Circolare numero 228 del 29-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a seguito di decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viene confermato l’importo annuo di lire 1.588.800, pari a lire 264.800 bimestrali e lire 132.400 mensili, in via provvisoria anche per il 1998 fino a nuovo decreto. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per il recupero delle differenze contributive sui trattamenti pensionistici già in pagamento e sulle nuove liquidazioni, indicando le procedure informatiche e i conti contabili da utilizzare.
Aggiornamento del contributo del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolici
Aggiornamento del contributo del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolici
La circolare disciplina l’adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché le modalità operative per il recupero delle differenze contributive su pensioni in pagamento e di nuova liquidazione. Il testo si fonda sul decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998 e richiama la precedente circolare n. 312 del 27 dicembre 1995 per gli aspetti procedurali non modificati.
Oggetto dell’intervento normativo
Ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il decreto interministeriale richiamato dalla circolare aumenta il contributo dovuto per l’anno 1997 dagli iscritti al Fondo. L’importo viene determinato in lire 1.588.800 annue, corrispondenti a lire 264.800 bimestrali e lire 132.400 mensili.
La circolare precisa che tale importo resta provvisoriamente confermato anche per l’anno 1998 fino all’emanazione di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare in base alla normativa richiamata.
Recupero delle differenze contributive sulle pensioni in essere
Per le differenze contributive da recuperare sui trattamenti pensionistici già in pagamento, le sedi devono applicare le istruzioni della circolare n. 312 del 27 dicembre 1995, integrate dalle nuove disposizioni operative. In particolare, occorre:
- localizzare in "cassa sede" i pagamenti delle rate sulle quali devono essere eseguiti i recuperi;
- utilizzare i modelli P1/R stampati dalla procedura prevista;
- erogare le rate al netto delle somme da recuperare tramite la procedura "pagamenti vari";
- ripristinare i pagamenti, una volta completato il recupero, presso gli uffici pagatori in cui sono localizzate le pensioni.
Le somme recuperate devono essere accreditate al conto GPA55/00 e trasferite con modello SC/10R alla sede di Roma-EUR. I modelli P1/R impiegati per i conguagli devono essere acquisiti secondo la normativa vigente.
Recuperi sulle pensioni di nuova liquidazione
Per i recuperi relativi alle pensioni di nuova liquidazione, gli importi devono essere inseriti nell’archivio conguagli secondo le disposizioni vigenti. Anche in questo caso, gli importi vengono accreditati, in sede di ripartizione contabile del flusso telematico dei pagamenti pensionistici, al conto GPA55/00 e trasferiti tramite modello SC/10/R alla sede di Roma-EUR.
Gestione contabile dei recuperi a Roma-EUR
La circolare prevede infine che i recuperi effettuati direttamente dalla sede Roma-EUR sulle pensioni di propria competenza territoriale siano rilevati al conto CLL52/34, senza il passaggio tramite le medesime procedure di trasferimento previste per le altre sedi.
Punti principali
Aggiornamento dell’importo contributivo
Il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998, ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, aumenta il contributo dovuto per l’anno 1997 dagli iscritti al Fondo. Il contributo è fissato in lire 1.588.800 annue, equivalenti a lire 264.800 bimestrali e lire 132.400 mensili. Lo stesso importo è confermato provvisoriamente anche per l’anno 1998, in attesa di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare.
Recupero delle differenze contributive sui trattamenti in pagamento
Per il recupero delle differenze contributive dovute dai pensionati sui periodi pregressi, le sedi devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 312 del 27 dicembre 1995, integrate dalle disposizioni della presente circolare. Per le pensioni in essere occorre localizzare in "cassa sede" i pagamenti delle rate interessate, utilizzare i modelli P1/R prodotti dalla procedura, erogare le rate al netto delle somme da recuperare tramite la procedura "pagamenti vari" e ripristinare i pagamenti, una volta concluso il recupero, presso gli uffici pagatori ove sono localizzate le pensioni.
Adempimenti contabili per i recuperi sulle pensioni
Le somme recuperate devono essere accreditate al conto GPA55/00 e trasferite con modello SC/10R alla sede di Roma-EUR. I modelli P1/R utilizzati per i conguagli devono essere acquisiti secondo la normativa vigente. La circolare precisa inoltre che i recuperi effettuati dalla sede Roma-EUR sulle pensioni di propria competenza territoriale sono rilevati direttamente al conto CLL52/34.
Recuperi sulle pensioni di nuova liquidazione
Per i recuperi da effettuare sulle pensioni di nuova liquidazione, gli importi relativi devono essere inseriti nell’archivio conguagli secondo le disposizioni vigenti. Anche tali importi, in sede di ripartizione contabile del flusso telematico dei pagamenti pensionistici, vengono accreditati al conto GPA55/00 e poi trasferiti mediante modello SC/10/R alla sede di Roma-EUR.
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