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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura U.T.G. della Provincia di Campobasso in data 06.05.2026, notificato il 07.05.2026, prot. uscita n. 0032261 del 06.05.2026, con il quale la Prefettura - U.T.G. di Campobasso ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza;

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza e silenzio-rifiuto sull'istanza di inserimento nel Sistema SAI

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza dopo il riconoscimento della protezione speciale, nonché il silenzio-rifiuto sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per titolari di protezione nel Sistema SAI. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione omessa o carente, eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura avrebbe atteso soltanto circa due settimane dalla segnalazione al SAI del 24 aprile 2026, anche in presenza di giorni festivi, senza attendere l'esito della verifica sull'inserimento in un progetto territoriale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando di avere tempestivamente richiesto al Servizio Centrale, il 24 aprile 2026, l'inserimento del ricorrente in un progetto SAI e di avere ricevuto riscontro circa la presa in carico della richiesta e la verifica delle possibilità di accoglienza, con riscontro entro trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Quanto alla cessazione dell'accoglienza, ha ritenuto che l'art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015 preveda la durata delle misure per il periodo di esame della domanda di protezione e, nei casi previsti, fino alla scadenza dei termini di impugnazione o alla definizione del giudizio. Con il riconoscimento della protezione internazionale o speciale si determina automaticamente la cessazione delle misure accordate ai richiedenti, senza che i decreti-legge n. 113/2018 e n. 130/2020 abbiano modificato tale regime. Il provvedimento prefettizio ha quindi natura vincolata: era sufficiente indicare il fatto determinante, ossia l'intervenuto riconoscimento della protezione, senza uno specifico onere di valutazione o motivazione sulla vulnerabilità del ricorrente. Quanto alla dedotta inerzia, il Collegio ha rilevato che la Prefettura aveva tempestivamente trasmesso, il 24 aprile 2026, la richiesta di inserimento nel SAI al Servizio Centrale, che l'aveva presa in carico per verificare la disponibilità di posti e le specificità del beneficiario. Non è stata pertanto ravvisata alcuna illegittima inerzia amministrativa. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale durano, di regola, per il procedimento di esame della domanda e, nei casi previsti, fino alla scadenza del termine di impugnazione o alla definizione del giudizio; il riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure accordate ai richiedenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La doglianza relativa all'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata perché, trattandosi di provvedimento vincolato, era sufficiente indicare il fatto determinante previsto dalla disciplina, senza una specifica valutazione sulla vulnerabilità.

  • art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990

    È richiamato quale fondamento della disciplina del Sistema di Accoglienza e Integrazione e della possibilità di inserimento in progetti territoriali.

  • d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018

    Il giudice ha rilevato che non ha modificato il regime della cessazione delle misure di accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione.

  • d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020

    Il giudice ha rilevato che non ha modificato il regime della cessazione delle misure di accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della protezione internazionale o speciale determina automaticamente la cessazione delle misure di accoglienza riconosciute in quanto richiedente protezione internazionale, trattandosi di una conseguenza vincolata prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando la cessazione delle misure di accoglienza consegue automaticamente al riconoscimento della protezione, l'amministrazione non è tenuta a svolgere una specifica valutazione sulla vulnerabilità dell'interessato né a fornire una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del fatto determinante previsto dalla legge.
  • La cessazione dell'accoglienza riservata ai richiedenti protezione e l'eventuale inserimento del beneficiario in un progetto territoriale del Sistema SAI costituiscono profili distinti: l'attivazione tempestiva della procedura di verifica dell'inserimento nel SAI non impedisce la cessazione automatica della prima misura.
  • Non sussiste illegittima inerzia della pubblica amministrazione quando, ricevuta la notizia del riconoscimento della protezione, essa trasmette tempestivamente la richiesta di inserimento nel SAI al Servizio Centrale, il quale prende in carico la richiesta e avvia la verifica della disponibilità di posti e delle specificità del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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