discrezionale non può essere motivato con la sola formula generica dell'insussistenza dei presupposti: l'amministrazione deve esplicitare gli elementi di fatto e le valutazioni che giustificano il mancato accoglimento della richiesta.
- Il difetto di motivazione dell'atto discrezionale costituisce un vizio sostanziale dell'esercizio del potere e non può essere neutralizzato mediante l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, relativo ai soli vizi procedimentali o formali non invalidanti.
- L'annullamento per violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di motivazione, quando non risulta accertato il contenuto che l'amministrazione dovrà necessariamente adottare, opera ai fini del riesame e lascia salve le successive determinazioni amministrative.
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