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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9163/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di concorso in associazione di tipo 'ndranghetista. Il Pubblico Ministero deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 416-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che Frescura aveva richiesto interventi intimidatori della cosca in cambio della gestione di ristoranti/immobili, configurando un contributo concreto e causalmente rilevante al rafforzamento dell'associazione mafiosa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale secondo cui, allo stato degli atti, non emerge un contributo causale del Frescura idoneo a consolidare o rafforzare l'organizzazione mafiosa: le prestazioni promesse non risultano effettivamente erogate (i ristoranti non sono passati ai soggetti legati alla criminalità e l'attico è stato venduto a terzi), il piano non è stato concretamente realizzato e non è dimostrato un vantaggio tangibile alla consorteria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone un accertamento ex post rigoroso del nesso causale e ha escluso che la mera intenzione o la promessa non mantenuta possano valere quale contributo penalmente rilevante.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che per il concorso esterno occorrono tutti gli elementi strutturali del concorso e un contributo causale significativo, non mera disponibilità o vicinanza.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Trattasi di reato di pericolo; la Corte afferma che la natura di reato di pericolo non giustifica una flessibilizzazione del nesso causale: il contributo dell'estraneo deve essere dimostrato ex post nell'efficacia causale sul mantenimento/rafforzamento dell'associazione.

  • art. 115 cod. pen.

    Richiamato per escludere la punibilità di semplici accordi non seguiti dalla commissione del reato; la Corte osserva che attribuire rilievo penale alla sola promessa equivarrebbe a punire l'accordo puro.

  • Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671

    Fondamentale per stabilire il principio condizionalistico del contributo causale nel concorso esterno: non è sufficiente l'idoneità ex ante; serve che, ex post, il contributo sia apprezzabile come incidenza sulle capacità operative dell'associazione.

  • Sez. U., n. 30328 del 10/07/2002 (Franzese)

    Sez. U., n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138

    Ha contribuito a definire l'accezione condizionalistica della causazione nel concorso esterno, stigmatizzando soluzioni che conducano a punire il mero tentativo di concorso.

  • Sez. U., n. 16 del 05/10/1994 (Demitry) e Sez. U., n. 22327 del 30/10/2002 (Carnevale)

    Sez. U., n. 16 del 05/10/1994, Demitry; Sez. U., n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale

    Giurisprudenza storica che ha orientato verso la possibilità di configurare il concorso esterno, ma richiedendo sempre prova rigorosa del contributo causale.

  • Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013 (Ferraro)

    Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, Ferraro, Rv. 254926

    Ha precisato che l'accertamento probatorio ex post deve mostrare, con massime di esperienza plausibili, che gli impegni dell'estraneo abbiano inciso significativamente sul mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione.

  • Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889

    Conferma la natura di reato di pericolo dell'art. 416-bis e la necessità di rigore nell'accertamento delle circostanze di fatto per evitare eccessive estensioni della rilevanza penale.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa non basta la vicinanza o la disponibilità dell'estraneo: è necessario dimostrare, ex post, un contributo causale che abbia inciso sul mantenimento o rafforzamento delle capacità operative dell'associazione.
  • La mera promessa o un accordo non seguito da effetti concreti non costituisce di per sé contributo penalmente rilevante; punire la promessa significherebbe estendere la pena all'accordo puro (art.115 c.p.).
  • Il reato associativo è un reato di pericolo, ma ciò non autorizza ad abbassare la soglia probatoria: il nesso causale va accertato con rigore e plausibilità empirica, evitando valutazioni prognostiche.
  • Al livello della decisione cautelare (gravità indiziaria) occorre fondare la misura su elementi che rendano ragionevolmente credibile il ruolo sostanziale dell'estraneo nel rafforzare l'associazione; indizi vaghi o basati su intenzioni non realizzate sono insufficienti.
  • Dal punto di vista soggettivo, il concorso esterno richiede dolo generico (coscienza e volontà di contribuire agli scopi dell'associazione), ma anche tale elemento va valorizzato insieme alla concreta efficacia causale della condotta.
  • Nelle indagini è importante documentare non solo contatti e trattative, ma l'effettiva erogazione delle prestazioni o gli effetti concreti sulla capacità operativa o economica dell'organizzazione per superare la soglia di punibilità.

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