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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33768/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una proprietaria di un fondo, che chiedeva la rimozione di circa 250 metri di linea elettrica, con tralicci e blocchi, insistenti sul suo terreno; la società convenuta sosteneva l’esistenza di una servitù di elettrodotto e ne chiedeva l’accertamento per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rimozione e respinto la riconvenzionale, poi aveva liquidato anche il risarcimento dei danni. In appello, la società impugnava tali decisioni, ma la Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per irregolarità nella notificazione dell’atto introduttivo e nelle successive rinnovazioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sostanza, nullità del procedimento di secondo grado e violazione di varie norme processuali sulla notificazione e sulla rinnovazione dell’atto, sostenendo: che la prima notifica era stata correttamente effettuata presso il difensore domiciliatario; che l’eventuale mancato buon esito dipendeva da cause non imputabili al notificante; che la seconda notifica, eseguita presso l’abitazione del difensore e ricevuta da familiare convivente, era valida; e che non poteva dirsi inammissibile l’appello per la richiesta di una ulteriore rinnovazione della notifica, concessa dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: il richiamo della corte di merito a un precedente sulla notificazione tentata e non andata a buon fine non era pertinente, ma la decisione finale restava corretta. La seconda notificazione dell’appello era nulla perché eseguita a un indirizzo diverso da quello dello studio del difensore presso cui la controparte aveva eletto domicilio. Una volta disposta la rinnovazione della notificazione nulla, se anche la notifica rinnovata risulta invalida non è possibile concedere un ulteriore termine per una nuova rinnovazione, perché il termine assegnato è perentorio e non prorogabile. Conseguentemente, è stata confermata l’inammissibilità dell’appello e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    È richiamato per individuare le modalità di notificazione dell’impugnazione alla parte che ha eletto domicilio o al difensore; nel caso concreto la notifica effettuata presso indirizzo diverso da quello del domicilio eletto è stata ritenuta irregolare.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione nulla dell’atto introduttivo deve avvenire entro il termine assegnato dal giudice; se la notifica rinnovata è ancora invalida, non può essere concesso un ulteriore termine per una nuova rinnovazione.

  • art. 162 c.p.c.

    La norma è richiamata per affermare che, dichiarata la nullità della notificazione e assegnato il termine per rinnovarla, non è possibile reiterare indefinitamente la rinnovazione dell’atto.

  • art. 153 c.p.c.

    Viene valorizzato nel senso che i termini perentori non sono prorogabili, salvo eventuale rimessione in termini nei presupposti di legge.

  • art. 139 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la validità della consegna presso l’abitazione del difensore e a familiare convivente; la Corte non ha accolto tale tesi nel caso concreto, per la difformità dell’indirizzo rispetto al domicilio eletto.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come parametro temporale per la tempestività dell’attività notificatoria nell’ambito delle impugnazioni.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di termini per l’impugnazione.

  • art. 137 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro delle regole generali della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la correttezza della notificazione a mezzo posta.

  • art. 154 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di termini processuali.

  • art. 156 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che eventuali irregolarità non avrebbero determinato inesistenza della notificazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di nullità sanabili.

  • art. 160 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente sulla nullità della notificazione.

  • art. 170 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazioni e comunicazioni al procuratore.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali, senza che la Corte ne riconosca la violazione nel caso concreto.

  • art. 113 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione a mezzo posta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone la rinnovazione della notificazione nulla di un atto processuale, la rinnovazione deve avvenire ritualmente e nel termine assegnato; se anche la notifica rinnovata è invalida, non è consentito concedere un ulteriore termine per una nuova rinnovazione, salvo eventuale rimessione in termini nei casi previsti.
  • La validità della notificazione dell’impugnazione va verificata anche in relazione al domicilio eletto dalla parte: la consegna in un indirizzo diverso da quello dello studio del difensore domiciliatario integra nullità della notificazione, non potendo supplire la sola circostanza che nello stesso luogo si trovi la residenza privata del difensore.
  • I termini perentori processuali non sono prorogabili; l’eventuale ulteriore attività notificatoria oltre il termine assegnato non sana automaticamente il vizio se il giudice abbia già esaurito il potere di concedere una nuova rinnovazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può confermare il dispositivo della decisione impugnata pur correggendone la motivazione, quando la soluzione finale sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

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