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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8399/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna per rapina in concorso (art. 628 c.p.). Il ricorrente deduceva violazioni procedurali e di motivazione (artt. 189, 192, 213, 196, 606 c.p.p. e connessi), contestava l'affidabilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni della persona offesa (Mali Kanhaiyalal) e del testimone (Chandra Indoria), chiedeva che fosse ritenuta attendibile una diversa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente e da una testimone (Elena Nicoloiu) e sosteneva che mancasse prova del dolo di rapina concordato con la donna coimputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: (1) il riconoscimento fotografico è prova atipica ammessa dal principio di non tassativita' dei mezzi di prova (art. 189 c.p.p.) e il giudice di merito ha correttamente valutato la credibilita' dei dichiaranti; (2) le presunte "imprecisioni" nelle deposizioni erano dettagli non idonei a inficiare la complessiva attendibilita' delle testimonianze e la valutazione della credibilita' e' questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni; (3) la ricostruzione alternativa del ricorrente e della sorella e' stata ritenuta inattendibile e la Corte di merito ha motivato adeguatamente. Il quarto motivo e' stato dichiarato inammissibile perché verteva su un'affermazione ipotetica e incidentale della sentenza che non costituisce fondamento della decisione. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 c.p.p.

    Ribadito il principio di non tassativita' dei mezzi di prova: il riconoscimento fotografico e' una prova atipica ammissibile e valutabile liberamente dal giudice.

  • art. 192 c.p.p.

    Confermata la discrezionalita' del giudice nella valutazione del libero convincimento e della credibilita' dei dichiarante; la valutazione di merito non e' sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.

  • art. 213 c.p.p.

    La ricognizione formale di persone non e' l'unico mezzo per l'identificazione: il valore probatorio dipende dalla dichiarazione confermativa e non dalla forma.

  • art. 606 c.p.p.

    Limiti del giudizio di legittimita': le censure per motivazione e contraddittorieta' sono sindacabili solo se sussistono vizi manifesti, illogicita' o travisamento della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione della condanna per spese e dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente, in caso di inammissibilita' del ricorso.

  • art. 628 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di rapina: il giudice di merito ha ritenuto provata la rapina in concorso sulla base delle testimonianze e del riconoscimento fotografico.

  • art. 125 c.p.p.

    Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente nelle censure sulla mancanza di motivazione, valutato nei limiti della rilevanza al tema della motivazione di merito.

  • art. 196 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali; la sentenza e' stata valutata nel rispetto delle regole relative alla formazione del giudizio e all'assunzione delle prove.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nella struttura delle censure per vizio di motivazione e violazione della legge penale, ma la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi denunciati.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico e' una prova ammissibile: il suo valore probatorio dipende dalla chiarezza e dalla coerenza della dichiarazione del testimone e dalla valutazione del giudice di merito.
  • La valutazione della credibilita' della persona offesa e dei testimoni e' questione di fatto di competenza del giudice di merito e non e' normalmente riapribile in Cassazione, salvo l'esistenza di contraddizioni o illogicita' manifeste nella motivazione.
  • Imprecisioni o discrepanze su particolari di dettaglio nelle dichiarazioni non determinano automaticamente l'inattendibilita' della testimonianza se la ricostruzione complessiva resta coerente.
  • Le ricostruzioni alternative proposte dall'imputato devono essere sostenute da elementi probatori solidi e coerenti: semplici argomentazioni alternative non sono sufficienti per ribaltare la valutazione del merito in sede di legittimita'.
  • Osservazioni ipotetiche della sentenza di merito non costituiscono di per se' fondamento di un vizio valutabile in Cassazione quando non siano il cardine della decisione.
  • Perche' un ricorso per cassazione sia ammissibile e con prospettive di accoglimento occorre dimostrare concretamente vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione, non la semplice divergenza nella valutazione delle prove.
  • Quando si contesta il concorso di persone nel reato di rapina, e' rilevante dimostrare elementi che colleghino soggettivamente i partecipanti all'evento (patti, comportamenti connessi, consapevolezza del possesso dei beni); l'assenza di tali elementi puo' essere valutata dal giudice di merito.

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