Cassazione Penale, Sentenza n. 25584/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cosenza del 09/11/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" perché il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 cod.pen., aggravato dall'art. 61 n.11) era estinto per remissione di querela. Il Procuratore generale sosteneva che, a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018 n.36 e dell'introduzione dell'art. 649-bis, la fattispecie aggravata restava procedibile d'ufficio in presenza di recidiva reiterata e specifica, per cui la remissione della querela non avrebbe estinto il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la norma di cui all'art. 11 del d.lgs. 36/2018 (introduzione dell'art. 649-bis cod.pen. che prevede deroghe alla procedibilità a querela) sia entrata in vigore nel 2018 mentre il fatto era stato commesso nel 2016; pertanto non poteva essere applicata retroattivamente in senso sfavorevole all'imputato. Doveva invece applicarsi la normativa più favorevole all'imputato, per cui il Tribunale aveva correttamente dichiarato estinto il reato per remissione di querela e non doversi procedere.
Norme richiamate
d.lgs. 10 aprile 2018 n.36, art.10
estensione a tutte le fattispecie di appropriazione indebita del regime di procedibilità a querela
La modifica ha reso in linea di principio procedibili a querela le fattispecie di appropriazione indebita, ma essendo intervenuta dopo il fatto non può essere applicata retroattivamente contro l'imputato.
d.lgs. 10 aprile 2018 n.36, art.11
introduzione dell'art. 649-bis cod. pen., con deroghe al regime di procedibilità a querela
Prevede che per alcune fattispecie aggravate si procede d'ufficio se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto che questa deroga sia normativa sfavorevole entrata in vigore dopo il fatto e quindi non applicabile retroattivamente.
art. 649-bis cod. pen.
deroghe al regime di procedibilità a querela per reati altrimenti procedibili a querela in presenza di aggravanti ad effetto speciale
La Corte ha considerato la norma come norma novativa sfavorevole che non poteva essere applicata al fatto commesso nel 2016.
art. 646 cod. pen.
Fattispecie sostanziale contestata: la qualificazione come reato procedibile a querela (a seguito del d.lgs. 36/2018) non poteva essere utilizzata retroattivamente per sopprimere l'effetto estintivo della remissione di querela nel caso concreto.
art. 61 n.11 cod. pen.
circostanza aggravante presa in considerazione per la qualificazione aggravata
La contestazione dell'aggravante (recidiva reiterata e specifica) non ha avuto efficacia a trasformare la procedibilità in d'ufficio, dato che la norma che prevedeva tale conseguenza non era ancora in vigore al momento del fatto.
art. 529 cod. proc. pen.
pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela
Riferimento procedurale: il Tribunale aveva correttamente applicato il principio per cui, essendo il reato procedibile a querela e sussistendo remissione, doveva essere resa sentenza di non doversi procedere.
Massime di principio
- Quando una norma successiva rende un reato procedibile d'ufficio (o viceversa) occorre valutare la data del fatto: norme sfavorevoli introdotte dopo il fatto non possono essere applicate retroattivamente (principio di favore rei/irretroattività della legge penale più grave).
- Se al tempo del fatto il reato era procedibile solo a querela e la querela viene rimessa, il procedimento si estingue e il giudice deve dichiarare non doversi procedere, salvo che sia vigente una norma, anteriore al fatto, che preveda la procedibilità d'ufficio.
- L'esistenza di aggravanti (es. recidiva specifica) che rendano il reato procedibile d'ufficio va valutata rispetto alla normativa in vigore al momento del fatto; non basta che la successiva modifica legislativa preveda deroghe.
- In impugnazioni che puntano a far valere una nuova disciplina processuale o sostanziale occorre sempre verificare la competenza temporale della norma e l'eventuale principio di retroattività sfavorevole all'imputato.
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