Sentenza del 12/06/2019 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRAP: autonomia organizzativa e collaboratore familiare - Agente di commercio e collaboratore familiare - Pronuncia della Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'IRAP ritenendo che la propria attività di agente di commercio fosse svolta senza un'autonoma organizzazione. La presenza di una collaboratrice familiare, la moglie, non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa produttiva di un valore aggiuntivo rispetto all'apporto personale del titolare. Veniva inoltre esclusa una violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la valutazione dell'autonoma organizzazione poteva essere effettuata dal giudice di merito anche in via presuntiva.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta non fondata, poiché la semplice collaborazione familiare non dimostra automaticamente l'esistenza del presupposto IRAP. Occorre verificare concretamente se la collaborazione determini un vantaggio produttivo significativo e ulteriore rispetto al lavoro personale del contribuente. Nel caso dell'agente di commercio, l'attività è stata considerata, per le sue caratteristiche, normalmente priva di autonoma organizzazione. Sono stati ritenuti irrilevanti sia l'importo del compenso corrisposto alla familiare, in quanto confluito nell'economia familiare, sia il successivo trasferimento dell'attività alla moglie, considerata la continuità dei rapporti familiari e della collaborazione. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto.
Norme richiamate
Articolo 2697 del codice civile
Non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice accerta anche presuntivamente l'assenza o la presenza di un'autonoma organizzazione, sulla base degli elementi concreti dell'attività svolta.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La pronuncia distingue il lavoratore autonomo che opera principalmente con la propria capacità professionale e con beni strumentali essenziali da una struttura imprenditoriale organizzata capace di produrre un vantaggio significativo e aggiuntivo rispetto all'attività personale.
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
La collaborazione di un familiare non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. È necessario dimostrare che essa generi un incremento produttivo autonomo, non meramente marginale o riconducibile alla normale assistenza familiare.
Massime di principio
- La mera presenza di un collaboratore familiare non è sufficiente, da sola, a provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Occorre valutare in concreto se il collaboratore, i beni strumentali e le altre risorse impiegate producano un vantaggio significativo e ulteriore rispetto al lavoro personale del titolare.
- Per gli agenti di commercio, l'attività tende a essere considerata priva di autonoma organizzazione, salvo che l'Amministrazione dimostri una struttura organizzativa effettiva e rilevante.
- Il compenso riconosciuto al familiare non è decisivo in sé: deve essere esaminata la sostanza dell'attività e l'effettivo ruolo svolto dal collaboratore.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e può essere compiuta anche mediante presunzioni, considerando il complesso degli elementi disponibili.
- L'utilizzo di strumenti essenziali, come automobile, computer o telefono, e l'aiuto meramente esecutivo o marginale di una persona non trasformano automaticamente l'attività autonoma in un'attività organizzata ai fini IRAP.
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