Sentenza n. 305/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Matera che aveva condannato il Ministero al pagamento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera, che aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di complessivi 1.500,00 euro, pari al beneficio annuale di 500,00 euro previsto per la Carta elettronica del docente relativamente a tre annualità di servizio a tempo determinato, oltre alle spese processuali. Il ricorso è stato notificato e depositato il 17 marzo 2026, mentre il Ministero ha pagato il credito principale il 15 aprile 2026. Il ricorrente ha quindi riconosciuto la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, poiché il pagamento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente era stata integralmente soddisfatta con il pagamento del credito di 1.500,00 euro. Il giudizio non è stato dichiarato improcedibile, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800,00 euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Base normativa del ricorso per l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina del giudizio di ottemperanza; il ricorrente ha depositato il titolo esecutivo munito della certificazione del passaggio in giudicato ai sensi del comma 2.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio annuale di 500,00 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche al docente a tempo determinato in esecuzione del giudicato.
clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata richiamata quale fondamento del principio di parità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato quanto al beneficio della Carta elettronica del docente.
art. 2, comma 2, d.m. 55/2014
Richiamato per il rimborso forfettario delle spese generali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il pagamento della somma dovuta intervenuto dopo la proposizione del ricorso non determina il rigetto della domanda di ottemperanza, ma comporta la cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, dovendosi considerare la condotta tenuta dalle parti e, in particolare, il fatto che il pagamento sia intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
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