Cassazione Penale, Sentenza n. 44596/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria della perdita di efficacia o di revoca delle misure cautelari (divieto di espatrio e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) applicate nell'ambito della procedura di consegna per esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso il 19/06/2023 dal Tribunale tedesco di Menningen. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione per presunta contraddittorietà relativa alla non comunicazione da parte dell'autorità tedesca dell'indisponibilità a ricevere la consegna; 2) violazione di legge perché la Corte avrebbe richiamato un provvedimento presidenziale manoscritto di sospensione/proroga del termine, privo di indicazione delle generalità dell'estensore, non comunicato alla difesa e privo di motivazione esplicita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione del limite di proponibilità in cassazione (art. 9, comma 7, legge n. 69/2005 e art. 719 c.p.p.), che non consente di invocare vizî di motivazione. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la sospensione della consegna prevista dall'art. 23 legge n. 69/2005 è legittima in presenza di cause di forza maggiore, il provvedimento presidenziale di sospensione non richiede notificazione all'interessato o al difensore e la sottoscrizione illeggibile non determina nullità dell'atto; inoltre la sospensione poteva essere motivata per relationem via comunicazione ministeriale che segnalava difficoltà tecnico-organizzative riferite all'Interpol tedesco. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 23
"La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione al più presto e, comunque, entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo (...) Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione (...)"
Consente la sospensione del termine per la consegna in presenza di cause di forza maggiore; la sospensione può essere disposta dal presidente della corte di appello o dal magistrato delegato e comunicata al Ministro della giustizia senza prevedere notificazione all'interessato; la motivazione della sospensione può essere fornita per relationem tramite la comunicazione ministeriale.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 7
Stabilisce che, in materia di misure cautelari nell'ambito dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, i relativi provvedimenti possono essere impugnati ai sensi dell'art. 719 c.p.p.; ne discende la limitazione dei motivi proponibili in Cassazione alle sole violazioni di legge.
art. 719 cod. proc. pen.
Regime processuale applicabile alle impugnazioni delle misure cautelari in materia estradizionale/mandato d'arresto europeo: in Cassazione si possono far valere essenzialmente vizi di diritto, non censure esclusivamente di motivazione.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salomone, Rv. 275685)
Principio secondo cui l'illeggibilità della sottoscrizione dell'atto da parte del giudice non comporta la nullità dell'atto; l'identificazione dell'autore può avvenire tramite registri di cancelleria e la sola mancanza del segno grafico non inficia il provvedimento.
Massime di principio
- In procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo, l'art. 23 legge n. 69/2005 permette la sospensione dei termini per cause di forza maggiore e tale provvedimento non richiede necessariamente la notificazione all'interessato o al difensore.
- Le impugnazioni in Cassazione di ordinanze cautelari connesse a procedimenti estradizionali sono limitate a censure di diritto (violazioni di legge); i vizi di motivazione sono generalmente inammissibili per carenza di causa petendi rilevante in Cassazione.
- La mancata indicazione o l'illeggibilità della firma del giudice non determina automaticamente la nullità dell'atto, purché sia possibile identificare l'autore attraverso registri ufficiali; pertanto tale difetto formale è, di norma, irrilevante.
- Se una sospensione è stata adottata sulla base di comunicazioni formali dell'autorità centrale (es. Ministero della giustizia) che attestano difficoltà tecniche o organizzative dell'autorità richiedente, la motivazione può essere ritenuta acquisita per relationem e sufficiente a giustificare la proroga/sospensione.
- Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe valutare la possibilità di sollevare questioni di diritto (violazioni normative) per ricorrere in Cassazione, mentre gli aspetti di merito o di motivazione andrebbero trattati nei gradi di merito o con rimedi diversi dalla cassazione.
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