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Risoluzione

Risoluzione n. 124 del 4/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 124/2007 chiarisce come applicare il nuovo limite di 48.000 euro per abitazione alle spese di ristrutturazione, anche in presenza di più contitolari, precisa il contenuto della certificazione dell’amministratore di condominio, esclude un limite autonomo per le pertinenze e stabilisce che l’indicazione separata della manodopera in fattura vale solo per le fatture emesse dopo il 4 luglio 2006.

Spese di ristrutturazione su immobili: chiarimenti su limite di spesa, condominio, pertinenze e manodopera

Spese di ristrutturazione edilizia: limiti, documentazione e requisiti

a Risoluzione affronta alcuni quesiti posti da un CAAF sull’applicazione delle agevolazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia dopo le modifiche introdotte dall’art. 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. I chiarimenti riguardano il nuovo limite di spesa di 48.000 euro per abitazione, la certificazione del condominio, il trattamento delle pertinenze e l’obbligo di indicare la manodopera in fattura.

Nuovo limite di spesa di 48.000 euro per abitazione

La Risoluzione chiarisce che il comma 35-quater dell’art. 35 del decreto-legge n. 223/2006 ha fissato, con efficacia dal 1 ottobre 2006, un limite massimo di spesa di 48.000 euro per abitazione, sul quale calcolare la detrazione per ristrutturazioni.

In presenza di più contitolari dello stesso immobile, il documento distingue tra spese sostenute prima e dopo il 30 settembre 2006:

  • se nel periodo precedente al 1 ottobre 2006 uno o più contitolari hanno già raggiunto o superato il limite di 48.000 euro, tali soggetti non possono fruire di ulteriori detrazioni per le spese sostenute sulla stessa unità immobiliare nel periodo successivo;
  • se, invece, al 30 settembre 2006 il limite non è stato raggiunto, permane il diritto alla detrazione anche per le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 in poi, nei limiti del nuovo plafond complessivo di 48.000 euro riferito all’abitazione.

Per consentire la verifica, il contribuente deve produrre una dichiarazione datata e sottoscritta che attesti l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascun contitolare nei due periodi considerati.

La Risoluzione riporta anche esempi numerici. In un caso con tre comproprietari, due di essi avevano già superato il limite prima del 1 ottobre 2006 e non potevano beneficiare di ulteriori detrazioni dopo tale data; il terzo, che non aveva superato il limite, poteva invece fruire di ulteriore detrazione per la parte residua del plafond. In un diverso esempio, nessuno dei tre comproprietari aveva raggiunto il limite di 48.000 euro prima del 30 settembre 2006, sicché tutti potevano continuare a detrarre le spese sostenute nel periodo successivo. In tale ipotesi, il limite di 48.000 euro deve essere suddiviso tra i comproprietari, anche in proporzione alle spese sostenute nel secondo periodo, fermo restando che sono possibili altre ripartizioni nel rispetto dei limiti massimi previsti.

Certificazione dell’amministratore del condominio

Per i lavori sulle parti comuni condominiali, la Risoluzione afferma che la quietanza rilasciata dall’amministratore, già prevista dalla circolare n. 122 del 1 giugno 1999, deve essere aggiornata in funzione delle modifiche normative.

La certificazione deve indicare specificamente:

  • la quota di spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari eventualmente possedute dal condomino;
  • l’ammontare delle spese per le quali è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36 per cento;
  • la parte delle spese per la quale è possibile fruire della detrazione del 41 per cento.

Viene inoltre ricordato che, se un condomino possiede più appartamenti nello stesso condominio, il limite massimo di spesa di 48.000 euro per i lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.

La distinzione tra detrazione del 36 per cento e del 41 per cento deve essere fatta in base alla data di fatturazione dei lavori: la detrazione del 41 per cento spetta solo per lavori fatturati con applicazione dell’aliquota IVA del 20 per cento, mentre per i lavori fatturati con aliquota IVA del 10 per cento si applica la detrazione del 36 per cento.

La Risoluzione richiama infine il principio già espresso dalla circolare n. 122 del 1999 secondo cui la detrazione compete con riferimento al bonifico bancario effettuato dall’amministratore, entro il limite delle quote rispettivamente imputate ai singoli condomini e da questi effettivamente versate al condominio al momento della dichiarazione, anche se il versamento è avvenuto prima o dopo il bonifico.

Limite di spesa e pertinenze

In relazione alle pertinenze dell’abitazione, viene esclusa la possibilità di considerare un autonomo limite di spesa.

La Risoluzione interpreta la norma, che fa riferimento esclusivamente alle "abitazioni", nel senso che:

  • il limite massimo di 48.000 euro è riferito all’unità abitativa;
  • le pertinenze sono comprese unitariamente nell’abitazione;
  • non spetta un ulteriore plafond autonomo per le pertinenze.

Indicazione della manodopera in fattura

Quanto all’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera, la Risoluzione richiama la disciplina introdotta dall’art. 35, comma 19, del decreto-legge n. 223/2006, che ha inserito il comma 121-bis nell’art. 1 della legge n. 266/2005.

Tale previsione subordina le agevolazioni per lavori di costruzione e ristrutturazione all’indicazione distinta in fattura del costo della manodopera. L’obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006.

La Risoluzione chiarisce però che non vi è decadenza dal beneficio se le fatture sono state emesse prima del 4 luglio 2006 e quindi non contengono l’indicazione separata della manodopera, anche se le spese sono state sostenute successivamente. In tali casi non è necessario chiedere al fornitore un’integrazione della fattura.

In conclusione, l’indicazione del costo della manodopera deve essere verificata solo per le fatture emesse dopo il 4 luglio 2006.

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