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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 3655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

accertamento delle imposte sui redditi- sostituto di imposta- tenuto al pagamento del tributo- sostituito- sottoposto al potere di accertamento- titolare del diritto di regresso verso il sostituto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che la definizione del sostituto d'imposta come soggetto obbligato al pagamento del tributo in luogo del sostituito non esclude la responsabilità fiscale diretta di quest'ultimo. Il sostituito è quindi soggetto al potere di accertamento e ai relativi oneri. Qualora il sostituto abbia effettuato la ritenuta ma non l'abbia versata all'Erario, il sostituito conserva il diritto di regresso nei suoi confronti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi nei rapporti tra sostituto d'imposta e sostituito. Si discute se il sostituito, pur non essendo il soggetto formalmente tenuto a versare il tributo in luogo di altri, possa essere sottoposto al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza chiarisce che il sostituito è, fin dall'origine, obbligato solidale al pagamento dell'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Il sostituto d'imposta è colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri.

    La norma individua il sostituto come soggetto tenuto al versamento del tributo, ma non esclude che il sostituito sia obbligato solidalmente e possa essere direttamente sottoposto ad accertamento.

  • Cassazione civile, 13 giugno 2016, n. 12076

    Il sostituito deve ritenersi fin dall'origine obbligato solidale al pagamento dell'imposta, sicché anch'egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.

    Il rapporto di sostituzione non trasferisce integralmente sul sostituto la responsabilità tributaria verso l'Erario: il sostituito resta obbligato solidale, mentre il mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto può fondare un'azione di regresso.

Massime di principio

  • La presenza di un sostituto d'imposta non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare direttamente il reddito o l'imposta dovuta dal sostituito.
  • Il sostituito può essere considerato obbligato solidale al pagamento del tributo, anche se la legge impone materialmente il versamento al sostituto.
  • Il contribuente non può normalmente opporre all'Erario il solo fatto che il sostituto abbia effettuato o avrebbe dovuto effettuare la ritenuta.
  • Se la ritenuta è stata effettivamente subita ma non versata dal sostituto, il sostituito può rivalersi nei confronti di quest'ultimo mediante il diritto di regresso.
  • Nei casi analoghi occorre distinguere il rapporto tributario con l'Erario, nel quale il sostituito può essere direttamente responsabile, dal rapporto interno tra sostituito e sostituto, nel quale può sorgere un diritto di rivalsa o regresso.

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