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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50711/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava, in sintesi: 1) violazione degli artt. 56 e 575 c.p., sostenendo l'impossibilita' oggettiva della condotta di arrecare la morte (la bombola accesa non sarebbe potuta esplodere con il lancio, al piu' un 'fiammone'); 2) palese travisamento della prova e carenza di accertamenti tecnici su aspetti rilevanti (ipotetica detonazione, frantumazione o schiacciamento della bombola); 3) vizio motivazionale e disallineamento rispetto al capo di imputazione (la Corte territoriale avrebbe valorizzato scenari non corrispondenti alla descrizione originaria); 4) illegittima applicazione dell'aggravante dei futili motivi, non adeguatamente valutata nel contesto familiare di plurime controversie reciproche.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (ricorso prevalentemente fattuale e rivalutativo, in presenza di doppia conforme delle decisioni di merito) e ha confermato la qualifica del fatto come tentato omicidio e la condanna nel resto (pena di grado di merito rideterminata in anni 4 e mesi 10 di reclusione dalla Corte d'appello). Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. (futili motivi), perché la motivazione non ha svolto una concreta indagine sul motivo specifico e sulla sua futilità, rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Ha inoltre disposto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo: la decisione conferma che, anche sulla base di una prognosi ex ante, una condotta idonea a cagionare la morte puo' integrare il tentativo senza bisogno di accertamenti tecnici quando la pericolosita' del mezzo risulta evidente.

  • art. 575 cod. pen.

    Definisce il reato di omicidio; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in senso tentato omicidio (art. 56 e 575 letti congiuntamente) per l'idoneita' dell'arma e le modalita' dell'azione.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Aggravante per futili motivi: la Cassazione richiede che il giudice indichi e motivi concretamente quale fosse il motivo e perché debba ritenersi abietto o futile; la mera enunciazione non e' sufficiente.

  • DM n. 55 del 2014

    Riferimento normativo per la liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile; applicato per determinare l'indennizzo delle spese nel presente grado.

Massime di principio

  • In presenza di giudicati conformi nei due gradi di merito (doppia conforme), la Corte di Cassazione limita il controllo alla completezza della valutazione probatoria e all'assenza di manifesto travisamento della prova; non rientra nella sua funzione la rivalutazione dei fatti ove la motivazione di merito sia congrua.
  • Non sempre e' necessaria una perizia tecnica: quando la pericolosita' dello strumento usato e la modalita' del gesto sono comprensibili alla comune esperienza, il giudice puo' formulare un giudizio prognostico ex ante sull'idoneita' a causare la morte senza accertamenti specialistici.
  • Per distinguere lesioni da tentato omicidio occorre valutare l'animus (dolo diretto vs eventuale) insieme all'idoneita' del mezzo, alla sede, al modo dell'azione e alla scelta del momento: elementi fattuali come la scelta del tempo e l'uso di un mezzo potenzialmente micidiale possono indicare dolo alternativo diretto.
  • L'aggravante dei futili motivi richiede espressa e specifica motivazione: il giudice deve ricostruire il motivo concreto e spiegare in che senso esso sia abietto o futile; la semplice richiamata dell'aggravante nel capo di imputazione o nella sentenza non basta.
  • Se la Cassazione annulla solo su un punto determinante (es. aggravante), il caso va rinviato al giudice di merito per gli approfondimenti indicati, possibilmente ad altra sezione per assicurare terzieta' e completezza dell'accertamento.
  • La scelta del rito abbreviato non esclude il dovere del giudice di valutare correttamente il materiale probatorio; tuttavia non comporta rinuncia generalizzata dell'imputato a contestare eventuali valutazioni di prova nei limiti consentiti dalla revisione di legittimita'.

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