Cassazione Penale, Sentenza n. 3425/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il conflitto negativo ammissibile e, richiamando il principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione si identifica con il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e disposto la trasmissione degli atti a detto Tribunale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione sulla richiesta presentata il 1.8.2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., riferita a decreto penale di condanna del 16.1.2014 (irrevocabile il 5.4.2014). Il Tribunale di Reggio Calabria, in un precedente provvedimento del 10.9.2024, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che la competenza spettasse al giudice che aveva emesso il provvedimento irrevocabile anteriore; il G.I.P. di Locri (ricorrente) ha invece sostenuto che il giudice competente fosse il Tribunale di Reggio Calabria perché, al momento della presentazione dell'istanza, era stato quest'ultimo ad avere adottato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (sentenza del 25.9.2018, definitiva l'8.2.2019).
Norme richiamate
art. 460 c.p.p.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento alla norma che disciplina l'estinzione del reato connessa al decreto penale di condanna; la questione concreta era la domanda di estinzione proposta ai sensi di questa disposizione.
art. 665 c.p.p.
art. 665, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 665 come criterio assoluto e funzionale per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione: compete il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda; il comma 4 contiene una disciplina differenziata che però è stata ritenuta non applicabile nel caso di specie.
art. 28 c.p.p.
Norma che consente di sollevare conflitto di attribuzione/competenza tra giudici; il G.I.P. di Locri ha utilizzato questo rimedio per ottenere la pronuncia della Corte sulla competenza.
art. 32 c.p.p.
Previsione procedurale che autorizza la Corte a decidere il conflitto di competenza quando i giudici coinvolti non si assumono la cognizione del procedimento e ciò determina la stasi del procedimento esecutivo.
Massime di principio
- In materia esecutiva, quando più giudici hanno emesso provvedimenti eseguibili nei confronti della stessa persona, la competenza è unitaria e spetta al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (criterio dell'ultimo irrevocabile).
- Il criterio dell'art. 665 c.p.p. ha natura funzionale, assoluta e inderogabile: si applica indipendentemente dall'oggetto della domanda di esecuzione o dell'incidente proposto.
- Se entrambi i giudici coinvolti rifiutano la cognizione del procedimento determinando la stasi dell'esecuzione, è ammissibile il conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p. e la Corte è competente a risolverlo ai sensi dell'art. 32 c.p.p.
- Prima di proporre o decidere incidenti esecutivi, verificare con attenzione le date di irrevocabilità dei provvedimenti preesistenti: la data di irrevocabilità è il criterio decisivo per l'individuazione del giudice dell'esecuzione.
- La disciplina speciale eventualmente prevista dal comma 4 dell'art. 665 c.p.p. può incidere sulla determinazione della competenza, ma la sua applicazione va valutata caso per caso: non esclude di norma il principio dell'ultimo provvedimento irrevocabile quando questo renda chiaramente individuabile il giudice competente.
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