Cassazione Penale, Sentenza n. 11273/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) erronea applicazione della norma penale relativamente alla sussumibilità della condotta nell'art. 641 c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe considerato sufficiente il mero inadempimento senza verificare il preordinato proposito di non adempiere; 2) assenza di motivazione circa l'effettiva sussistenza dello stato di insolvenza dell'imputato al momento della stipula dell'obbligazione, richiesta come condizione attuale e non desumibile da fatti anteriori o successivi; 3) motivazione apparente circa l'elemento soggettivo, in quanto la Corte avrebbe arbitrariamente frazionato l'unica obbligazione per desumere il dolo dall'insieme degli atti compiuti dall'imputato. In sintesi, la difesa contestava la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza e del dolo specifico richiesto dall'art. 641 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità dei motivi. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato gli elementi probatori, ritenendo integrata l'insolvenza e il proposito di non adempiere anche in considerazione del comportamento precedente e successivo all'inadempimento e del silenzio/dissimulazione dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (pena di due mesi di reclusione) così come già confermata dalla Corte di appello; la Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)
La Corte interpreta la norma nel senso che è necessario lo stato di insolvenza al momento della assunzione dell'obbligazione e il preordinato proposito di non adempiere; il mero inadempimento posteriore, non preceduto da tale proposito e dissimulazione, non integra il reato ma solo la responsabilità civile. Tuttavia lo stato di insolvenza può essere desunto anche da comportamenti anteriori o successivi e il silenzio o la dissimulazione possono rilevare come manifestazione del proposito di non adempiere.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
Richiamato esclusivamente in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto) a causa delle disposizioni emergenziali e delle loro modifiche temporali; non incide sul merito sostanziale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella esposizione dei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza della Corte di appello, in ordine ai requisiti formali della motivazione ai fini della Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) è necessario che lo stato di insolvenza sussista al momento della assunzione dell'obbligazione e che vi sia il preordinato proposito di non adempiere; il semplice inadempimento ex post, senza tale proposito, rientra nella responsabilità civile.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto non solo da prove documentali immediate ma anche dal comportamento precedente e successivo dell'agente (es. accumulo di debiti, pagamenti saltati, modalità di fuga o dissimulazione), pertanto prove indirette e comportamentali possono essere utilizzate per accertarlo.
- Il silenzio o la mancata comunicazione dello stato di insolvenza al creditore può costituire forma di dissimulazione rilevante ai fini del dolo specifico quando sia collegata al proposito di non adempiere.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e non la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in appello; la mancanza di specificità può portare all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La valutazione comparata degli atti anteriori, concomitanti e successivi all'obbligazione è fondamentale per ricostruire l'elemento soggettivo (dolo) nelle fattispecie di insolvenza fraudolenta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →