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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3040/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/03/2022 del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Fabio Kowalsky per: capo 2) associazione dedita al narcotraffico; capo 4) detenzione di sostanza stupefacente; capo 5) tentativo di importazione di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi circa l'appartenenza all'associazione - critica sull'uso e interpretazione delle intercettazioni e sulla identificazione dell'interlocutore; (2) vizio di motivazione circa l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa), contestando la prova del rapporto di conoscenza con il presunto capo e la consapevolezza della finalità agevolatrice; (3) vizio di motivazione sulla presunta codetenzione dello stupefacente (capo 4), per travisamento delle intercettazioni; (4) vizio di motivazione sul tentativo di importazione (capo 5), per mancanza di contatti seri e affidabili con fornitori esteri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari fosse viziata: la partecipazione all'associazione può emergere anche dalla ripetuta partecipazione ai reati-fine e dal ruolo operativo nell'organizzazione; non si è riscontrato travisamento probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare. Terzo e quarto motivo sono stati ritenuti infondati: le censure concernenti l'interpretazione delle intercettazioni configurano una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in questa sede, e la ricostruzione fattuale è risultata idonea a sostenere la qualificazione della codetenzione e del tentativo di importazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale le funzioni esercitate nella fase di riesame delle misure cautelari; richiamato per contestualizzare la competenza del Tribunale di Roma nel confermare la custodia cautelare

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevata nella prospettazione accusatoria per l'aggravante consistente nella finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante in sede cautelare fosse inammissibile per carenza di interesse, se la sua esclusione non incide sulla legittimità della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese per soccombenza

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dalla ripetuta partecipazione a reati-fine e dal ruolo operativo svolto: non è necessario che l'appartenenza emerga solo da un 'atto formale' dell'associazione.
  • Le intercettazioni costituiscono mezzo idoneo a fondare gravi indizi quando siano coerenti e non travisate; in Cassazione è possibile proporre una diversa interpretazione solo se sussiste un evidente e decisivo travisamento della prova.
  • La contestazione in sede cautelare di circostanze aggravanti (es. agevolazione mafiosa) è ammissibile solo se la loro esclusione incide concretamente sulla legittimità della misura cautelare o produce una utilità reale per l'indagato; altrimenti la censura può essere dichiarata priva di interesse.
  • Le doglianze che implicano una rivalutazione del contenuto e del significato delle prove (es. delle intercettazioni) sono difficilmente accolte in sede di legittimità: il rimedio efficace è dimostrare errori di fatto decisivi o violazioni procedurali evidenti.
  • Il tentativo di importazione di stupefacenti può essere ricostruito anche sulla base di atti preparatori e contatti idonei a concretizzare l'accordo di trasferimento, pur in assenza di acquisto definitivamente perfezionato.

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