Cassazione Civile, Ordinanza n. 17671/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di una somma di euro 614.000 corrisposta da una società a un ex dirigente nell'ambito di una transazione stragiudiziale successiva all'impugnazione del licenziamento. Il contribuente aveva ricevuto, durante il rapporto di lavoro, un piano di stock option; cessato il rapporto, sosteneva che l'importo transattivo fosse risarcitorio, relativo al mancato esercizio delle opzioni, e dovesse quindi beneficiare del regime agevolato previsto per le stock option, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% e non della tassazione ordinaria dei redditi di lavoro dipendente. L'Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione contro la decisione di merito che aveva accolto la tesi del contribuente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che per l'agevolazione occorrono comunque i presupposti normativi della plusvalenza e del pagamento del valore delle azioni alla data dell'offerta, e che la transazione non può modificare il regime fiscale applicabile. La CTR aveva ritenuto invece che la somma fosse riferibile al danno da mancato esercizio delle stock option e non a retribuzione da lavoro dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Amministrazione finanziaria. Ha affermato che il regime agevolato per le stock option opera solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, mentre in difetto la somma percepita integra reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria. Ha inoltre precisato che una transazione non può, di per sé, attribuire efficacia novativa tale da mutare il regime fiscale del compenso/indennità corrisposta. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Veneto, sezione di Verona, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986
La disposizione agevolativa sulle stock option è di stretta applicazione: il regime di favore non opera automaticamente per qualunque somma collegata alle opzioni, ma solo quando ricorrano i presupposti normativi; in difetto, vale il regime ordinario dei redditi di lavoro dipendente.
art. 48, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986
Viene richiamata la precedente numerazione della norma per ribadire l'orientamento consolidato: il valore conseguito con l'esercizio del diritto di opzione è, in linea generale, imponibile come reddito da lavoro dipendente, salvo specifiche condizioni derogatorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso, formulato come violazione e falsa applicazione di legge tributaria.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato previsto per le stock option richiede il rigoroso accertamento di tutti i presupposti stabiliti dalla norma; in mancanza, la somma percepita dal dipendente è tassata secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro dipendente.
- Le somme corrisposte in sostituzione o in connessione con diritti di opzione non sono per ciò solo sottratte alla tassazione ordinaria: occorre distinguere tra plusvalenza agevolabile e compenso/indennità derivante dal rapporto di lavoro.
- Un accordo transattivo non ha, di per sé, efficacia novativa del regime fiscale applicabile al rapporto sostanziale sottostante, né può trasformare la natura tributaria di quanto corrisposto.
- Quando il giudice di merito applica l'agevolazione fiscale senza verificare il rispetto delle condizioni normative richieste, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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