Sentenza n. 290/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 4362 dell'11/12/2025, che dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Altare e Cairo Montenotte, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 27 MW, denominato "Bric Surite", costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW, comportante variante agli strumenti urbanistici generali (SUG) ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dirigenziale della Provincia di Savona che ha dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione unica per un impianto eolico da 27 MW, ritenendo irrealizzabili o mancanti le opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Savona ha dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione unica provinciale ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e art. 28 l.r. Liguria 16/2008 relativa all’impianto eolico "Bric Surite", comprendente sei aerogeneratori e le opere di connessione alla RTN, tra cui la stazione elettrica "Magliano–Vado Ligure". La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, del punto 13.1 del d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che la stazione elettrica era stata espressamente rappresentata nel proprio progetto e nella documentazione sottoposta alla Regione, che aveva concluso positivamente la verifica di assoggettabilità a VIA; la circostanza che la stessa infrastruttura fosse comune anche a un diverso progetto eolico, denominato "Cravarezza" e proposto da altro operatore, non avrebbe potuto rendere improcedibile il progetto "Bric Surite". Ha inoltre dedotto che eventuali modifiche alla soluzione di connessione potevano essere apportate durante il procedimento autorizzativo e che il benestare definitivo del gestore di rete non costituiva requisito per la procedibilità iniziale dell’istanza. In via subordinata, ha lamentato la violazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, sostenendo che, anche ove fosse stata necessaria un’integrazione della valutazione ambientale, la Provincia avrebbe dovuto sospendere il procedimento e sollecitare tale integrazione, anziché dichiarare l’istanza improcedibile. La Provincia ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’ostacolo non fosse una mera carenza progettuale o ambientale, ma la definitiva irrealizzabilità tecnica dell’opera di connessione indispensabile per l’immissione dell’energia nella RTN.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di improcedibilità. Ha rilevato che, ai sensi dei punti 3.1 e 13.1 delle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010, le opere di connessione alla rete, anche quando consistono in una stazione di raccolta asservibile a più impianti, devono essere rappresentate nei singoli progetti e nei relativi preventivi di connessione predisposti dal gestore e accettati dal proponente. Nel caso concreto, il progetto "Bric Surite" comprendeva espressamente la stazione elettrica "Magliano–Vado Ligure" ed era stato positivamente valutato sotto il profilo ambientale dalla Regione Liguria. Il diverso progetto "Cravarezza", pur condividendo parte delle opere di connessione, era autonomo ai fini della valutazione ambientale e il suo esito negativo non poteva automaticamente incidere sulla procedibilità o sull’autorizzabilità del progetto "Bric Surite". La Provincia avrebbe dovuto dimostrare e motivare che la ragione ostativa del diniego ambientale relativo a "Cravarezza" riguardasse proprio ed esclusivamente le opere di connessione comuni; tale dimostrazione non è stata fornita. Il TAR ha inoltre richiamato il punto 14.12 delle linee guida, secondo cui durante il procedimento autorizzativo il proponente può presentare modifiche alla soluzione di connessione, con salvezza degli assensi e delle valutazioni già effettuate per le parti non interessate dalle modifiche. Pertanto, anche qualora le integrazioni progettuali richieste dal gestore di rete avessero imposto un aggiornamento della valutazione ambientale, la Provincia avrebbe potuto sospendere il procedimento e sollecitare un’eventuale integrazione della VIA positiva, ma non dichiarare sic et simpliciter l’istanza improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
"autorizzazione unica" per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse
Le opere di connessione costituiscono parte necessaria del progetto da autorizzare unitariamente; la loro rappresentazione e valutazione non legittimano, tuttavia, l’automatica estensione al progetto di un diverso procedimento ambientale negativo.
art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990
improcedibilità dell’istanza
La dichiarazione di improcedibilità non può essere utilizzata quando l’eventuale criticità progettuale o ambientale può essere affrontata mediante sospensione del procedimento e acquisizione delle necessarie integrazioni.
art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023
Il progetto delle opere di connessione alla RTN è redatto dal gestore della rete o in coerenza con il preventivo da esso predisposto e accettato dal proponente.
punto 3.1 del d.m. 10 settembre 2010
"tra le opere connesse sono compresi anche ... le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica"
Le opere di connessione, comprese le stazioni di raccolta potenzialmente asservibili a più impianti, rientrano nelle opere connesse rilevanti ai fini dell’autorizzazione unica.
punto 13.1, lettere a) e f), del d.m. 10 settembre 2010
"progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete"; "preventivo per la connessione"
L’istanza di autorizzazione unica deve essere corredata dal progetto comprensivo delle opere di connessione e dal preventivo del gestore, ma la disciplina non impone che ogni possibile modifica della soluzione tecnica sia già definitivamente cristallizzata al momento della presentazione.
punto 14.12 del d.m. 10 settembre 2010
"nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione ... con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate"
Le modifiche alla soluzione di connessione durante il procedimento non comportano automaticamente l’improcedibilità dell’istanza; occorre preservare gli assensi già acquisiti e, se necessario, procedere alle integrazioni valutative.
art. 7-bis d.lgs. 152/2006
La competenza ambientale è individuata in relazione alla potenza e alle caratteristiche del singolo progetto sottoposto a valutazione.
allegato II alla parte seconda d.lgs. 152/2006
impianti eolici sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW
Il progetto eolico superiore a 30 MW ricade nella competenza statale per la VIA; ciò non rende automaticamente dipendente il distinto progetto sotto soglia, soggetto a valutazione regionale o provinciale.
art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
In presenza di eventuali modifiche o integrazioni rilevanti del progetto, l’amministrazione può procedere mediante l’aggiornamento o l’integrazione della valutazione ambientale, anziché arrestare automaticamente il procedimento autorizzativo.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando più impianti di produzione di energia condividono opere di connessione alla rete elettrica, ciascun progetto deve rappresentare tali opere e sottoporle alla propria valutazione ambientale; l’esito negativo della VIA relativa a un diverso progetto non determina automaticamente l’improcedibilità o il diniego dell’autorizzazione unica degli altri progetti, anche se condividono parte dell’infrastruttura.
- L’amministrazione che intenda utilizzare l’esito negativo della valutazione ambientale di un progetto diverso come ragione ostativa per un altro progetto deve dimostrare e motivare che la causa ostativa riguarda proprio ed esclusivamente le opere comuni di connessione e che impedisce tecnicamente la realizzazione del progetto autonomo.
- La possibilità che la soluzione tecnica di connessione sia modificata durante il procedimento di autorizzazione unica impedisce di considerare ogni modifica o incompletezza sopravvenuta come causa automatica di improcedibilità; l’amministrazione deve valutare la possibilità di sospendere il procedimento e acquisire integrazioni progettuali o ambientali, salvaguardando gli assensi già formati sulle parti non modificate.
- La valutazione ambientale positiva resa su un progetto unitariamente considerato, comprendente l’impianto e le relative opere di connessione, non può essere neutralizzata dall’amministrazione procedente mediante un generico richiamo alla valutazione negativa resa su un diverso progetto, senza una specifica istruttoria sul rapporto tra le opere comuni e le ragioni del diverso esito ambientale.
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