Cassazione Penale, Ordinanza n. 03134/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti, riconoscendo anche la recidiva specifica infraquinquennale. Il ricorso, affidato a un unico motivo, denunciava mancanza di motivazione sul riconoscimento della recidiva, assumendo che mancassero i presupposti per applicarla. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché non confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece esaminato concretamente il rapporto tra il fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la pregressa attività criminosa fosse indice di perdurante inclinazione al delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla recidiva fosse lineare, congrua e priva di evidenti contraddizioni, poiché non si era limitata a richiamare i precedenti specifici, ma aveva valutato in concreto il nesso tra precedenti condanne e fatto oggetto del giudizio, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come norma sul reato continuato, nell'ambito della contestazione originaria definita dalla sentenza di merito.
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il titolo di reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro per la valutazione concreta della recidiva e del rapporto tra fatto e precedenti penali, ai fini della pericolosità sociale e della inclinazione al reato.
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente nel riferimento all'art. 81 cpv. c.p. per la disciplina del reato continuato.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla motivazione relativa alla recidiva è inammissibile quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti specifici, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla recidiva è immunizzata dal sindacato di legittimità quando sia lineare, congrua e non manifestamente contraddittoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →