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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-52/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019. — Christian Fülla contro Toolport GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Norderstedt. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Difetto di conformità del bene consegnato – Articolo 3 – Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti – Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità – Nozione di ripristino “senza spese” della conformità del bene – Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto. — Causa C-52/18

Giurisprudenza europea62018CJ0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia su un acquisto a distanza di una tenda risultata non conforme. Precisa che la direttiva 1999/44/CE non impone un luogo unico e astratto per la messa a disposizione del bene, ma richiede una soluzione compatibile con gratuità, rapidità e assenza di notevoli inconvenienti per il consumatore. Esclude, in linea di principio, un obbligo del venditore di anticipare sistematicamente le spese di trasporto, ma tutela il consumatore se tale anticipo è concretamente dissuasivo. Infine, riconosce il diritto alla risoluzione quando il venditore non abbia adottato misure adeguate per attivare il rimedio primario della riparazione o sostituzione.

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 1999/44/CE: luogo di messa a disposizione del bene non conforme, anticipazione delle spese di trasporto e diritto alla risoluzione del contratto

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 1999/44/CE, il consumatore debba mettere il bene non conforme sempre nel luogo in cui esso si trova oppure presso la sede del venditore; se il diritto al ripristino senza spese imponga al venditore di anticipare le spese di trasporto; e se il consumatore possa ottenere la risoluzione del contratto quando abbia solo denunciato il difetto senza trasportare il bene presso il venditore, in presenza di un venditore inerte o non collaborativo.

Principio di diritto

L'articolo 3 della direttiva 1999/44/CE non fissa in modo astratto il luogo in cui il consumatore deve mettere a disposizione del venditore il bene non conforme: gli Stati membri restano competenti a individuarlo, purché il luogo scelto consenta un ripristino della conformità senza spese, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e della sua destinazione. Il venditore non è tenuto, di regola, ad anticipare le spese di trasporto verso la propria sede, salvo che l'anticipo costituisca per il consumatore un onere dissuasivo; inoltre, se il venditore non adotta alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità, compresa l'indicazione del luogo di messa a disposizione del bene, il consumatore che abbia denunciato il difetto e reso disponibile il bene secondo diligenza può ottenere la risoluzione del contratto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1-6, direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 1999/44/CE: luogo di messa a disposizione del bene, spese di trasporto e risoluzione del contratto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Amtsgericht Norderstedt in una controversia tra un consumatore tedesco e un venditore online, relativa a una tenda consegnata difettosa. La Corte interpreta l'articolo 3 della direttiva 1999/44/CE sui rimedi per difetto di conformità nei beni di consumo.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Christian Fülla aveva acquistato per telefono una tenda da Toolport GmbH. Dopo la consegna al domicilio, ha riscontrato un difetto di conformità e ha chiesto che il bene fosse ripristinato presso il suo domicilio, senza rispedirlo e senza offrirsi di trasportarlo. Toolport ha respinto i reclami e non ha indicato al consumatore di dover portare la tenda presso la propria sede, né ha anticipato le spese di trasporto. Il consumatore ha quindi chiesto la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 1 e da 10 a 12 della direttiva 1999/44/CE;
  • l'articolo 1, paragrafo 1, sull'obiettivo di garantire un livello minimo uniforme di tutela;
  • l'articolo 2, paragrafo 1, sulla conformità al contratto;
  • l'articolo 3, paragrafi 1-6, sui diritti del consumatore, in particolare riparazione o sostituzione senza spese, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti, nonché riduzione del prezzo o risoluzione;
  • l'articolo 8, paragrafo 2, che consente misure nazionali più rigorose;
  • l'articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale;
  • l'articolo 288 TFUE, richiamato nel contesto dell'obbligo di interpretazione conforme.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il consumatore debba sempre mettere il bene a disposizione nel luogo in cui si trova;
  • se debba invece farlo sempre presso la sede del venditore;
  • quali criteri valgano per determinare il luogo corretto;
  • se il venditore debba anticipare le spese di trasporto;
  • se il consumatore possa risolvere il contratto quando abbia solo denunciato il difetto senza trasportare il bene al venditore.

Ricevibilità

La Corte respinge i dubbi di ricevibilità sollevati dal governo tedesco. Ricorda che le questioni interpretative del diritto dell'Unione sono presunte rilevanti e che, nel caso concreto, la decisione di rinvio conteneva elementi sufficienti di fatto e di diritto per consentire una risposta utile.

Ragionamento della Corte sul luogo di messa a disposizione del bene

La Corte osserva che l'articolo 3, paragrafo 3, non stabilisce espressamente dove il bene non conforme debba essere messo a disposizione del venditore. Tuttavia, il luogo prescelto deve consentire il rispetto del triplice requisito imposto dalla direttiva:

  • ripristino senza spese;
  • ripristino entro un lasso di tempo ragionevole;
  • ripristino senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Da ciò deriva che il luogo non è fissato in astratto dalla direttiva, ma dipende dalle circostanze del caso concreto. La Corte sottolinea che un luogo lontano o logisticamente gravoso può compromettere la rapidità e la comodità del rimedio, specie per beni voluminosi, pesanti, fragili o che richiedono installazione previa; viceversa, per beni compatti e facilmente trasportabili la spedizione alla sede del venditore può non costituire un inconveniente notevole.

La Corte aggiunge che gli Stati membri restano competenti a disciplinare il luogo di messa a disposizione del bene, purché la disciplina nazionale rispetti i requisiti della direttiva. I giudici nazionali devono inoltre interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva 1999/44/CE, anche disapplicando o modificando una giurisprudenza consolidata incompatibile con i suoi obiettivi.

Ragionamento sulle spese di trasporto e sul concetto di ripristino "senza spese"

Quanto alle spese di trasporto, la Corte interpreta l'espressione "senza spese" dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, come riferita ai costi necessari per rendere conformi i beni, incluse le spese di spedizione, manodopera e materiali. Tuttavia, ciò non significa che il venditore debba sempre anticipare tali spese.

La Corte ritiene che un obbligo sistematico di anticipazione possa rallentare il ripristino della conformità e gravare eccessivamente sul venditore, specialmente se il bene poi risulti non difettoso. Perciò il diritto alla gratuità non include, di regola, un obbligo di anticipazione da parte del venditore. Restano però decisive le circostanze concrete: se l'anticipo delle spese da parte del consumatore costituisce un onere tale da dissuaderlo dal far valere i suoi diritti, il giudice nazionale deve evitarne l'effetto pregiudizievole.

Ragionamento sulla risoluzione del contratto

La Corte ricorda che la direttiva privilegia, in via prioritaria, riparazione o sostituzione rispetto alla risoluzione. Il consumatore deve quindi informare il venditore del difetto e mettere il bene a disposizione affinché il venditore possa attivarsi; il venditore, a sua volta, deve proporre e realizzare il rimedio entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti.

Nel caso di specie, il consumatore aveva denunciato il difetto e reso disponibile il bene presso il proprio domicilio, ma il venditore non aveva dato alcuna indicazione sul luogo di messa a disposizione né aveva adottato misure adeguate per ispezionare o ripristinare la conformità del bene. In tale situazione, la Corte ritiene che il consumatore abbia adempiuto al proprio dovere di diligenza e che il venditore non abbia proposto un rimedio entro un termine ragionevole. Ne deriva il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che il difetto sia minore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6.

Dispositivo

La Corte afferma che:

  • gli Stati membri possono determinare il luogo di messa a disposizione del bene, purché esso sia compatibile con gratuità, tempestività e assenza di notevoli inconvenienti;
  • il venditore non deve anticipare automaticamente le spese di trasporto verso la propria sede, salvo effetto dissuasivo per il consumatore;
  • il consumatore può ottenere la risoluzione se il venditore non ha adottato misure adeguate per il ripristino della conformità, compresa l'indicazione del luogo in cui il bene deve essere messo a disposizione.

Principi pratici per il professionista

La sentenza è rilevante per le vendite a distanza e per la gestione dei reclami su beni di consumo non conformi. Il professionista non può limitarsi a negare il difetto: deve attivarsi tempestivamente, indicare al consumatore modalità concrete di restituzione o verifica e adottare soluzioni che non impongano oneri dissuasivi. Per il consumatore, la semplice mancata spedizione del bene non preclude automaticamente la risoluzione quando il venditore sia rimasto inerte o non collaborativo.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatorivendita di beni di consumobeni non conformicontratti a distanzarisoluzione del contratto

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