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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto ai ricorrenti di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 3.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti della Questura di Firenze recanti il divieto, per tre anni, di accesso ai luoghi di svolgimento di incontri e tornei di calcio in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari DASPO)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti questorili che vietavano loro, per la durata di tre anni, l'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate in Italia o in altri Stati dell'Unione europea. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, contestando, secondo quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza, l'incerta identificazione quali partecipanti agli scontri del -OMISSIS- sulla base dei fotogrammi depositati dalla Questura e l'assenza di evidenti elementi di collegamento tra tali scontri e il tifo sportivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti e salvo l'approfondimento in sede di merito, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l'individuazione dei ricorrenti quali partecipanti agli scontri risultava incerta sulla base dei fotogrammi prodotti dalla Questura e che non emergevano evidenti elementi di collegamento degli scontri con il tifo sportivo. Ha quindi ritenuto non giustificate dagli accertamenti istruttori le misure limitative della libertà di circolazione e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la domanda di sospensione degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'incertezza sull'identificazione dei destinatari di una misura limitativa della libertà di circolazione, quando fondata sugli elementi istruttori disponibili, può integrare un sufficiente fumus boni iuris per sospendere il provvedimento.
  • Una misura di divieto di accesso alle manifestazioni sportive non può ritenersi giustificata, allo stato degli accertamenti, se non emergono evidenti elementi di collegamento tra i fatti contestati e il tifo sportivo.
  • La sospensione cautelare di una misura limitativa della libertà di circolazione può essere disposta quando gli accertamenti istruttori dell'amministrazione non offrano una base sufficientemente certa per l'imputazione dei fatti ai destinatari.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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