Corte di giustizia, Sentenza C-658/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019. — Causa promossa da WB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) – Nozione di “decisione” in materia successoria – Nozione di “atto pubblico” in materia successoria – Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali. — Causa C-658/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la distinzione, nel regolamento successorio europeo, tra "decisione" e "atto pubblico" con riferimento all’atto notarile polacco di certificazione della successione. Esclude che il notaio polacco sia, in questo contesto, un "organo giurisdizionale" e afferma che la mancata notifica alla Commissione non è decisiva. Conclude però che l’atto notarile in questione rientra nella nozione di "atto pubblico" e può essere accompagnato dal modulo previsto per tale categoria.
Qualificazione dell’atto notarile polacco di certificazione della successione ai fini del regolamento (UE) n. 650/2012: non è una "decisione", ma è un "atto pubblico"; la mancata notifica dei notai polacchi alla Commissione non è decisiva.
La questione giuridica
Se l’atto notarile polacco di certificazione della successione, redatto su domanda concorde di tutte le parti, debba essere qualificato come "decisione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, e se il notaio che lo redige debba essere considerato un "organo giurisdizionale" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2; se la mancata notifica alla Commissione ex articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 79 abbia valore determinante; e, in subordine, se lo stesso atto costituisca un "atto pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i).
Principio di diritto
Ai fini del regolamento n. 650/2012, la mancata notifica da parte di uno Stato membro dei notai che esercitano funzioni giudiziarie ha solo valore indicativo e non impedisce, di per sé, la qualificazione come "organo giurisdizionale"; tuttavia, un notaio che redige un atto di certificazione della successione su domanda concorde di tutte le parti, senza potere di statuire su una controversia, non esercita funzioni giurisdizionali e quindi non è un "organo giurisdizionale": l’atto non è una "decisione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g). Lo stesso atto, se formalmente redatto come atto pubblico e autenticato nei suoi elementi essenziali, costituisce invece un "atto pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), e può essere corredato del relativo modulo di attestazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 39, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 46, paragrafo 3, lettera b), regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 79 regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Allegato 1 regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Allegato 2 regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
Qualificazione dell’atto notarile polacco di certificazione della successione nel regolamento (UE) n. 650/2012
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim in materia di successioni transfrontaliere. La Corte è chiamata a stabilire se l’atto di certificazione della successione rilasciato da un notaio polacco debba essere trattato come "decisione" oppure come "atto pubblico" ai fini della circolazione nell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Dopo la morte del padre di WB, cittadino polacco abitualmente residente in Polonia, un notaio polacco aveva redatto l’atto di certificazione della successione secondo il diritto nazionale. WB chiese poi una copia dell’atto corredata dell’attestato di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, sostenendo che si trattasse di una "decisione"; in subordine chiese l’attestato di cui all’allegato 2, sostenendo che si trattasse di un "atto pubblico". Il notaio respinse entrambe le richieste, ritenendo che l’atto fosse una decisione ma che, in assenza di notifica della Polonia alla Commissione ex articolo 3, paragrafo 2, e articolo 79 del regolamento n. 650/2012, non potesse essere certificato come tale, e che in ogni caso la qualificazione come decisione escludesse quella di atto pubblico.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 650/2012, soprattutto l’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), e paragrafo 2, gli articoli 39, paragrafo 2, 46, paragrafo 3, lettera b), 59, paragrafo 1, secondo comma, e 79;
- il considerando 20, 21, 22 e 62 del medesimo regolamento;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, con gli allegati 1 e 2.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni potesse essere rilasciato anche per atti non esecutivi;
- se l’atto di certificazione della successione redatto dal notaio polacco fosse una "decisione" e se il notaio fosse un "organo giurisdizionale";
- se la mancata notifica alla Commissione avesse valore solo informativo;
- in subordine, se l’atto potesse essere qualificato come "atto pubblico".
Ragionamento della Corte sulla nozione di "organo giurisdizionale" e di "decisione"
La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), una "decisione" deve provenire da un "organo giurisdizionale". La nozione di "organo giurisdizionale" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprende anche autorità non giudiziarie e professionisti legali, ma solo se esercitano funzioni giurisdizionali o agiscono per delega o sotto controllo giudiziario e se soddisfano condizioni cumulative di imparzialità, diritto di audizione, impugnabilità e equivalenza di effetti. La Corte afferma che la mancata notifica da parte di uno Stato membro dei notai alla Commissione, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, e disciplinata dall’articolo 79, ha un valore meramente indicativo: non è decisiva né in senso positivo né in senso negativo. Ciò che conta è se l’autorità soddisfi materialmente i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2. Esaminando il sistema polacco, la Corte rileva che il notaio redige l’atto solo su domanda concorde delle parti, verifica elementi di fatto e di diritto, ma non dispone di un potere di statuire su controversie tra le parti; l’attività resta subordinata all’accordo degli interessati e il notaio opera come professionista libero, retribuito sulla base di un accordo entro una tariffa. Pertanto non esercita funzioni giurisdizionali.
Esclusione della qualifica di "decisione"
Poiché il notaio non è un "organo giurisdizionale" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, l’atto di certificazione della successione da lui redatto non può essere qualificato come "decisione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g). La Corte precisa altresì che non occorre rispondere alle questioni relative all’attestato per le decisioni, una volta esclusa tale qualifica.
Qualificazione come "atto pubblico"
La Corte esamina quindi la nozione di "atto pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i). Ricorda che l’atto deve essere formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro di origine e che l’autenticità deve riguardare firma e contenuto, con attestazione da parte di un’autorità autorizzata. Applicando il considerando 62, la Corte rileva che l’atto notarile polacco è formalmente redatto come atto pubblico, il notaio è autorizzato a intervenire in materia successoria e l’atto produce effetti equiparati a quelli della decisione giudiziale definitiva dichiarativa dell’acquisto dell’eredità. Inoltre il notaio compie verifiche sostanziali che incidono sull’autenticità dell’atto, sia quanto alla firma sia quanto al contenuto. Ne consegue che l’atto di certificazione della successione polacco rientra nella nozione di "atto pubblico" e può essere corredato del modulo previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, corrispondente all’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la mancata notifica ex articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, non è determinante;
- il notaio polacco, nel caso di specie, non è un "organo giurisdizionale";
- l’atto di certificazione della successione non è una "decisione";
- lo stesso atto è però un "atto pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i).
Principi affermati per la pratica professionale
Per gli operatori, la sentenza è rilevante perché distingue nettamente tra:
- strumenti che producono effetti assimilabili a una decisione interna, ma che a livello UE non sono "decisioni" se non provengono da un organo giurisdizionale;
- atti notarili successori che, pur non essendo decisioni, circolano come atti pubblici. In concreto, per la circolazione transfrontaliera, la qualificazione corretta dell’atto determina quale modulo di attestazione possa essere richiesto e utilizzato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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