Cassazione Civile, Ordinanza n. 19881/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a una società operante nel settore dell'intrattenimento un maggior reddito imponibile per l'anno d'imposta 2008 ai fini IRES, IRAP e IVA, anche sulla base dei dati trasmessi dal concessionario della rete telematica SNAI e applicando una presunzione di riparto degli incassi in misura pari al 50% del residuo della raccolta. La Commissione tributaria regionale aveva invece annullato l'atto, ritenendo che la società avesse dimostrato, con documentazione e presunzioni, che parte degli incassi delle slot machine non era stata percepita perché sottratta da furti e che, in base ai contratti con l'esercente, la quota spettante alla società era del 25% e non del 50%. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la quantificazione dei ricavi era corretta e che la contribuente non aveva provato la diversa percentuale spettantele; 3) violazione dell'art. 2724 c.c., assumendo che le denunce di furto non fossero di per sé prova sufficiente dell'esclusione di quelle somme dai ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente, ritenendo comprensibili le ragioni decisorie: esclusione dai ricavi delle somme asseritamente sottratte con furto e rideterminazione della quota spettante alla società in base ai contratti prodotti. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la CTR deciso non sulla correttezza astratta della stima dei ricavi complessivi ma sulla prova, offerta dalla contribuente, della mancata percezione di parte di essi e della minore percentuale contrattuale; la parte relativa alla pretesa presenza di un allegato documentale inesaminato è stata reputata questione da far valere, semmai, con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Il terzo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riprodotto né allegato il contenuto delle denunce richiamate, e comunque per inconferenza del richiamo all'art. 2724 c.c. e alla giurisprudenza sul furto di documentazione contabile. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato altresì rilevato il regime del contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione o del procedimento.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
È la norma evocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di accertamento dei ricavi e determinazione del reddito imponibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in ordine ai ricavi e alla loro imputazione.
art. 2724, primo comma, n. 3, c.c.
Evocato dalla ricorrente ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie; la Corte segnala anche l'erroneità del riferimento normativo rispetto alla disciplina della prova testimoniale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La questione relativa all'asserita mancata considerazione di un documento prodotto doveva essere fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma ...
La Corte richiama il regime del contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa a prenotazione a debito, ma il testo fornito è tronco e non consente di identificare integralmente la norma.
Massime di principio
- La motivazione è nulla per apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o ritenuta non condivisibile.
- In sede di legittimità il motivo per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura un profilo non decisivo o diverso da quello posto a base della decisione, è inammissibile.
- La deduzione di un errore percettivo del giudice di merito nella valutazione di un documento già acquisito non va proposta come violazione di legge in cassazione, ma come revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali deve rispettare l'autosufficienza, riproducendo o indicando specificamente il contenuto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- La prova delle circostanze che riducono il reddito accertato può derivare anche da documentazione contrattuale e da elementi presuntivi, mentre l'amministrazione non può limitarsi ad assumere una ripartizione dei ricavi non corrispondente alle risultanze contrattuali prodotte in giudizio.
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