Cassazione Civile, Ordinanza n. 21362/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento ai fini IRES per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva contestato la deduzione di costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione ritenendo provati l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi sulla base della contabilizzazione e della documentazione fiscale prodotta, in particolare delle fatture. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, lamentando violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'onere della prova dell'inerenza dei costi non gravasse sulla contribuente. La contribuente resisteva e chiedeva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, o comunque la rimessione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale e non fosse meramente apparente, perché esponeva comunque le ragioni della decisione in ordine alla deducibilità del costo. Ha invece accolto il secondo motivo: in tema di costi d'impresa l'onere di provare esistenza, ammontare e inerenza grava sul contribuente; la sola esibizione di fatture, la regolarità contabile o dei mezzi di pagamento non bastano a dimostrare l'effettività dei costi, specie se l'Ufficio contesta specificamente la mancanza di prova e l'inerenza della prestazione. La CTR aveva quindi errato nel ritenere sufficiente la documentazione prodotta senza verificare la specificità della prestazione e il puntuale collegamento con l'attività d'impresa. Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione ricorre solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione o se questa è solo apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È evocato insieme alle norme sulla motivazione, quale criterio di sufficienza dell'esposizione argomentativa del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra una nullità processuale deducibile in cassazione ai sensi di questa disposizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, salvo il minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; il sindacato di legittimità resta circoscritto ai casi di mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
In materia di reddito d'impresa, i costi sono deducibili solo se inerenti all'attività imprenditoriale e provati dal contribuente.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dell'esistenza, dell'ammontare e dell'inerenza dei costi dedotti incombe sul contribuente che li invoca in deduzione.
art. 2709 c.c.
La mera annotazione nel libro giornale non vale, da sola, come prova a favore dell'imprenditore dell'effettivo sostenimento del costo.
art. 6 CEDU
Il principio del giusto processo è richiamato per interpretare non in modo eccessivamente formalistico i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto del ricorso per cassazione non vanno letti in modo eccessivamente formalistico, purché il giudice di legittimità possa comprendere oggetto della controversia e censure.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, il suo ammontare e la sua inerenza all'attività imprenditoriale; la mera contabilizzazione o l'esibizione della fattura non sono di per sé sufficienti.
- Se l'Amministrazione contesta specificamente l'inesistenza o l'inerenza di costi, il giudice deve verificare la concreta riferibilità delle operazioni all'attività d'impresa e la specificità della prestazione documentata, non potendo arrestarsi a indizi documentali generici.
- L'autonomia dei periodi d'imposta impedisce di fondare la deducibilità di una posta passiva sul solo fatto che essa sia stata considerata in precedenti dichiarazioni o periodi fiscali.
- I requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione vanno interpretati in modo non eccessivamente formalistico, in modo da non comprimere il diritto di accesso al giudice di legittimità, purché la Corte possa comprendere la censura senza ricercare autonomamente gli atti.
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