Sentenza n. 10464/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento di esclusione adottato dal concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'area assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99, adottato con determinazione direttoriale del 18 giugno 2025 avente n. -OMISSIS- di prot. notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 29 luglio 2025; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori con il punteggio riconosciutole per la sede di Frosinone e di ogni altra disponibile; del dovere dell’ente di adottare ogni provvedimento utile per rendere effettivi i diritti invocati e riconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva di un concorso per 74 unità di personale, motivato dalla mancata iscrizione presso il servizio di collocamento mirato territorialmente competente per la provincia dei posti prescelti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'esclusione da un concorso pubblico riservato alle persone disabili, sostenendo che non esistesse un obbligo normativo di iscrizione al centro per l'impiego territorialmente coincidente con la sede lavorativa e che la partecipazione dovesse essere consentita su base nazionale. Ha dedotto il contrasto del requisito territoriale con i diritti fondamentali costituzionali e sovranazionali, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione dell'art. 3 del bando per introduzione di un requisito non espressamente previsto, la contraddittorietà della lex specialis, il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione e la violazione dei principi di proporzionalità e il dedotto sviamento. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per omessa rituale impugnazione della clausola del bando e, in subordine, la tardività dell'impugnazione. La ricorrente ha sostenuto che la clausola fosse nulla e che il bando fosse stato comunque implicitamente impugnato; l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, irricevibile, senza esaminare nel merito le censure rivolte al provvedimento di esclusione. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 4, del bando stabilisse in modo chiaro che l'iscrizione negli elenchi del servizio di collocamento mirato presente nel territorio provinciale dei posti messi a concorso costituisse un requisito di partecipazione, e non una condizione rilevante soltanto al momento dell'assunzione. Tale interpretazione è stata confermata dal riferimento al CPI territorialmente competente contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. d), del bando e nel modulo di domanda, nonché dalla collocazione della clausola, evidenziata in grassetto. La clausola era dunque immediatamente lesiva, poiché impediva ab origine la partecipazione alla procedura, e avrebbe dovuto essere impugnata entro sessanta giorni dalla conoscenza del bando. Poiché il ricorso era rivolto formalmente soltanto contro il provvedimento di esclusione, senza espressa impugnazione della clausola, è stata dichiarata l'inammissibilità. Il TAR ha escluso anche la nullità della clausola: il richiamo all'Adunanza plenaria n. 22 del 2020 non era pertinente, trattandosi di principi riferiti ai contratti pubblici e alla tassatività delle cause di esclusione, mentre non risultava una norma che sancisse espressamente, a pena di nullità, il divieto di inserire nel bando concorsuale una condizione territoriale di partecipazione. Anche ipotizzando un'impugnazione implicita della clausola attraverso il quinto motivo, il ricorso sarebbe stato irricevibile, poiché notificato il 24 ottobre 2025, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando del 23 ottobre 2024. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, del bando di concorso
ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione soltanto per i posti previsti in uno degli ambiti provinciali di cui al comma 3, purché iscritto negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato, presente nel corrispondente territorio provinciale
La clausola configura l'iscrizione presso il servizio di collocamento mirato territorialmente competente come requisito di partecipazione alla procedura.
art. 3, comma 1, lett. d), del bando di concorso
iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione
Il riferimento ai servizi territorialmente competenti è stato interpretato sistematicamente come rinvio ai servizi indicati dall'art. 1 del bando, relativi al territorio provinciale dei posti messi a concorso.
art. 8, comma 1, l. 68/1999
È richiamato dal bando quale disposizione relativa agli elenchi del collocamento mirato; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
artt. 1362-1371 c.c.
In mancanza di criteri legali tipizzati, gli atti amministrativi generali devono essere interpretati secondo i criteri ermeneutici dei contratti, con prevalenza del criterio letterale quando la clausola è chiara e univoca.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato dedotto dalla ricorrente per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice non ha esaminato il motivo per la definizione della controversia in rito.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10-bis, ma il giudice non ha esaminato la censura nel merito.
art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di inammissibilità e, comunque, irricevibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato, insieme alle norme in materia di protezione dei dati personali, l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati sanitari della ricorrente.
Massime di principio
- Una clausola di un bando concorsuale che subordina la partecipazione all'iscrizione presso il servizio di collocamento mirato territorialmente competente per la provincia dei posti messi a concorso è immediatamente lesiva quando, per il suo tenore chiaro, configura tale iscrizione come requisito di ammissione e impedisce la partecipazione alla procedura.
- Le clausole immediatamente escludenti di un bando di concorso devono essere impugnate direttamente e tempestivamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del bando, senza attendere l'adozione del successivo provvedimento di esclusione.
- L'interpretazione di un bando, quale atto amministrativo generale, segue, in assenza di criteri legali tipizzati, i criteri ermeneutici degli artt. 1362-1371 c.c.; il criterio letterale prevale quando la clausola presenta un significato chiaro e univoco, non suscettibile di equivoci interpretativi.
- La mancata espressa impugnazione della clausola immediatamente lesiva determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo atto applicativo; anche un'eventuale impugnazione implicita è irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale.
- La nullità della clausola di un bando concorsuale non può essere affermata per il solo fatto che essa introduca una condizione territoriale di partecipazione: occorre una specifica previsione legislativa che vieti l'introduzione della clausola a pena di nullità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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