Cassazione Penale, Sentenza n. 00981/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: l'imputato era stato dichiarato assente in primo grado e, all'atto d'appello, non era stata allegata né efficacemente richiamata la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha sostenuto che una precedente dichiarazione di domicilio era invece presente negli atti (depositata il 17/01/2023) e che la stessa non era stata modificata; ha inoltre richiamato la sopravvenuta abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, e la possibilità di utilizzare precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 164 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite "De Felice" che chiarisce: l'onere di indicare l'elezione o dichiarazione di domicilio, a pena di inammissibilità, può essere assolto con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione solo se il richiamo consente l'immediata e inequivoca individuazione della dichiarazione nel fascicolo processuale. Nel caso concreto l'atto d'impugnazione conteneva soltanto il nuovo mandato a impugnare (richiesto per l'imputato assente) ma non indicava né allegava la precedente dichiarazione di domicilio né ne specificava la collocazione in atti; il generico richiamo alla sua presenza è risultato insufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che identifica il reato per cui Ternali era stato dichiarato responsabile in primo grado (riferimento al contenuto della sentenza di merito).
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevedeva l'onere, a pena di inammissibilità, di depositare unitamente all'atto d'appello la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero di richiamarla espressamente e specificamente indicando la sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; abrogato dalla legge n. 114/2024 ma applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 secondo le Sezioni Unite.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Disciplina specifica relativa all'imputato giudicato in assenza: richiede che il mandato a impugnare sia rilasciato successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato; l'onere di domicilio rimane comunque necessario e, se si intende avvalersi di una precedente dichiarazione, questa deve essere richiamata con chiarezza e indicata nel fascicolo.
art. 164 cod. proc. pen.
Riguarda l'ultrattività della dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte ha richiamato tale norma per spiegare che una precedente dichiarazione può in linea di principio continuare a valere, ma deve essere richiamata e localizzabile nel fascicolo per assolvere gli oneri di cui all'art. 581.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; le Sezioni Unite hanno comunque stabilito che la disciplina abrogata continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (sentenza "De Felice")
Giurisprudenza di legittimità che ha risolto il contrasto interpretativo sull'art. 581, comma 1-ter: ha stabilito che il requisito della dichiarazione/elezione di domicilio può essere assolto mediante richiamo a precedente dichiarazione solo se il richiamo è chiaro, specifico e consente l'immediata individuazione nel fascicolo; ha inoltre precisato l'ambito temporale di applicazione dopo l'abrogazione normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ha determinato equitativamente tale somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per l'imputato giudicato in assenza, l'atto d'appello deve contenere il nuovo mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e l'indicazione o l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio; la mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio può essere utilizzata solo se l'atto d'impugnazione la richiama in modo "chiaro, specifico e inequivoco" e indica la sua precisa collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
- Il generico richiamo alla presenza nei 'fascicoli di atti' della dichiarazione di domicilio non è sufficiente: occorre rendere immediatamente individuabile la dichiarazione senza necessità di indagini.
- In presenza di più dichiarazioni/elezioni di domicilio, il difensore deve indicare esplicitamente quale dichiarazione debba essere utilizzata per la notifica dell'appello.
- Verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a modifiche normative (es. abrogazioni): disposizioni abrogate possono continuare ad applicarsi alle impugnazioni proposte prima della data di efficacia dell'abrogazione, secondo la giurisprudenza.
- La mancata osservanza degli oneri formali relativi all'impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, l'addebito delle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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