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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46991/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado, deducendo un vizio di motivazione per carenza: la Corte distrettuale si sarebbe semplicemente attenuta alle conclusioni del primo grado senza valutare i motivi di impugnazione che chiedevano la riqualificazione della detenzione di stupefacenti dalla previsione di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 a quella di cui al comma 5. In particolare si sosteneva che le modalità di detenzione e le modeste quantità cedute dimostravano una organizzazione rudimentale e quindi una fattispecie meno grave.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che il motivo fosse formulato in modo meramente apodittico e senza indicare specifici profili di censura dell'apparato motivazionale. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato gli apprezzabili quantitativi di stupefacente (circa 187,5 g di marijuana e 90 g di cocaina), la qualità delle sostanze, gli strumenti per gestire lo spaccio, la consistente somma di denaro rinvenuta e l'assenza di lavoro lecito. A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, comma 1; art. 73, comma 5

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui al comma 1 (detenzione a fini di spaccio) in ragione delle modalità, delle quantità e degli elementi probatori; non ha accolto la richiesta di riqualificazione al comma 5 (ipotesi attenuata) perché i dati accumulati indicavano una disponibilità e organizzazione coerenti con il reato più grave

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione i profili di censura dell'apparato motivazionale: formulazioni generiche o apodittiche rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere la riqualificazione della detenzione ai sensi dell'art. 73, comma 5, il difensore deve fornire elementi concreti (quantità esigue, modalità occasionali di cessione, assenza di strumenti tipici dello spaccio, prova di scarsa organizzazione) che rendano manifesta la non riconducibilità alla fattispecie di spaccio prevista dal comma 1.
  • I giudici valutano elementi quali peso e qualità della sostanza, strumenti per il confezionamento, somme di denaro rinvenute e l'assenza di redditi leciti per determinare la finalità di spaccio.
  • Se il motivo di impugnazione si limita a richiamare precedenti giurisprudenziali senza spiegare in che modo la motivazione impugnata sia viziata, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).

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