Tribunale, Sentenza T-370/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 maggio 2019. — KPN BV contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione – Impresa comune a pieno titolo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Mercato rilevante – Effetti verticali – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-370/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di KPN contro la decisione della Commissione che autorizzava, con impegni, la concentrazione Vodafone/Liberty Global nei Paesi Bassi. Ha ritenuto non dimostrato l’errore manifesto nella definizione del mercato dei canali sportivi premium e ha escluso un rischio di preclusione verticale rilevante. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione della Commissione.
Controllo delle concentrazioni: legittimità della decisione della Commissione che autorizza, con impegni, la JV Vodafone/Liberty Global nei Paesi Bassi, con particolare riguardo alla definizione del mercato dei canali televisivi sportivi premium e agli asseriti effetti verticali di preclusione.
La questione giuridica
La ricorrente contestava: 1) un errore manifesto di valutazione nella definizione del mercato rilevante, sostenendo che i canali televisivi sportivi premium Ziggo Sport Totaal e Fox Sports dovessero essere trattati come mercati distinti o comunque non come sostituibili; 2) un errore manifesto di valutazione sugli effetti verticali, in particolare sul rischio di preclusione degli input derivante dal controllo di Ziggo Sport Totaal; 3) una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione della Commissione quanto alla delimitazione del mercato e alla valutazione dell’assenza di preclusione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in materia di concentrazioni, la Commissione dispone di un ampio margine di შეფასazione economica, soggetto a controllo giurisdizionale limitato: la delimitazione del mercato rilevante va censurata solo se viziata da errore manifesto e, nel caso di specie, la Commissione poteva ritenere che Ziggo Sport Totaal e Fox Sports fossero sostituibili dal punto di vista dei fornitori al dettaglio di servizi televisivi. Parimenti, la Commissione non è incorsa in errore manifesto nel limitare l’analisi dei rischi verticali ai mercati con componente mobile e nel concludere che mancava la capacità, e quindi il rischio concreto, di preclusione degli input. Infine, la motivazione della decisione era sufficiente perché esponeva in modo comprensibile le ragioni essenziali della valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CE) n. 802/2004
Controllo della concentrazione Vodafone/Liberty Global e canali televisivi sportivi premium
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da KPN BV avverso la decisione della Commissione che autorizzava, con impegni, la concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo congiunto di una joint venture tra Vodafone Group e Liberty Global Europe Holding nei Paesi Bassi. Il Tribunale, in materia di controllo delle concentrazioni ex regolamento n. 139/2004, esamina tre censure: definizione del mercato rilevante, effetti verticali della concentrazione e motivazione della decisione.
Fatti e procedimento amministrativo
Vodafone e Liberty Global hanno notificato il progetto di concentrazione il 14 giugno 2016. Dopo una prima fase di esame e a seguito dei seri dubbi espressi dalla Commissione, le parti hanno proposto impegni iniziali e poi impegni definitivi, consistenti soprattutto nella cessione delle attività fisse di Vodafone nei Paesi Bassi. Con decisione del 3 agosto 2016, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.
Mercati rilevanti esaminati dalla Commissione
La Commissione ha distinto, per i servizi televisivi, tre mercati nazionali: concessione e acquisizione di diritti per la trasmissione televisiva, fornitura e acquisizione all’ingrosso di canali televisivi, fornitura al dettaglio di servizi televisivi. Ha inoltre considerato, senza doverne definire in modo definitivo la portata, i pacchetti "multiple play" e i mercati dei servizi di telecomunicazione. Quanto ai canali televisivi sportivi premium a pagamento, la decisione impugnata riteneva che la segmentazione ulteriore non fosse necessaria perché, comunque, l’operazione non poneva problemi concorrenziali.
Analisi della Commissione sugli effetti concorrenziali
La Commissione ha escluso problemi orizzontali rilevanti nei mercati dei canali televisivi sportivi premium a pagamento, osservando che Vodafone non operava come fornitore all’ingrosso e che, lato domanda, la sovrapposizione non generava aumento significativo del potere di acquisto. Ha invece ritenuto seri i dubbi sui pacchetti fissi e fissi-mobili multiple play, dubbi risolti dagli impegni strutturali. Sul piano verticale, la Commissione ha esaminato il rischio di preclusione degli input legato a Ziggo Sport Totaal, ma ha concluso che non vi fosse capacità né incentivo né effetti anticoncorrenziali significativi, soprattutto perché Fox Sports era un’alternativa credibile e i dati sul consumo mobile di contenuti televisivi erano molto limitati.
Primo motivo: definizione del mercato rilevante
KPN sosteneva che Ziggo Sport Totaal e Fox Sports non fossero sostituibili, poiché trasmettevano contenuti sportivi diversi e, in particolare, eventi ritenuti indispensabili per attirare clienti. Il Tribunale ricorda che la definizione del mercato rilevante implica valutazioni economiche complesse e gode di un controllo giurisdizionale limitato. Applicando i criteri della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, il Tribunale osserva che la Commissione poteva basarsi sulle risultanze dell’indagine di mercato: diversi partecipanti avevano indicato che i due canali erano concorrenti e sempre più sostituibili; Fox Sports era considerato un’alternativa credibile; la maggioranza riteneva sufficiente offrire almeno un canale sportivo premium, non tutti.
Il Tribunale respinge gli argomenti fondati sulla diversa qualità e sul diverso prezzo dei canali, rilevando che la sostituibilità non richiede prezzi identici e che la differenza di prezzo, di per sé, non dimostra l’esistenza di mercati distinti. Ritiene irrilevanti anche le dichiarazioni rese anni prima da un operatore in un diverso procedimento nazionale e non persuasive le decisioni precedenti invocate dalla ricorrente, perché la Commissione deve valutare ogni caso in modo individuale. Di conseguenza, nessun errore manifesto di valutazione è stato provato.
Secondo motivo: effetti verticali e preclusione degli input
KPN sosteneva che la Commissione avesse erroneamente limitato l’analisi dei rischi verticali alle reti mobili e non avesse valutato adeguatamente la possibilità che la nuova entità usasse Ziggo Sport Totaal per precludere i concorrenti nei mercati multiple play. Il Tribunale chiarisce che, dopo gli impegni, l’unico cambiamento concorrenziale rilevante era l’aggiunta della rete mobile e della clientela mobile di Vodafone; pertanto era corretto concentrare l’analisi sui mercati con componente mobile.
Quanto alla preclusione degli input, il Tribunale richiama le tre condizioni cumulative degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali: capacità di precludere, incentivo a farlo e probabili effetti negativi a valle. Qui mancava anzitutto la capacità, perché la quota di mercato a monte della nuova entità era inferiore al 10% nel mercato dei canali sportivi premium a pagamento e Ziggo Sport Totaal aveva un peso limitato in termini di abbonati e di consumo su mobile. Inoltre, Fox Sports e altri canali costituivano alternative valide. Poiché l’assenza di una sola delle condizioni esclude il rischio anticoncorrenziale, il Tribunale non esamina oltre le ulteriori censure e respinge anche questo motivo.
Terzo motivo: obbligo di motivazione
La ricorrente denunciava una motivazione insufficiente, sia sulla definizione del mercato sia sulla conclusione relativa all’assenza di preclusione. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, la motivazione deve essere chiara e consentire di comprendere l’iter logico della Commissione, ma non deve rispondere a tutti gli argomenti, soprattutto se secondari o privi di pertinenza decisiva.
Nel caso concreto, la Commissione aveva spiegato perché riteneva Fox Sports un’alternativa interessante a Ziggo Sport Totaal e perché non era necessario segmentare ulteriormente il mercato. Aveva inoltre indicato i motivi per cui non riteneva plausibile una strategia di preclusione degli input, facendo leva proprio sull’esistenza di un canale alternativo con contenuti altrettanto interessanti. Non vi era quindi alcuna carenza motivazionale.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna KPN BV alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti VodafoneZiggo Group Holding BV, Vodafone Group plc e Liberty Global Europe Holding BV.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nel controllo giurisdizionale delle decisioni in materia di concentrazioni, il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche della Commissione è limitato all’errore manifesto. Ribadisce inoltre che la prova della preclusione verticale richiede il concorso delle tre condizioni degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali e che la motivazione della Commissione è sufficiente quando espone le ragioni essenziali della scelta compiuta, senza dover confutare ogni singolo argomento delle parti.
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