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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-222/17

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 maggio 2019 (Estratti). — Recylex SA e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio di batterie piombo‑acido per autoveicoli – Decisione che attesta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Coordinamento dei prezzi d’acquisto – Ammende – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Competenza estesa al merito. — Causa T-222/17

Giurisprudenza europea62017TJ0222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Recylex e coattrici contro la decisione con cui la Commissione aveva accertato la loro partecipazione a un’intesa sul coordinamento dei prezzi d’acquisto nel mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido e aveva irrogato un’ammenda in solido. La controversia riguardava soprattutto l’ordine di priorità tra domande di trattamento favorevole e l’effetto di un eventuale mancato rispetto del dovere di cooperazione da parte della prima impresa leniency applicant. Il Tribunale chiarisce che il sistema della clemenza premia sia la tempestività sia la cooperazione effettiva, ma l’esclusione della prima impresa non consente alla seconda di scalzarla nella graduatoria temporale. Il ricorso viene pertanto respinto e le ricorrenti sono condannate alle spese.

Intesa nel mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido: legittimità della riduzione dell’ammenda e interpretazione del punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006

La questione giuridica

Se, ai fini della riduzione dell’ammenda prevista dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006, un’impresa che abbia fornito per seconda elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto possa "subentrare" alla prima qualora quest’ultima sia esclusa dal beneficio per mancato rispetto del dovere di cooperazione di cui al punto 12; e, più in generale, se la Commissione abbia correttamente applicato il punto 26 nel qualificare la Recylex come seconda impresa cooperante.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nel sistema della comunicazione sulla cooperazione del 2006, l’ordine cronologico di presentazione di elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto è determinante e non viene alterato dall’eventuale perdita del beneficio da parte della prima impresa per inosservanza del dovere di cooperazione di cui al punto 12. Di conseguenza, una seconda impresa non può essere trattata come prima ai fini della fascia di riduzione dell’ammenda prevista dal punto 26, primo trattino, anche se la prima sia esclusa dal trattamento di favore; la Commissione ha quindi correttamente concesso alla Recylex una riduzione nella fascia riservata alla seconda impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende e sulla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2006/C 298/11)
  • Punti 12, 18, 24, 25, 26, 30 e 38 della comunicazione sulla cooperazione del 2006
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 89

Intesa nel mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido: riduzione dell’ammenda e ordine di arrivo delle domande di clemenza

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA e Harz-Metall GmbH contro la decisione della Commissione in materia di concorrenza. Il Tribunale è chiamato a valutare, in particolare, la corretta applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2006 nel determinare la riduzione dell’ammenda inflitta per un’intesa nel settore dell’acquisto di rifiuti di batterie piombo-acido per autoveicoli.

Fatti e decisione impugnata

La Commissione aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE consistente nel coordinamento dei prezzi d’acquisto dei rifiuti di batterie piombo-acido tra quattro imprese o gruppi di imprese, tra cui la Recylex. La violazione, qualificata come unica e continuata, sarebbe stata commessa tra il 23 settembre 2009 e il 26 settembre 2012 nei territori di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi.

La procedura era stata avviata da una domanda di immunità presentata dalla JCI il 22 giugno 2012, cui era seguita l’immunità condizionale. Successivamente anche Eco-Bat e Recylex avevano presentato domande di immunità o, in subordine, di riduzione dell’ammenda, mentre Campine aveva chiesto una riduzione. Con la decisione dell’8 febbraio 2017, la Commissione aveva inflitto alla Recylex, in solido, un’ammenda di EUR 26 739 000.

Quarto motivo: interpretazione del punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006

Nel motivo esaminato nel testo fornito, la Recylex sosteneva che Eco-Bat non avesse rispettato il dovere di cooperazione previsto dal punto 12, lettere a) e c), della comunicazione del 2006, e che pertanto non avrebbe dovuto beneficiare della riduzione di cui al punto 26. Da ciò la ricorrente traeva la conclusione di essere essa la prima impresa ad aver fornito elementi di prova aventi un significativo valore aggiunto, con diritto alla fascia di riduzione del 30-50% anziché del 20-30%.

La Recylex contestava, in particolare, che Eco-Bat avesse fornito informazioni incomplete o fuorvianti sui territori interessati dall’infrazione, avesse omesso di rivelare la portata della partecipazione dei propri rappresentanti e avesse dato risposte fuorvianti sul ruolo di uno dei suoi rappresentanti.

Normativa rilevante e logica del sistema di clemenza

Il Tribunale richiama il punto 24 della comunicazione, che subordina il trattamento favorevole al rispetto cumulativo delle condizioni di cooperazione del punto 12. Tale punto richiede una collaborazione effettiva, completa, continua e sollecita, nonché la cessazione della partecipazione al cartello e la mancata distruzione, falsificazione o occultamento di prove.

Richiama inoltre il punto 30, ultimo comma, secondo cui il mancato rispetto di tali condizioni comporta la perdita di ogni beneficio di clemenza. Tuttavia, il Tribunale osserva che dalla comunicazione non risulta alcuna regola che consenta di modificare l’ordine cronologico delle imprese sulla base della successiva constatazione di una violazione del dovere di cooperazione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale sottolinea che la comunicazione sulla cooperazione del 2006 crea aspettative legittime e deve essere applicata in modo coerente con la sua finalità di incentivare la denuncia dei cartelli. Il sistema si fonda su due elementi complementari:

  • la rapidità con cui l’impresa fornisce gli elementi probatori;
  • la qualità e completezza della cooperazione prestata.

Tuttavia, la tempestività resta un criterio autonomo e decisivo per distinguere la prima, la seconda e le ulteriori imprese che apportino un significativo valore aggiunto. Se si consentisse alla seconda impresa di subentrare alla prima qualora quest’ultima fosse esclusa per mancata cooperazione, si rischierebbe di alterare la logica del sistema e di indebolire l’incentivo a cooperare il più rapidamente possibile.

Il Tribunale osserva inoltre che una simile interpretazione potrebbe produrre un effetto distorsivo, consentendo in ipotesi a due imprese di beneficiare di una fascia di riduzione riservata alla prima impresa, senza rafforzare l’obbligo di cooperazione effettiva, già tutelato dalla possibilità di esclusione ai sensi dei punti 24 e 30.

Decisione

Il Tribunale conclude che la Commissione non ha commesso alcun errore nel non attribuire alla Recylex la fascia di riduzione più favorevole prevista per la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto. Anche nell’ipotesi in cui Eco-Bat fosse venuta meno al dovere di cooperazione, la Recylex sarebbe rimasta la seconda impresa in ordine cronologico a fornire tali elementi.

Per conseguenza:

  • il quarto motivo è respinto come infondato;
  • il ricorso è integralmente respinto;
  • le ricorrenti sono condannate alle spese.

Principi affermati

La sentenza afferma che, nel regime di clemenza della comunicazione del 2006, l’eventuale perdita del beneficio da parte della prima impresa non altera la graduatoria cronologica fissata in base alla data di presentazione di elementi probatori con significativo valore aggiunto. La distinzione tra prima e seconda impresa ai fini del punto 26 resta dunque ancorata all’ordine di arrivo, non potendo essere rimodulata ex post per effetto di successive contestazioni sul rispetto del dovere di cooperazione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesecartelliammendeclemenza

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