Circolare numero 227 del 28-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini dell’accertamento della qualifica di coltivatore diretto, non possono essere utilizzati in modo meccanico i valori medi provinciali di impiego di manodopera previsti dalla legge n. 608/1996. L’INPS richiama i requisiti fissati dalla legge n. 9/1963 e ribadisce che la valutazione deve essere compiuta caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche effettive dell’azienda. Solo quando i dati disponibili non consentano una stima immediata, è necessario procedere a una valutazione tecnica con sopralluogo. I valori medi di manodopera restano invece utilizzabili dall’Istituto esclusivamente per specifiche categorie di lavoratori agricoli indicate dalla legge.
Accertamento della qualifica di coltivatore diretto: esclusa l'applicazione dei valori medi di impiego di manodopera
Accertamento della qualifica di coltivatore diretto: esclusione dei valori medi di manodopera
La circolare fornisce un chiarimento operativo sull’accertamento della qualifica di coltivatore diretto, precisando che i valori medi provinciali di impiego di manodopera introdotti dalla legge n. 608/1996 non possono essere usati per verificare, in via automatica, i requisiti richiesti per l’iscrizione nei relativi elenchi. L’INPS ribadisce che la valutazione deve restare ancorata alle caratteristiche concrete dell’azienda agricola e alla normativa specifica che disciplina la figura del coltivatore diretto.
Quadro normativo di riferimento e requisiti richiesti
Per l’accertamento della qualifica, la circolare richiama la legge 9 gennaio 1963, n. 9. Sono coltivatori diretti coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei fondi, oppure all’allevamento e alla custodia del bestiame, purché ricorrano due ulteriori condizioni:
- il fondo coltivato o l’attività svolta richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate;
- la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali.
Criteri di valutazione del fabbisogno lavorativo
L’Istituto sottolinea che l’accertamento della qualifica comporta una valutazione del fabbisogno lavorativo dell’azienda, da compiere caso per caso. Le sedi devono tenere conto delle specifiche realtà aziendali, considerando:
- le colture praticate;
- la tipologia delle operazioni effettuate;
- il grado di meccanizzazione;
- l’ubicazione dei terreni.
La circolare evidenzia quindi che non esiste un parametro astratto valido per tutte le aziende, ma occorre una verifica concreta e coerente con le peculiarità dell’impresa agricola interessata.
Stima tecnica e sopralluogo in azienda
Quando la rilevazione del fabbisogno aziendale non sia immediatamente effettuabile attraverso i principi elementari di tecnica agraria, per insufficienza o incertezza dei dati disponibili, le sedi devono procedere a una stima tecnica del fabbisogno mediante sopralluogo in azienda. Il sopralluogo diviene quindi lo strumento istruttorio necessario nei casi in cui la documentazione non consenta una valutazione affidabile dei requisiti.
Esclusione dell’uso meccanico dei valori medi provinciali
La circolare esclude espressamente che il giudizio sulla sussistenza dei requisiti possa fondarsi su una meccanica applicazione dei valori medi provinciali di impiego di manodopera fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 9 quinquies della legge n. 608/1996. Il motivo è duplice:
- tali valori hanno natura media e possono risultare incongrui rispetto alle specificità delle singole realtà aziendali;
- la normativa vigente non consente di utilizzarli per l’accertamento della qualifica di coltivatore diretto.
Ambito di applicazione consentito dei valori medi
La circolare delimita anche l’uso corretto dei valori medi di manodopera. In base al comma 12 dell’art. 9 quinquies della legge n. 608/1996, essi sono applicati dall’Istituto esclusivamente per l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate prestate dai compartecipanti familiari, dai piccoli coloni e dai piccoli coltivatori diretti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Indicazione conclusiva operativa
Per l’accertamento della qualifica di coltivatore diretto, l’INPS richiede dunque una verifica individualizzata e tecnicamente fondata, che può arrivare al sopralluogo in azienda, ma che non può essere sostituita dall’applicazione automatica di valori medi provinciali. Tali valori restano utilizzabili solo nell’ambito specificamente previsto dalla disciplina richiamata, e non come criterio generale di valutazione della qualifica.
Punti principali
Finalità del chiarimento
L’INPS risponde a richieste di chiarimento delle sedi territoriali sull’uso dei valori medi di impiego di manodopera introdotti dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Viene precisato che tali valori non sono applicabili per verificare la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto.
Requisiti per la qualifica di coltivatore diretto
La legge 9 gennaio 1963, n. 9 richiede che il soggetto si dedichi abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento e custodia del bestiame. Inoltre, il fondo o l’attività devono richiedere un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e la forza lavorativa complessiva del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella necessaria per le normali esigenze aziendali.
Criteri di valutazione del fabbisogno aziendale
L’accertamento richiede una valutazione concreta del fabbisogno lavorativo dell’azienda. Le sedi devono considerare le singole realtà aziendali con riferimento alle colture praticate, alla tipologia delle operazioni, al grado di meccanizzazione e all’ubicazione dei terreni.
Ricorso alla stima tecnica e al sopralluogo
Se il fabbisogno aziendale non può essere determinato immediatamente con i principi elementari di tecnica agraria per insufficienza o incertezza dei dati disponibili, occorre procedere a una stima tecnica del fabbisogno mediante sopralluogo in azienda.
Inapplicabilità dei valori medi provinciali
Le sedi non possono fondare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti richiesti su una mera applicazione dei valori medi provinciali di manodopera fissati con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 9 quinquies della legge n. 608/1996. Tale uso è escluso sia perché si tratta di valori medi, potenzialmente incongrui rispetto alle specificità aziendali, sia perché la normativa non ne consente l’impiego per questo fine.
Ambito di utilizzo consentito dei valori medi
La circolare precisa che i valori medi di impiego di manodopera sono applicati dall’Istituto esclusivamente per l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate prestate dai compartecipanti familiari, dai piccoli coloni e dai piccoli coltivatori diretti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
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