Corte di giustizia, Sentenza C-634/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019. — ReFood GmbH & Co. KG contro Landwirtschaftskammer Niedersachsen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) – Ambito di applicazione – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Spedizione di sottoprodotti di origine animale. — Causa C-634/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e la disciplina sanitaria sui sottoprodotti di origine animale. Ha stabilito che, in linea generale, i trasferimenti di sottoprodotti disciplinati dal regolamento n. 1069/2009 sono sottratti al regolamento n. 1013/2006, salvo le ipotesi in cui quest’ultimo sia richiamato espressamente. Nel caso concreto, quindi, il trasporto di rifiuti alimentari di categoria 3 dai Paesi Bassi alla Germania non era soggetto alla procedura di notifica del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Spedizioni di sottoprodotti di origine animale: esclusione dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti e limiti dell’esclusione
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione del regolamento tutte le spedizioni di sottoprodotti di origine animale che rientrano nel regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure solo alcune di esse; in subordine, se l’esclusione operi soltanto per le spedizioni soggette a specifiche regole di raccolta, trasporto, identificazione, tracciabilità o ad autorizzazione/accettazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, salvo nei casi in cui lo stesso regolamento n. 1069/2009 preveda espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006. L’esclusione non dipende né dall’equivalenza delle procedure di controllo né dal solo fatto che la spedizione sia soggetta all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 13 della direttiva 2008/98/CE
- Regolamento (CE) n. 1774/2002
- Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Regolamento (UE) n. 142/2011
Spedizioni di sottoprodotti di origine animale e regolamento sulle spedizioni di rifiuti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Oldenburg in una controversia tra ReFood GmbH & Co. KG e la Landwirtschaftskammer Niedersachsen sulla legittimità dell’ordine di rispedizione in Paesi Bassi di un carico di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 trasportato in Germania senza notifica ai sensi del regolamento n. 1013/2006. La Corte è chiamata a precisare il rapporto tra la disciplina generale sulle spedizioni di rifiuti e la normativa settoriale sui sottoprodotti di origine animale.
Fatti e procedimento principale
ReFood trasportava dai Paesi Bassi alla Germania rifiuti alimentari e di ristorazione, qualificati come sottoprodotti di origine animale di categoria 3. Il carico era destinato a un impianto ReFood in Germania per un trattamento successivo e il recupero in un impianto di biogas. La camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia ha ordinato la rispedizione del carico perché la società non aveva effettuato la procedura di notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:
- se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 escluda tutte le spedizioni che rientrano nel regolamento n. 1069/2009;
- in subordine, se l’esclusione operi solo per le spedizioni disciplinate da specifiche regole di raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità;
- in ulteriore subordine, se l’esclusione riguardi soltanto le spedizioni soggette all’accettazione/autorizzazione prevista dall’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra l’altro:
- il regolamento n. 1013/2006, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e l’articolo 3;
- la direttiva 2008/98/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 13;
- il regolamento n. 1774/2002, poi abrogato;
- il regolamento n. 1069/2009, specialmente gli articoli 1, 2, 8, 10, 21, 22, 23, 24, 41, 43, 48 e 54;
- il regolamento (UE) n. 142/2011, quale atto di applicazione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva preliminarmente che i rifiuti alimentari di cui trattasi, destinati a trattamento e smaltimento in un impianto di biogas, rientrano nell’ambito del regolamento n. 1069/2009 e costituiscono materiali di categoria 3, cioè i meno pericolosi. Rileva poi che il regolamento n. 1013/2006 assoggetterebbe tali spedizioni, se applicabile, a un regime generalmente più rigoroso rispetto a quello previsto dalla normativa sui sottoprodotti di origine animale.
Per interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), la Corte valorizza anzitutto il dato letterale e sistematico: il richiamo al regolamento n. 1774/2002 va inteso, dopo la sua abrogazione, come riferito al regolamento n. 1069/2009, ma né il vecchio né il nuovo regolamento prevedono una procedura di “riconoscimento” del trasporto in quanto tale. Gli obblighi di riconoscimento riguardano gli impianti, non l’attività di trasporto; per il trasporto valgono piuttosto obblighi di registrazione, tracciabilità e documentazione commerciale.
Decisivo è anche il contesto normativo successivo all’adozione del regolamento n. 1013/2006. La direttiva 2008/98 e il regolamento n. 1069/2009 mostrano la volontà del legislatore di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con la disciplina dei rifiuti, costruendo un quadro completo e proporzionato per i sottoprodotti di origine animale. In tale quadro:
- i materiali di categoria 3 sono sottoposti a regole meno rigorose;
- l’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009 assoggetta al regolamento n. 1013/2006 solo talune ipotesi espressamente indicate, in particolare i materiali di categoria 1 e 2 e alcuni derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi;
- analoghe deroghe espresshe compaiono negli articoli 41 e 43 per importazione, transito ed esportazione.
Da queste disposizioni la Corte ricava, in via a contrario, che fuori dalle ipotesi espressamente previste il trasferimento di sottoprodotti di origine animale è sottratto al regolamento n. 1013/2006. Non è quindi corretto subordinare l’esclusione a un criterio di equivalenza o di maggiore rigore delle norme sanitarie, né limitarla ai soli trasferimenti soggetti all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009. Una simile lettura sarebbe incoerente con l’impianto proporzionato del regolamento n. 1069/2009 e produrrebbe risultati paradossali, imponendo alle categorie meno pericolose un regime più severo di quello previsto per categorie più pericolose.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, salvo nelle ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 preveda espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006.
Principio affermato
Il sistema del regolamento n. 1069/2009 costituisce una disciplina speciale e completa per i sottoprodotti di origine animale; il regolamento n. 1013/2006 opera solo in presenza di un espresso rinvio contenuto nella normativa settoriale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che non ogni trasferimento transfrontaliero di sottoprodotti di origine animale richiede la notifica ex regolamento n. 1013/2006. Occorre verificare, invece, se ricorra una delle ipotesi espressamente richiamate dal regolamento n. 1069/2009, in particolare quando vi siano materiali di categoria 1 o 2 oppure contaminazione/miscelazione con rifiuti pericolosi. Per le categorie 3, come nel caso di specie, il regime applicabile resta quello sanitario speciale, non quello generale sulle spedizioni di rifiuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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