Cassazione Penale, Sentenza n. 3040/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/03/2022 del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Fabio Kowalsky per: capo 2) associazione dedita al narcotraffico; capo 4) detenzione di sostanza stupefacente; capo 5) tentativo di importazione di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi circa l'appartenenza all'associazione - critica sull'uso e interpretazione delle intercettazioni e sulla identificazione dell'interlocutore; (2) vizio di motivazione circa l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa), contestando la prova del rapporto di conoscenza con il presunto capo e la consapevolezza della finalità agevolatrice; (3) vizio di motivazione sulla presunta codetenzione dello stupefacente (capo 4), per travisamento delle intercettazioni; (4) vizio di motivazione sul tentativo di importazione (capo 5), per mancanza di contatti seri e affidabili con fornitori esteri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari fosse viziata: la partecipazione all'associazione può emergere anche dalla ripetuta partecipazione ai reati-fine e dal ruolo operativo nell'organizzazione; non si è riscontrato travisamento probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare. Terzo e quarto motivo sono stati ritenuti infondati: le censure concernenti l'interpretazione delle intercettazioni configurano una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in questa sede, e la ricostruzione fattuale è risultata idonea a sostenere la qualificazione della codetenzione e del tentativo di importazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale le funzioni esercitate nella fase di riesame delle misure cautelari; richiamato per contestualizzare la competenza del Tribunale di Roma nel confermare la custodia cautelare
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata nella prospettazione accusatoria per l'aggravante consistente nella finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante in sede cautelare fosse inammissibile per carenza di interesse, se la sua esclusione non incide sulla legittimità della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese per soccombenza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dalla ripetuta partecipazione a reati-fine e dal ruolo operativo svolto: non è necessario che l'appartenenza emerga solo da un 'atto formale' dell'associazione.
- Le intercettazioni costituiscono mezzo idoneo a fondare gravi indizi quando siano coerenti e non travisate; in Cassazione è possibile proporre una diversa interpretazione solo se sussiste un evidente e decisivo travisamento della prova.
- La contestazione in sede cautelare di circostanze aggravanti (es. agevolazione mafiosa) è ammissibile solo se la loro esclusione incide concretamente sulla legittimità della misura cautelare o produce una utilità reale per l'indagato; altrimenti la censura può essere dichiarata priva di interesse.
- Le doglianze che implicano una rivalutazione del contenuto e del significato delle prove (es. delle intercettazioni) sono difficilmente accolte in sede di legittimità: il rimedio efficace è dimostrare errori di fatto decisivi o violazioni procedurali evidenti.
- Il tentativo di importazione di stupefacenti può essere ricostruito anche sulla base di atti preparatori e contatti idonei a concretizzare l'accordo di trasferimento, pur in assenza di acquisto definitivamente perfezionato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2851/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2853/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2858/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →