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Sentenza

Sentenza n. 3572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che aveva accertato il diritto degli ex appartenenti alla Guardia di finanza al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e condannato l'INPS alla riliquidazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, congedati a domanda dopo il compimento di 55 anni e con oltre 35 anni di servizio, avevano chiesto l'accertamento del diritto al computo, ai fini del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la riliquidazione delle somme dovute. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto appello articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo la natura decadenziale del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di pensionamento; 2) violazione dell'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale del diritto di due degli appellati, decorrente dalla cessazione dal servizio; 3) violazione degli artt. 1 e 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, contestando l'applicabilità dei sei scatti al TFS in caso di cessazione a domanda degli appartenenti alla Guardia di finanza; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., per asserita irragionevolezza dell'interpretazione accolta. Gli appellati hanno inoltre eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non abbia natura decadenziale: la disposizione non lo qualifica espressamente come tale e, in coordinamento con il comma 3, il termine serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, incidendo sulla tempistica del pensionamento e non sulla possibilità stessa di collocamento a riposo a domanda né sul diritto ai sei scatti. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto ammissibile, ma infondata, l'eccezione degli appellati sulla tardività della contestazione. Ha stabilito che il termine quinquennale decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, anche in ragione dell'efficacia interruttiva riconducibile al pagamento rateale. Poiché gli ultimi ordinativi relativi ai due interessati non erano anteriori al 2020, la notifica del ricorso nel 2024 aveva interrotto validamente la prescrizione. È stata respinta anche la richiesta di rimessione all'Adunanza plenaria, non ravvisandosi contrasti interpretativi sul dies a quo. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale della Guardia di finanza, anche in caso di collocamento a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la disciplina anteriore limitativa contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, poiché la reviviscenza è istituto eccezionale e non ricorreva una volontà legislativa certa e indiscutibile. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS disciplinato dall'art. 6-bis. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio. È stata infine respinta la questione di costituzionalità: la disciplina legislativa è chiara e non sono stati dedotti elementi idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza, mentre la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio...; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

    Attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni.

    Il termine quinquennale decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è individuata, nel caso esaminato, nell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile.

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

    Conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis, ai fini del trattamento di fine servizio, alle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, come sostituito dall'art. 11 l. n. 231/1990

    L'attribuzione di sei scatti ... nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso.

    La disciplina limitativa non è tornata in vigore dopo l'abrogazione della disposizione novellatrice, non operando la reviviscenza della normativa precedente.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    È richiamato per individuare in senso ampio la categoria delle forze di polizia comprendente anche la Guardia di finanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente la motivazione mediante rinvio a precedenti conformi della stessa sezione.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla dedotta preclusione di questioni nuove in appello, ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Parametro invocato dall'appellante per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.

  • art. 81 Cost.

    Parametro invocato in relazione agli effetti finanziari della disciplina, senza che siano stati forniti argomenti idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno, quando la legge non lo qualifica espressamente come decadenziale e lo collega alla decorrenza del pensionamento, costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo e non una condizione impeditiva dell'accesso al beneficio né una causa di decadenza dal diritto.
  • Per il diritto alla liquidazione delle differenze di trattamento di fine servizio, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anziché dalla cessazione dal servizio, quando il pagamento rateale comporti riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
  • L'abrogazione della disposizione che ha novellato una disciplina precedente non determina, di regola, la reviviscenza della versione originaria della disciplina; la reviviscenza costituisce istituto eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile.
  • La disciplina che attribuisce sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita si applica agli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, che cessino a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma.
  • Una disposizione successiva che attribuisce aumenti periodici ai fini della base pensionabile non modifica, in assenza di un'espressa previsione, il distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio disciplinato da una normativa speciale.
  • Quando il contenuto legislativo risulta chiaro e l'interpretazione conforme alla Costituzione coincide con il significato testuale e sistematico della disposizione, la questione di legittimità costituzionale non può fondarsi sulla mera preferenza per una diversa disciplina più restrittiva né su generiche considerazioni di finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppelloGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

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