Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42963/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza per errata applicazione delle norme processuali relative alla messa alla prova (artt. 459, 460, 461 e 464 bis e ss. cod. proc. pen.), sostenendo di aver svolto i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. e che, per l'esito positivo della messa alla prova, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. (art. 168-ter cod. pen.) senza poter irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di competenza del Prefetto; in subordine deduceva l'obbligo di riduzione della sospensione a misura dimezzata.

La decisione

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e alla disposta sospensione della patente; dichiara invece estinto il reato ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. (esito positivo della messa alla prova) e elimina la sospensione della patente di guida. Dispone altresì la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Rieti. La Corte ha motivato che, quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova, il giudice non può sostituirsi al Prefetto nell'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essendo quest'ultima di competenza prefettizia (art. 224, comma 3, cod. strada) e sussistendo una sostanziale differenza tra messa alla prova e le misure sostitutive previste dagli artt.186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis cod. strada.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede la disciplina relativa all'applicazione, in alternativa, di misure sostitutive (tra cui lavori di pubblica utilità) e consente al giudice, in tali ipotesi specifiche, di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; tuttavia non si applica per l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Regola lo svolgimento di attività riparative/lavori di pubblica utilità nell'ambito di istituti alternativi o della messa alla prova; nel caso di svolgimento di tali attività può essere avviata la procedura di messa alla prova.

  • art. 168-ter cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; la Corte ha dichiarato il reato estinto ai sensi di questa norma, con la conseguenza che non può essere applicata dal giudice la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

  • artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen.

    Disciplinano la procedura di messa alla prova e gli istituti connessi; sono richiamate per sostenere che, avendo avuto luogo la messa alla prova con esito positivo, doveva conseguire l'estinzione del reato secondo le norme del processo penale e del codice penale.

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; la Corte ha ritenuto applicabile l'estinzione ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.

  • art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha ricordato che tale competenza non può essere travalicata dal giudice quando il reato si estingue per messa alla prova.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere il provvedimento di merito quando la correzione non implica esercizio di discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha utilizzato tale norma per annullare e correggere la sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il procedimento si conclude con esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il reato si estingue e il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che è di competenza del Prefetto (art. 224 c.s.).
  • La disciplina degli istituti sostitutivi previsti dall'art. 186, comma 9-bis c.d.s. è diversa dalla messa alla prova: quando si applicano le misure sostitutive previste da tale norma il giudice può prevedere la sanzione accessoria; quando invece opera la messa alla prova e si arriva all'estinzione, la competenza sul provvedimento amministrativo resta al Prefetto.
  • In caso di errore di applicazione della normativa sulla messa alla prova il giudice di legittimità può correggere il provvedimento ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p. senza rinvio, se la correzione non impone valutazioni discrezionali di merito.
  • La messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale: il suo esito positivo comporta l'estinzione del reato e produce effetti diversi rispetto alle misure sostitutive che sostituiscono la pena o la sanzione.
  • Quando il giudice di merito dispone misure amministrative (es. sospensione della patente) illegittimamente in costanza di messa alla prova positiva, è possibile chiedere l'annullamento e la trasmissione degli atti al Prefetto per l'eventuale esercizio delle competenze amministrative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.