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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Livorno ha applicato al signor -OMISSIS- il divieto di detenzione armi e munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. ingiungendo altresì al medesimo di vendere o cedere le armi, munizioni e materie esplodenti, a persona non convivente entro 150 giorni dalla data di notifica, ovvero di provvedere, entro il medesimo termine, a sue spese, alla relativa disattivazione o rottamazione, ammonendolo che, scaduto tale termine, le stesse saranno consegnate alla competente Direzione di Artiglieria per gli effetti dell’art. 6 L. 22.05.1975 n. 152 in materia di tutela dell’ordine pubblico; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorchè non conosciuto; e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202600843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di vendita, cessione, disattivazione o rottamazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Livorno, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ingiungendogli di venderle o cederle a persona non convivente entro 150 giorni, oppure di provvedere alla loro disattivazione o rottamazione, con ulteriore avvertimento circa la consegna alla competente Direzione di Artiglieria in caso di mancato adempimento. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'atto illegittimo. Il ricorrente ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Dal testo dell'ordinanza non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto prefettizio, poiché la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per una ragione processuale preliminare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha dichiarato allo stato improcedibile la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare non può essere esaminata finché non sia presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo il caso in cui l'udienza debba essere fissata d'ufficio. Poiché nel caso concreto non risultava presentata tale istanza, il giudice non ha esaminato né il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha disposto la sospensione del decreto prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    È indicato quale base normativa del decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

  • art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152

    È richiamato nell'avvertimento relativo alla consegna delle armi, munizioni e materie esplodenti alla competente Direzione di Artiglieria in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che debba essere fissata d’ufficio

    La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisce, salvo fissazione d'ufficio, presupposto per la procedibilità della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la domanda cautelare è improcedibile finché il ricorrente non presenta l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che l'udienza debba essere fissata d'ufficio.
  • Quando la domanda cautelare è dichiarata improcedibile per la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, il giudice non è tenuto a esaminare i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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