Ordinanza n. 635/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione in data 22 febbraio 2019, n. 116, a firma del Funzionario Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Mondolfo, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario in data 14 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata, in favore del Comune di Mondolfo, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale di determinate aree di proprietà della S..I.E.M. aventi un'estensione di 9288 mq, limitatamente alla parte in cui ha negato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere l'indennizzo dovuto ex lege; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli di cui sopra, anche di contenuto incognito, compresa la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Mondolfo del 27 luglio 2018, n. 81, menzionata nel provvedimento di cui sopra, con la quale è stato avviato il procedimento di acquisizione sanante e si è dato ampio mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Mondolfo a compiere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla conclusione della vicenda acquisitiva; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente di ottenere l'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; nonché per la condanna - dell’Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo alla ricorrente l'indennizzo previsto dalla stessa previsione normativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza relativa all'istanza di correzione di errore materiale della sentenza del TAR Marche n. 592/2020 e alla richiesta di cancellazione della trascrizione dell'atto acquisitivo annullato
Esito
La controversia
La società ricorrente e il Comune hanno presentato un'istanza congiunta chiedendo la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza del TAR Marche n. 592/2020, nella quale la determinazione comunale del 22 febbraio 2019 era stata indicata più volte con il numero 116 anziché con il numero corretto 166. Hanno inoltre chiesto l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione eseguita in forza del provvedimento acquisitivo annullato. Il TAR ha rilevato che l'errore numerico era già presente nel ricorso introduttivo e negli atti difensivi di entrambe le parti, mentre la determinazione prodotta in giudizio recava il numero corretto 166. La questione esaminata riguarda quindi i presupposti per la correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 86 c.p.a., in rapporto agli errori contenuti negli scritti delle parti.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori e non ha immediatamente accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'art. 86 c.p.a., coerentemente con la natura del procedimento, consenta di correggere soltanto gli errori commessi dal giudice nel provvedimento, non quelli contenuti negli atti delle parti. Poiché l'indicazione errata del numero 116 era stata originariamente inserita nel ricorso e poi ripetuta negli atti processuali, l'errore riportato nella sentenza risultava meramente riproduttivo dell'errore delle parti. Il Collegio ha quindi ordinato ai difensori di depositare ciascuno un'autonoma dichiarazione attestante che, nei rispettivi atti, intendevano riferirsi alla determinazione n. 166 del 22 febbraio 2019 e che intendono emendare gli errori materiali. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio indicata nel provvedimento. L'istanza di cancellazione della trascrizione non è stata definita nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
La disposizione consente la correzione degli errori materiali commessi dal giudice nel provvedimento, non degli errori contenuti negli scritti difensivi delle parti.
art. 287 c.p.c.
Le sentenze (...) e le ordinanze (...) possono essere corrette (...) dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo
La disciplina processuale della correzione riguarda omissioni ed errori materiali o di calcolo imputabili al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione previsto dall'art. 86 c.p.a. riguarda esclusivamente omissioni o errori materiali contenuti nel provvedimento giurisdizionale e commessi dal giudice; non può essere utilizzato per correggere direttamente errori presenti negli atti delle parti.
- Quando l'errore riportato nella sentenza riproduce un'erronea indicazione contenuta negli atti processuali delle parti, il giudice non può procedere immediatamente alla correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a.; può richiedere alle parti dichiarazioni autonome che chiariscano l'effettivo riferimento dell'atto e manifestino la volontà di emendare i rispettivi scritti.
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