Sentenza n. 513/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - della nota del Comune di Tolentino prot.n. 6091 del 2.3.2023, notificata al ricorrente il 09.03.23 avente ad oggetto: “Utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Comunicazione corrispettivo a carico degli utenti (Posizione n.6)”, con la quale il predetto Ente ha invitato e diffidato il sig. -OMISSIS- “a lasciare il container da Lei occupato e comunque a provvedere al versamento sull'iban della Tesoreria Comunale … della somma di € 4.325,12 dovuta dal suo nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2023 entro 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione, significando Le che in difetto si darà avvio, senza alcun altro avviso, all'inoltro della Sua pratica al Ns ufficio legale per le azioni giudiziarie che si renderanno necessarie. Si precisa che l'ulteriore permanenza comporterà, in ogni caso, il pagamento della quota mensile di € 540,64 per ogni componente del suo nucleo familiare che dovrà essere versata entro il 10° giorno del mese di riferimento”; - della deliberazione della G.C. del Comune di Tolentino n. 56 del 16.2.2023, pubblicata il 20.2.2023, avente ad oggetto “utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Rideterminazione del corrispettivo a carico degli utenti”; - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra i quali, per quanto occorre e serva, - le deliberazioni di G.C. n. 110 del 15.4.2022 e n. 236 del 4.8.2022 menzionate nella predetta deliberazione n. 56/2023; - la nota del Comune di Tolentino prot.n. 33966 del 2.12.2022, notificata al sig. -OMISSIS- il 9.12.2022 ed il verbale del 27.12.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di diffida a lasciare il container e di pagamento di canoni o corrispettivi, deliberazione comunale di rideterminazione dei corrispettivi e ulteriori atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cui nell'aprile 2017 era stato assegnato un container per l'alloggio del proprio nucleo familiare a seguito della sequenza sismica iniziata nell'agosto 2016, ha impugnato la nota comunale del 2 marzo 2023, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 16 febbraio 2023 e gli ulteriori atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La nota lo invitava e diffidava a lasciare il container e a versare euro 4.325,12 per i mesi di gennaio e febbraio 2023, nonché a corrispondere, in caso di ulteriore permanenza, una quota mensile di euro 540,64 per ciascun componente del nucleo familiare. Il giudizio riguardava sia la pretesa patrimoniale relativa ai canoni o corrispettivi per l'uso del bene pubblico, sia l'invito-diffida al rilascio del modulo abitativo. Il ricorrente aveva altresì gravato la deliberazione generale di rideterminazione dei corrispettivi e atti del 2022 indicati come presupposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza di interesse. Quanto alla richiesta di pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alla concessione in uso dei beni pubblici dell'area container, ha ribadito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.; la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti di legge. Quanto all'invito-diffida a lasciare il container, il TAR ha rilevato che si tratta di una mera sollecitazione priva, di per sé, di lesività, poiché non modifica in peius la sfera giuridica del destinatario e prefigura soltanto eventuali successive azioni o l'adozione di un provvedimento finale. La lesività discenderebbe dall'eventuale provvedimento finale, non dalla diffida. Anche la deliberazione n. 56/2023 è stata ritenuta non immediatamente lesiva, essendo atto di carattere generale. Gli ulteriori atti del 2022 erano comunque tardivamente impugnati, essendo scaduto il termine decadenziale. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Le controversie relative a canoni o altri corrispettivi inerenti alla concessione in uso di beni pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 55, comma 1, c.p.a.
La tutela cautelare richiede l'attualità di un danno grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l'atto impugnato è una mera diffida priva di immediata lesività.
art. 73 c.p.a.
Il riferimento emerge dall'avviso dato in udienza sulla questione di giurisdizione, senza una specifica interpretazione ulteriore nella sentenza.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Sono richiamati come disposizioni che avrebbero potuto costituire la base di una successiva ordinanza contingibile e urgente, distinta dalla mera diffida.
art. 650 c.p.
La sentenza richiama la norma per evidenziare che l'inosservanza penalmente rilevante sarebbe riferibile all'eventuale ordinanza contingibile e urgente, non alla mera diffida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La controversia relativa alla richiesta di canoni o altri corrispettivi inerenti alla concessione in uso di beni pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
- Una diffida amministrativa che si limiti a sollecitare il destinatario a compiere determinati adempimenti e preannunci eventuali successive azioni o l'adozione di un provvedimento finale non è autonomamente impugnabile per carenza di lesività, poiché non modifica immediatamente in peius la sfera giuridica dell'interessato.
- Un atto generale, quale una deliberazione di rideterminazione dei corrispettivi applicabili a una pluralità di utenti, non è immediatamente lesivo nei confronti del singolo destinatario quando la lesione concreta dipenda da un successivo atto applicativo.
- Gli atti lesivi devono essere impugnati nel termine decadenziale; gli atti presupposti emanati l'anno precedente non possono essere contestati tardivamente mediante l'impugnazione di un successivo atto privo di autonoma lesività.
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