Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 226 del 27-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra tre decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La decisione 167/97 conferma e amplia il diritto alle prestazioni familiari francesi anche in presenza di altre prestazioni estere, con possibili riesami di situazioni pregresse e rilascio di attestazioni da parte delle sedi. La decisione 168/98 modifica il formulario E121, elimina l’E122 e introduce un sistema di attestazione pro-capite per i familiari, con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1998 e applicazione alla Francia dal 1 gennaio 2002. La decisione 169/98 rende operativa la commissione tecnica per il trattamento dei dati, definendone composizione, funzioni e modalità operative nel quadro dell’informatizzazione delle procedure comunitarie.

Regolamentazione comunitaria: decisioni 167/97, 168/98 e 169/98 in materia di assegni familiari, formulario E121 e commissione tecnica dati

Regolamentazione comunitaria: decisioni 167/97, 168/98 e 169/98

La circolare informa le strutture INPS di tre decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale comunitaria L 195 dell’11 luglio 1998. Le decisioni incidono su prestazioni familiari, formulari sanitari per pensionati e funzionamento degli organi tecnici in materia di trattamento dati.

Decisione n. 167/97: prestazioni familiari a carico della Francia

La decisione n. 167 del 2 dicembre 1997 riguarda le modalità di concessione delle prestazioni familiari francesi. La circolare precisa che viene garantito il mantenimento del diritto alle prestazioni familiari anche nei confronti di soggetti che abbiano cessato l’attività lavorativa e percepiscano prestazioni per malattia, maternità, infortuni sul lavoro o disoccupazione a carico di altri Stati.

In sostanza, la decisione elimina un’eccezione che era prevista per la sola legislazione francese e conferma in via generale il principio comunitario secondo cui, quando un lavoratore è soggetto alla legislazione di due o più Stati, spetta la prestazione di importo più elevato.

La decorrenza della decisione è fissata all’1 settembre 1991. Ciò comporta la possibile rivalutazione, da parte francese, di situazioni pregresse nelle quali il diritto all’importo garantito era cessato per effetto della normativa precedente. In tali ipotesi, le sedi devono rilasciare, su richiesta degli interessati o delle casse francesi, un attestato che certifichi se e in quale misura siano stati erogati assegni familiari o ANF per il mese di novembre 1989, secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 228 del 20 settembre 1991.

Decisione n. 168/98: modifica del formulario E121

La decisione n. 168 del 12 giugno 1998 interviene sui formulari E121 ed E127 e sopprime il formulario E122. Il nuovo formulario E121, denominato "Attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari e per la tenuta degli inventari", sostituisce sia la precedente versione dell’E121 sia l’E122, che in passato era previsto per i familiari residenti in uno Stato diverso da quello di residenza del pensionato.

La circolare ricorda che il formulario E121 certifica la titolarità di una pensione a carico di uno Stato diverso da quello di residenza, al fine di consentire al titolare e ai familiari di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato di residenza. Il formulario viene rilasciato, su richiesta del pensionato italiano che si trasferisce in un altro Stato membro, dalla sede INPS ovvero dalla ASL, per le rispettive competenze.

La modifica risponde agli accordi tra i Paesi dell’Unione europea per sostituire il sistema di pagamento forfettario per nucleo familiare con un sistema forfettario "pro-capite". Di conseguenza, per il futuro dovranno essere emessi tanti E121 quanti sono i componenti del nucleo familiare, compreso il titolare di pensione residente in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

La decisione, pur essendo stata pubblicata il 12 giugno 1998, ha efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1998. Restano tuttavia validi gli E121 già emessi alla data di applicazione della decisione n. 168 fino alla loro annullamento e/o sostituzione con il nuovo modello, ma solo se riferiti al titolare di pensione, con esclusione dei familiari.

Per quanto riguarda i rapporti con la Francia, la nuova normativa entrerà in vigore dal 1 gennaio 2002. Le direzioni regionali devono curare direttamente la riproduzione del nuovo formulario E121 e la successiva distribuzione in ambito regionale, attenendosi alle disposizioni del punto 4 della decisione.

Decisione n. 169/98: commissione tecnica per il trattamento dei dati

La decisione n. 169 dell’11 giugno 1998 disciplina funzionamento e composizione della commissione tecnica per il trattamento dei dati istituita nell’ambito della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La circolare evidenzia che la decisione completa le iniziative di adeguamento della normativa comunitaria alle esigenze derivanti dallo sviluppo e dall’applicazione dei sistemi informatizzati nelle procedure di scambio delle informazioni tra istituzioni competenti in materia di sicurezza sociale.

L’art. 117 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, introdotto dal regolamento n. 1290 del 27 giugno 1997, aveva attribuito alla Commissione amministrativa il compito di definire le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica. Con la decisione in esame e con il relativo regolamento aggiuntivo, tale compito risulta completato e la commissione tecnica diventa pienamente operativa.

La circolare sottolinea l’importanza della materia per l’INPS, che svolge un ruolo primario nei progetti europei di telematica applicata alla sicurezza sociale. Sul piano operativo, la commissione tecnica:

  • opera nel quadro di un mandato strategico definito dalla Commissione amministrativa;
  • presenta alla Commissione amministrativa il programma di lavoro dettagliato e una relazione annuale sulle attività svolte;
  • è composta da due membri, un titolare e un supplente, designati da ciascuno Stato membro;
  • adotta relazioni e pareri motivati a maggioranza semplice, con un unico voto per Stato membro;
  • può proporre, in via straordinaria, l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la risoluzione di problemi specifici.

La presidenza della commissione tecnica è affidata a rotazione semestrale al membro titolare, o ad altro funzionario designato, appartenente allo Stato membro cui spetta la presidenza di turno della Commissione amministrativa.

Indicazioni operative finali

La circolare segnala infine che gli allegati non sono trasmessi nel testo, in quanto saranno pubblicati unitamente alla circolare. Inoltre, il nuovo formulario E121 sarà inviato alle sedi regionali con plico separato affinché provvedano alla riproduzione e alla distribuzione alle sedi competenti nelle quantità necessarie.

Punti principali

Decisione n. 167/97: assegni familiari francesi

La decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti riguarda le modalità di concessione delle prestazioni familiari a carico della Francia. Viene riconfermato il diritto alle prestazioni familiari francesi anche a chi abbia cessato l’attività lavorativa e percepisca prestazioni per malattia, maternità, infortuni sul lavoro o disoccupazione a carico di altri Stati. La decisione generalizza il principio comunitario secondo cui, in caso di soggetto assoggettato alla legislazione di più Stati, spetta la prestazione di importo più elevato. La decorrenza è fissata all’1 settembre 1991 e possono essere riesaminate situazioni pregresse in cui il diritto all’importo garantito era cessato; in tali casi le sedi devono rilasciare, su richiesta degli interessati o delle casse francesi, un attestato sugli assegni familiari o ANF erogati nel mese di novembre 1989, secondo le istruzioni già fornite con la circolare n. 228 del 20 settembre 1991.

Decisione n. 168/98: modifica del formulario E121

La decisione modifica i formulari E121 ed E127 e sopprime il formulario E122. Il nuovo E121 sostituisce il precedente attestato con la stessa denominazione e l’E122, che era utilizzato per le prestazioni in natura ai familiari di titolari di pensione o rendita residenti in un Paese diverso da quello del pensionato. L’E121 certifica la titolarità di una pensione a carico di uno Stato diverso da quello di residenza per ottenere prestazioni in natura per sé e per i familiari nello Stato di residenza. Il formulario è rilasciato, su richiesta del pensionato italiano che si trasferisce in un altro Stato membro, dalla sede INPS o dalla ASL per le rispettive competenze. La modifica deriva dal passaggio dal pagamento forfettario per nucleo familiare a un sistema forfettario pro-capite: per il futuro dovranno quindi essere emessi tanti E121 quanti sono i componenti del nucleo, compreso il titolare di pensione residente in uno Stato UE diverso dall’Italia. La decisione ha efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1998, ma restano validi i formulari E121 già emessi fino alla loro annullamento o sostituzione con il nuovo modello, limitatamente al solo titolare di pensione e con esclusione dei familiari. Per i rapporti con la Francia, la nuova normativa entrerà in vigore dal 1 gennaio 2002. Le direzioni regionali devono curare la riproduzione del nuovo formulario e la successiva distribuzione, attenendosi alle disposizioni del punto 4 della decisione.

Decisione n. 169/98: commissione tecnica per il trattamento dei dati

La decisione disciplina funzionamento e composizione della commissione tecnica per il trattamento dei dati istituita nell’ambito della Commissione amministrativa. Essa completa le iniziative di adeguamento della normativa comunitaria allo sviluppo dei sistemi informatizzati applicati alle procedure di scambio delle informazioni tra istituzioni competenti in materia di sicurezza sociale. L’art. 117 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, introdotto dal regolamento n. 1290 del 27 giugno 1997, aveva affidato alla Commissione amministrativa il compito di stabilire modalità di funzionamento e composizione della commissione tecnica. Con la decisione e il relativo regolamento aggiuntivo, la commissione tecnica diventa pienamente operativa. Essa opera nel quadro di un mandato strategico definito dalla Commissione amministrativa, cui presenta per approvazione il programma di lavoro dettagliato e una relazione annuale; è composta da due membri, titolare e supplente, designati da ciascuno Stato membro; adotta relazioni e pareri motivati a maggioranza semplice, con un solo voto per Stato membro; può proporre, in via straordinaria, l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per problemi specifici. La presidenza è affidata a rotazione semestrale al membro titolare, o a un altro funzionario designato, dello Stato membro cui spetta la presidenza di turno della Commissione amministrativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.