Sentenza del 06/07/2015 n. 6148 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il giudice ha ritenuto irrilevante la violazione delle modalità previste dall'art. 145 c.p.c., poiché la cartella aveva comunque raggiunto il proprio scopo: il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza e aveva potuto impugnarla. Il vizio di notificazione è stato quindi sanato per raggiungimento dello scopo, con conseguente validità degli effetti dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella di pagamento, sostenendo la violazione dell'art. 145 c.p.c. La censura riguardava, in particolare, il fatto che la notifica fosse stata eseguita al liquidatore della società senza che fosse stata previamente tentata la notificazione presso la sede sociale, come richiesto dalla norma per le notifiche agli enti e alle società.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Disciplina le modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche, società e associazioni, prevedendo, in determinati casi, il previo tentativo presso la sede dell'ente prima della notifica al legale rappresentante o al liquidatore. La violazione della sequenza prevista non determina necessariamente l'inesistenza o l'inefficacia definitiva della notifica.
Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo
Un vizio formale della notificazione non comporta la nullità definitiva quando l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione, consentendo al destinatario di conoscerlo e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La proposizione dell'impugnazione dimostra normalmente tale conoscenza.
Massime di principio
- La violazione delle formalità previste per la notificazione a una società può essere sanata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto contestarlo tempestivamente.
- La proposizione del ricorso contro l'atto notificato costituisce, di regola, un indice decisivo del raggiungimento dello scopo della notificazione e impedisce di invocare la nullità per meri vizi formali.
- Occorre distinguere tra nullità sanabile e inesistenza della notificazione: la sanatoria opera quando esiste comunque un collegamento sufficiente tra l'atto, il destinatario e il procedimento notificatorio.
- In situazioni analoghe, la contestazione della modalità di notifica difficilmente conduce all'annullamento dell'atto se il contribuente ne ha avuto conoscenza concreta e ha potuto difendersi; sarà invece necessario dimostrare un pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
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