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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-720/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019. — Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 19 – Revoca dello status di protezione sussidiaria – Errore dell’amministrazione quanto alle circostanze di fatto. — Causa C-720/17

Giurisprudenza europea62017CJ0720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la revoca della protezione sussidiaria non presuppone necessariamente un mutamento delle circostanze nel paese d’origine, se emerge che lo status era stato concesso per un errore di fatto dell’autorità e che l’interessato non ne aveva mai avuto titolo. Il fatto che il beneficiario non abbia ingannato l’amministrazione è irrilevante ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95. La decisione distingue tale ipotesi da quella, diversa, della revoca per false dichiarazioni o omissioni imputabili al richiedente prevista dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b).

Revoca dello status di protezione sussidiaria per errore dell’amministrazione su fatti originari poi rivelatisi inesatti, anche senza dolo o colpa del beneficiario.

La questione giuridica

Se l’articolo 19 della direttiva 2011/95/UE osti a una normativa nazionale che consenta di revocare lo status di protezione sussidiaria quando l’amministrazione scopra, dopo il rilascio, che i fatti posti a base del riconoscimento erano errati, pur in assenza di qualsiasi falsa dichiarazione od omissione imputabile al beneficiario e senza alcun mutamento delle circostanze di fatto successive alla concessione.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, in combinato disposto con l’articolo 16, impone la revoca dello status di protezione sussidiaria quando esso sia stato riconosciuto sulla base di fatti successivamente accertati come errati e, in realtà, il beneficiario non abbia mai soddisfatto le condizioni sostanziali per ottenerlo, anche se l’errore non è imputabile all’interessato e questi non ha indotto in errore l’autorità. La revoca in tale ipotesi è coerente con la finalità della direttiva, che riserva la protezione sussidiaria a chi corra effettivamente un rischio di danno grave.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere f), g) e h), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 15, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 16, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 18, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 19, direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1bis, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 9, paragrafo 3bis, direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 78 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione C

Revoca dello status di protezione sussidiaria per errore sui fatti originari

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in materia di asilo e, in particolare, di revoca dello status di protezione sussidiaria concesso al sig. Mohammed Bilali. Il nodo centrale è se il diritto dell’Unione consenta la revoca dello status quando l’amministrazione abbia concesso la protezione sulla base di fatti rivelatisi errati, senza alcuna falsa dichiarazione o omissione imputabile all’interessato.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Bilali aveva presentato domanda di protezione internazionale in Austria dichiarandosi apolide. In un primo momento gli era stato negato l’asilo, ma nel 2010 gli era stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, perché l’autorità riteneva, sulla base delle informazioni allora disponibili, che fosse cittadino algerino e che il suo rientro in Algeria lo avrebbe esposto a un trattamento inumano.

Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche, l’autorità austriaca ha ritenuto che la precedente valutazione fosse errata: il sig. Bilali non sarebbe stato algerino, ma avrebbe avuto altra cittadinanza, e in ogni caso non avrebbe mai corso un rischio effettivo di danno grave ai sensi della direttiva 2011/95. Per questo, nel 2012, l’Ufficio federale ha revocato d’ufficio lo status di protezione sussidiaria e il relativo permesso di soggiorno.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha osservato che, nel caso concreto, non risultava alcun cambiamento delle circostanze di fatto successivo alla concessione della protezione, ma solo un diverso livello di conoscenza dell’autorità. Ha quindi chiesto se l’articolo 19, in particolare il paragrafo 3, osti a una normativa nazionale che consenta la revoca in tali condizioni, quando il beneficiario non abbia fornito dichiarazioni false né omesso fatti determinanti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2011/95/UE, che definisce la protezione internazionale, lo status di protezione sussidiaria e le cause di revoca o cessazione;
  • l’articolo 15, che individua i "danni gravi";
  • l’articolo 16, che disciplina la cessazione del titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando vengano meno le circostanze che l’avevano resa necessaria;
  • l’articolo 19, che disciplina revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status;
  • la direttiva 2003/109/CE, citata solo per chiarire gli effetti della revoca sulla qualifica di soggiornante di lungo periodo;
  • l’articolo 78 TFUE e la Convenzione di Ginevra, richiamati per l’interpretazione sistematica della disciplina europea dell’asilo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2011/95 mira a istituire un regime uniforme di protezione sussidiaria e a garantire criteri comuni per identificare chi abbia effettivamente bisogno di protezione internazionale. Lo status di protezione sussidiaria spetta, in linea di principio, solo a chi, in caso di ritorno, corra un rischio effettivo di danno grave.

La Corte distingue due ipotesi:

  • da un lato, quella espressamente disciplinata dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), relativa ai casi in cui lo status sia stato ottenuto grazie a fatti presentati erroneamente o omessi, comprese le false documentazioni, e ciò abbia costituito un fattore determinante;
  • dall’altro, il caso in cui l’autorità abbia commesso un errore proprio nella valutazione dei fatti, senza alcun comportamento fraudolento del richiedente.

Secondo la Corte, l’articolo 19 non prevede espressamente quest’ultima ipotesi, ma neppure la esclude. Occorre quindi leggere la disposizione alla luce dell’articolo 16 e della logica della direttiva: se emerge che l’interessato non ha mai soddisfatto le condizioni sostanziali per la protezione sussidiaria, il mantenimento dello status non è giustificato. La Corte afferma quindi che un mero mutamento del livello di conoscenza dell’autorità, quando porti a scoprire che i fatti iniziali erano errati e che la persona non ha mai corso il rischio di danno grave, può fondare la revoca dello status.

La mancanza di colpa dell’interessato non cambia questa conclusione, perché resta decisivo il dato sostanziale: egli non ha mai avuto titolo alla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), e dell’articolo 18 della direttiva. La Corte sottolinea inoltre che questa soluzione è coerente con l’impianto della direttiva e con la finalità di riservare la protezione a chi ne abbia effettivo bisogno.

Infine, la Corte precisa che la revoca ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, non risolve automaticamente la distinta questione del diritto di soggiorno o dell’eventuale espulsione: tali profili restano soggetti alle norme pertinenti, incluse quelle sulla Carta dei diritti fondamentali e sulla CEDU.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, in combinato disposto con l’articolo 16, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare lo status di protezione sussidiaria quando lo ha concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni sostanziali, sulla base di fatti poi risultati errati, anche se l’interessato non ha indotto in errore l’autorità.

Principi applicativi per il professionista

La pronuncia è rilevante perché consente la revoca della protezione sussidiaria non solo in caso di mutamento sopravvenuto delle circostanze nel paese d’origine, ma anche in caso di errore originario dell’amministrazione scoperto successivamente. La tutela del beneficiario non dipende dunque esclusivamente dall’assenza di sua colpa, ma dalla verifica sostanziale del presupposto: il rischio effettivo di danno grave deve essere realmente esistito sin dall’origine.

Come è indicizzato

Materieasiloprotezione sussidiariarevoca dello statusdiritto degli stranieri

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