Circolare numero 29 del 26-10-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998, relativa alla sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza. La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per il Servizio sanitario nazionale, per i termini in scadenza tra il 9 settembre e il 31 dicembre 1998. Sono disciplinati anche effetti su sanzioni, rateazioni, denunce periodiche e modalità di domanda, con termine ultimo al 4 gennaio 1999 sia per il versamento differito sia per la presentazione delle dichiarazioni e della richiesta di sospensione.
Sospensione contributiva per i soggetti colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 in Basilicata e Calabria
Sospensione dei contributi per il sisma del 9 settembre 1998
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull'ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998, che disciplina ulteriori misure di protezione civile per fronteggiare i danni causati dal sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza. In particolare, vengono precisate le condizioni per accedere alla sospensione dei versamenti contributivi, gli effetti sui termini e sulle sanzioni, nonché le modalità di domanda e di compilazione delle denunce periodiche.
Ambito soggettivo e territoriale
La sospensione riguarda i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che alla data dell'evento calamitoso risultavano residenti o avevano sede operativa nei comuni indicati dall'ordinanza. Per la provincia di Potenza sono compresi, tra gli altri, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello, Calvera, Carbone, Castelsaraceno, Chiaromonte, Senise e Teana. Per la provincia di Cosenza i comuni interessati sono Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora.
Il beneficio è riconosciuto quando le abitazioni o gli immobili adibiti a sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Contributi sospesi e periodo interessato
La sospensione opera per i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, includendo la quota a carico dei dipendenti, nonché per i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni. Il periodo di efficacia decorre dal 9 settembre 1998 e si estende fino al 31 dicembre 1998. La circolare precisa inoltre che la sospensione riguarda i termini connessi ai versamenti riferiti al periodo agosto-novembre 1998.
Effetti su sanzioni, azioni e rateazioni
Durante il periodo di sospensione non devono essere applicate sanzioni civili o amministrative previste dalla normativa vigente per i termini sospesi. Il beneficio si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato. Inoltre, la sospensione si applica ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in corso.
Recupero delle somme e scadenze
Poiché l'ordinanza non prevede modalità particolari di recupero, i contributi non versati per effetto della sospensione devono essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La stessa data del 4 gennaio 1999 costituisce il termine ultimo anche per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali mod. 031/R e 031/CM, comprese quelle inviate mediante supporti magnetici. In caso di omissione della denuncia nel periodo agosto-novembre 1998, non devono essere comminate le sanzioni amministrative previste dalla normativa.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
La sospensione non è automatica e richiede una domanda espressa da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso le Sedi Compartimentali di Napoli e Bari, competenti per territorio. Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell'ordinanza sindacale di sgombero richiamata dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2860;
- dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimento dell'attività nelle zone colpite e che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.
La circolare precisa che la domanda di sospensione può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni sostitutive.
Compilazione dei modelli contributivi
Per la corretta gestione della sospensione ed evitare l'automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme pagate in ritardo, le imprese devono compilare i modelli 031/R indicando nel quadro B il codice "A12" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi sospesi, il codice causale "025" in sostituzione del codice ordinario "020".
Punti principali
Soggetti beneficiari e ambito territoriale
Possono beneficiare della sospensione i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede operativa alla data del 9 settembre 1998 nei comuni indicati per le province di Potenza e Cosenza. Per la provincia di Potenza sono richiamati i comuni elencati nell'ordinanza, tra cui Castelluccio Inferiore, Lauria, Maratea, Senise e altri; per la provincia di Cosenza i comuni interessati sono Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora. Il beneficio è riconosciuto solo se le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Tipologia di contributi sospesi
La sospensione riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni. La sospensione opera per i termini di versamento connessi al periodo agosto-novembre 1998, con efficacia dal 9 settembre 1998 al 31 dicembre 1998.
Effetti su sanzioni, procedimenti e rateazioni
Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative per gli inadempimenti riferiti ai termini sospesi. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato. Il beneficio si applica inoltre ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.
Versamento differito e scadenza finale
Poiché l'ordinanza non prevede modalità speciali di recupero, le somme contributive non versate per effetto della sospensione devono essere pagate in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri. La medesima scadenza del 4 gennaio 1999 vale anche per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM), comprese quelle trasmesse su supporti magnetici.
Presentazione della domanda e documentazione
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede una domanda espressa da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso le Sedi Compartimentali di Napoli e Bari, competenti per territorio. Alla domanda devono essere allegati: copia dell'ordinanza sindacale di sgombero; dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimento dell'attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività. La domanda può essere redatta anche a tergo delle dichiarazioni.
Istruzioni per la compilazione dei modelli 031/R
Per evitare l'applicazione automatica delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo, le imprese devono indicare nel quadro B del modello 031/R il codice "A12". Nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi relativi al periodo di sospensione, deve essere riportato il codice causale "025" in luogo del codice ordinario "020".
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