Sentenza del 08/03/2018 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella esattoriale - Motivazione - Rinvio per relationem - Presupposti - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta la validità della cartella esattoriale per carenza di motivazione. Quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria, senza essere preceduta dalla notificazione di uno specifico atto impositivo, essa deve contenere una motivazione adeguata, come un vero e proprio atto impositivo. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere l'origine, i presupposti e la correttezza della pretesa e di predisporre un'eventuale difesa. È possibile motivare la cartella per relationem, richiamando un atto presupposto, ma, se tale atto non è allegato, devono essere indicati in modo specifico gli estremi e gli elementi idonei a individuare la data della sua notificazione o pubblicazione, così da renderlo conoscibile al contribuente.
La decisione
Il principio affermato è che una cartella esattoriale non preceduta da un atto impositivo notificato non può limitarsi a indicare genericamente la pretesa tributaria. Deve essere sufficientemente motivata oppure richiamare per relationem un atto presupposto precisamente individuato. Il rinvio è ammissibile solo quando consenta concretamente al contribuente di conoscere l'atto richiamato, anche attraverso l'indicazione degli estremi e della data di notificazione o pubblicazione. In mancanza di tali elementi, la motivazione è insufficiente e la cartella è suscettibile di annullamento.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La cartella deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo quando costituisce il primo e unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria.
La motivazione deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di verificarne la correttezza, nonché di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Motivazione per relationem
Tale onere motivazionale può essere assolto per relationem mediante il richiamo ad altro atto che costituisca il presupposto della pretesa tributaria.
Il richiamo a un atto precedente è valido solo se l'atto richiamato è individuato in modo concreto e conoscibile dal contribuente.
Conoscibilità dell'atto presupposto
Devono essere comunque specificatamente indicati gli estremi e gli elementi idonei ad individuare la data di notificazione o di pubblicazione.
Se l'atto presupposto non è allegato, la cartella deve indicare dati sufficienti a consentire al contribuente di identificarlo e verificare quando e come sia stato portato a sua conoscenza.
Massime di principio
- Quando la cartella esattoriale è il primo atto ricevuto dal contribuente, deve contenere una motivazione completa e non può limitarsi a un riepilogo generico della somma richiesta.
- Il rinvio a un precedente atto è ammissibile solo se l'atto è specificamente individuato e concretamente accessibile o già portato a conoscenza del contribuente.
- L'indicazione del solo numero dell'atto o di formule generiche può non essere sufficiente: devono risultare anche elementi utili a identificarne la notificazione o pubblicazione.
- La mancata allegazione dell'atto presupposto non determina automaticamente l'illegittimità se il suo contenuto e la sua conoscibilità sono comunque assicurati; al contrario, l'assenza di elementi identificativi adeguati può comportare l'annullamento della cartella per difetto di motivazione.
- Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra cartella preceduta da un atto impositivo regolarmente notificato e cartella che rappresenta il primo atto della pretesa: nel primo caso il livello di motivazione richiesto può essere più contenuto, nel secondo deve essere particolarmente dettagliato.
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