Corte di giustizia, Sentenza C-736/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 2021. — ZS “Plaukti”. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Articolo 16, paragrafo 5, terzo comma – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articoli 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Sostegno dello sviluppo rurale – Pagamenti agroambientali – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale. — Causa C-736/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la disciplina FEASR in materia di pagamenti agroambientali e condizionalità. Esclude che la sanzione per eccesso di superficie possa essere applicata quando la violazione riguarda solo lo sfalcio prematuro e non una diversa superficie dichiarata/determinata. Afferma inoltre che un medesimo requisito non può fungere contemporaneamente da minima condizione di base e da impegno agroambientale superiore. La seconda questione sul cumulo delle sanzioni resta assorbita.
Pagamenti agroambientali FEASR: la mancata falciatura nei termini non consente l’applicazione della sanzione per scostamento di superficie ex articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 se non vi è modifica del gruppo di colture; inoltre, un medesimo requisito non può essere insieme condizione minima di condizionalità e impegno agroambientale superiore.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 sia applicabile quando il richiedente non ha rispettato gli impegni di sfalcio previsti per il sostegno agroambientale, ma non vi è stata alcuna modifica del gruppo di colture. 2) Se possano cumularsi, per la medesima infrazione, la sanzione per scostamento di superficie dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, e la riduzione/rifiuto dell’aiuto ex articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 65/2011. 3) Se gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, letti con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, ostino a una normativa nazionale che qualifichi il medesimo requisito sia come requisito minimo di buone condizioni agronomiche e ambientali sia come impegno agroambientale eccedente tali minimi.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 si applica solo alle ipotesi di differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata che riflettono una reale discordanza di superficie del gruppo di colture; non può quindi essere utilizzato quando l’unica irregolarità consiste nella mancata osservanza dell’impegno agroambientale di falciatura, senza alcuna modifica del gruppo di colture. Inoltre, gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, letti con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, ostano a una disciplina nazionale che attribuisca al medesimo requisito la duplice natura di requisito minimo di condizionalità e di impegno agroambientale eccedente tali minimi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (UE) n. 65/2011
- Articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 65/2011
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009
Pagamenti agroambientali e sanzioni per mancato sfalcio
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Augstākā tiesa (Senāts), riguarda un contenzioso tra un’azienda agricola lettone e l’autorità pagatrice nazionale in materia di sostegno FEASR per il mantenimento della biodiversità nelle praterie. La Corte chiarisce l’articolazione tra regole sui pagamenti agroambientali, riduzioni/esclusioni per irregolarità e disciplina della condizionalità.
Fatti e procedimento principale
La società agricola Plaukti aveva chiesto, per il 2014, il pagamento unico per superficie e un pagamento agroambientale relativo a due campi. In esito a un controllo in loco, l’autorità aveva rilevato che le superfici erano state falciate prima del 1o agosto, in violazione della condizione prevista per il sostegno.
L’autorità aveva quindi:
- negato l’aiuto per l’intera superficie interessata;
- escluso la beneficiaria da un importo pari a EUR 2245,98, imputandolo a futuri pagamenti entro tre anni;
- applicato anche una riduzione dell’1% per violazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali.
Dopo i primi due gradi sfavorevoli, la Plaukti ha proposto ricorso per cassazione. Il giudice del rinvio ha dubitato, in particolare, della base giuridica dell’esclusione fondata sull’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 e della compatibilità della normativa lettone con la disciplina UE su condizionalità e pagamenti agroambientali.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, che limita i pagamenti agroambientali agli impegni che vanno oltre le norme obbligatorie e i requisiti minimi;
- il regolamento (UE) n. 65/2011, in particolare gli articoli 16, 18 e 22;
- il regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare gli articoli 4 e 6 sulla condizionalità e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- il regolamento (CE) n. 1122/2009, articolo 71, paragrafo 1, sulla riduzione per negligenza.
Prima questione: applicabilità della sanzione per differenza di superficie
La Corte distingue nettamente tra:
- le riduzioni/rifiuti per mancato rispetto degli impegni agroambientali, disciplinati dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 65/2011;
- le riduzioni/esclusioni legate alla dimensione della superficie, disciplinate dall’articolo 16 del medesimo regolamento.
Nel caso concreto, la sola violazione accertata era lo sfalcio prematuro. Non era stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture, né una reale divergenza tra superficie dichiarata e superficie determinata nel senso proprio dell’articolo 16. Perciò, la Corte afferma che la mera mancata osservanza della data di sfalcio non può essere trattata come se la superficie dichiarata eccedesse quella determinata fino al 100%.
Ne consegue che l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, non si applica in una situazione in cui la violazione riguarda solo l’impegno agroambientale di falciatura e non la composizione o l’estensione del gruppo di colture.
Seconda questione: cumulo delle due sanzioni
Poiché la risposta alla prima questione esclude l’applicabilità dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, nel caso di specie, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione relativa alla simultanea imposizione delle due sanzioni.
Terza questione: requisito minimo e impegno agroambientale
La Corte esamina poi il rapporto tra condizionalità e pagamenti agroambientali. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 73/2009, gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali; l’articolo 6 impone agli Stati membri di definire requisiti minimi sulla base dello schema dell’allegato III.
Parallelamente, l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 impone che i pagamenti agroambientali riguardino solo impegni che vadano oltre tali minimi. Da ciò la Corte deduce che il livello richiesto per ottenere il pagamento agroambientale deve essere distintamente superiore alla soglia minima di condizionalità.
La Corte osserva che, secondo il giudice del rinvio, la normativa lettone sullo sfalcio sembrava attribuire allo stesso requisito una duplice funzione:
- requisito minimo di buone condizioni agronomiche e ambientali;
- requisito ulteriore per ottenere l’aiuto agroambientale.
Una simile impostazione è incompatibile con il diritto UE, perché il medesimo requisito non può essere simultaneamente il minimo obbligatorio e, al tempo stesso, l’impegno che giustifica l’aiuto agroambientale. La Corte precisa inoltre che i requisiti minimi sono ammissibili solo se validamente definiti sulla base dello schema dell’allegato III del regolamento n. 73/2009; in tal caso il loro mancato rispetto può dar luogo alle riduzioni previste dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 non è applicabile quando manca il rispetto dell’impegno di sfalcio ma non vi è alcuna modifica del gruppo di colture;
- gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, letti con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, ostano a una normativa nazionale che qualifichi il medesimo requisito sia come requisito minimo di condizionalità sia come requisito eccedente tale minimo per ottenere il pagamento agroambientale.
Principi desumibili
La decisione ribadisce che le sanzioni sulle superfici agricole non possono essere estese oltre il loro ambito tipico per colpire, sotto il profilo quantitativo, una mera inadempienza sostanziale dell’impegno agroambientale. Inoltre, conferma che il sistema dei pagamenti agroambientali richiede un vero “valore aggiunto ambientale” rispetto ai requisiti minimi obbligatori, impedendo sovrapposizioni normative che svuoterebbero di contenuto la distinzione tra condizionalità e impegni volontari di livello superiore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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