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Circolare

Circolare numero 223 del 23-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il passaggio, dal 3 settembre 1998, della funzione di erogazione delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti al fondo di gestione istituito presso l’INPS, chiarendo che la concessione resta temporaneamente alle Prefetture in attesa del trasferimento alle Regioni. Vengono definiti criteri operativi su pagamenti, aggiornamento archivi, comunicazioni ai titolari, incompatibilità, controlli reddituali e sanitari, ricorsi amministrativi e contenzioso, nonché le istruzioni contabili e di recupero crediti. Sono inoltre richiamate le prestazioni interessate, i requisiti, i codici fascia e gli importi vigenti, con indicazioni specifiche per la fase transitoria di avvio del nuovo assetto.

Erogazione INPS delle prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ex art. 130 d.lgs. 112/1998

Erogazione delle prestazioni agli invalidi civili ex art. 130 d.lgs. 112/1998

La circolare definisce il nuovo assetto operativo derivante dal trasferimento all’INPS della funzione di erogazione delle prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Il documento chiarisce anche la permanenza temporanea in capo alle Prefetture della funzione di concessione, fino al trasferimento alle Regioni, e disciplina in modo organico la fase transitoria di pagamenti, controlli, contenzioso e contabilizzazione.

Ambito di applicazione e decorrenza

Ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la funzione di erogazione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è trasferita all’INPS a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 3 settembre 1998. Da quella data le prestazioni vengono imputate all’apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto.

Resta invece ferma, nella fase transitoria, la competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture per la concessione, la revoca e la gestione amministrativa delle posizioni, fino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni mediante i D.P.C.M. previsti dall’art. 7 del decreto legislativo. Sono escluse dall’ambito applicativo le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta, che continuano autonomamente a gestire il pagamento delle prestazioni ai residenti.

Prestazioni interessate e requisiti generali

La circolare richiama le principali provvidenze economiche disciplinate dalla normativa in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, rinviando agli allegati per il dettaglio delle norme, dei codici fascia, degli importi e dei limiti reddituali. Viene precisato che il medesimo soggetto può percepire più provvidenze, purché ricorrano i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

Tra i requisiti generali figurano la cittadinanza italiana e la residenza nel territorio nazionale, oltre ai presupposti specifici previsti per ciascuna prestazione. Per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali è richiesto il riconoscimento della percentuale di invalidità, il possesso di redditi propri entro i limiti di legge e l’incollocamento al lavoro con iscrizione nelle liste speciali. Per l’indennità di frequenza rilevano la minore età, le difficoltà persistenti, la frequenza scolastica o terapeutica e le condizioni reddituali. Per le prestazioni a favore dei ciechi e dei sordomuti sono indicati requisiti differenziati di età, soglia visiva o uditiva e, dove previsto, reddito personale.

Verifica del requisito reddituale e regime fiscale

La circolare sottolinea che il requisito sanitario non è sufficiente da solo: va sempre verificato anche il requisito reddituale del richiedente. Ai fini del calcolo devono essere considerati i redditi imponibili IRPEF, con esclusione delle pensioni, assegni e indennità corrisposti ai minorati civili.

Secondo i criteri del Ministero dell’Interno, restano esclusi anche le pensioni di guerra e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, i soprassoldi ai decorati al valor militare, i sussidi assistenziali, gli altri emolumenti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche INAIL. Per l’accertamento si considera il reddito dell’anno precedente rispetto all’anno per il quale si verifica il diritto.

Sul piano fiscale, le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973.

Gestione dei pagamenti nella fase di avvio

Il primo pagamento a carico dell’INPS riguarda la mensilità di novembre 1998. La rata settembre-ottobre 1998 resta invece pagata dal Ministero dell’Interno con le modalità tradizionali.

Le prestazioni già abbinate ad altre pensioni INPS vengono pagate in forma unificata, secondo le procedure illustrate nella circolare n. 125 dell’11 giugno 1998. Per le prestazioni non abbinate, ossia quando non esistano altre pensioni INPS intestate allo stesso soggetto o vi siano difformità nei dati anagrafici, nell’ufficio pagatore o nel delegato alla riscossione, il bimestre novembre-dicembre 1998 e l’eventuale tredicesima mensilità vengono corrisposti con le modalità già in uso presso il Ministero dell’Interno, a partire dal 28 novembre 1998, presso l’ufficio pagatore memorizzato.

Dal primo pagamento del 1999 tutte le prestazioni saranno corrisposte mensilmente. Se il soggetto è titolare sia di prestazione assistenziale sia di pensione INPS, ma con uffici pagatori diversi, dal gennaio 1999 il pagamento sarà unificato presso l’ufficio pagatore già collegato alla pensione INPS.

Aggiornamento archivi e classificazione delle posizioni

Il Ministero dell’Interno ha trasmesso all’Istituto i dati di tutte le prestazioni vigenti al 3 settembre 1998. Tali dati vengono memorizzati nel data base delle pensioni, contrassegnati dalla nuova categoria INVCIV, codice numerico 044, mantenendo il numero di certificato attribuito dal Ministero.

Le posizioni sono assegnate alle sedi competenti sulla base del Comune di residenza del titolare e, nelle aree metropolitane, del codice di avviamento postale. Le informazioni sono consultabili con le ordinarie procedure informatiche dell’Istituto e vengono aggiornati anche l’archivio locale DS78 e, per il rinnovo 1999, un nuovo settore del GP2.

La circolare elenca i campi memorizzati nel data base, tra cui ufficio pagatore, delegato o tutore, codice fascia, codice ricovero, codice quota associativa, importi e decorrenze, oltre ai dati necessari per la gestione delle trattenute e dei pagamenti.

Comunicazioni ai titolari e strumenti di assistenza

Ai titolari delle prestazioni vengono inviate, tramite il sistema POSTEL, comunicazioni personalizzate con l’indicazione delle nuove modalità di pagamento. Sono previsti diversi modelli:

  • IC/1 per i soggetti non titolari di pensione INPS;
  • IC/2 per i soggetti titolari anche di pensione INPS abbinabile con ufficio pagatore e/o delegato uguali;
  • IC/3a per i casi di mancato abbinamento per discordanza dell’ufficio pagatore;
  • IC/3b per i casi di mancato abbinamento per discordanza nei dati del delegato alla riscossione e/o nell’ufficio pagatore.

Al modello IC/3 è allegato il modello UNO/3 per la scelta del delegato alla riscossione. È inoltre richiamato il volantino informativo predisposto per la distribuzione ai pensionati tramite gli enti pagatori. Dal 2 novembre 1998 è attivo il numero verde nazionale 167-363738, disponibile dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

Regimi di incompatibilità e facoltà di opzione

La circolare riepiloga i principali regimi di incompatibilità vigenti. In particolare, richiama l’incompatibilità dell’assegno mensile e della pensione sociale sostitutiva con altre pensioni dirette di invalidità a carico delle forme previdenziali indicate dalla normativa. Viene anche evidenziato che la legge n. 407/1990, come modificata dalla legge n. 412/1991, ha esteso il regime di incompatibilità a prestazioni dirette conseguenti a invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio.

Per gli invalidi civili parziali è prevista la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. In caso di opzione per la prestazione di invalidità a carico dell’INPS, la Sede deve sospendere immediatamente il pagamento della prestazione di invalido civile e informare la competente Prefettura affinché formalizzi il provvedimento di revoca.

Controlli sui requisiti reddituali e sanitari

La verifica dei requisiti reddituali resta istituzionalmente attribuita al Ministero del Tesoro. La legge n. 449/1997 prevede controlli annuali entro il 30 giugno, effettuati anche tramite incrocio con le banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati. Le revoche conseguenti a carenza del requisito reddituale sono trasmesse alle Prefetture, che comunicano alle Sedi INPS la sospensione del pagamento e la revoca.

Analoga procedura è prevista per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, che resta di competenza statale. Il piano straordinario di verifica delle invalidità civili, previsto dalla legge n. 449/1997, è anch’esso di competenza del Ministero del Tesoro. Per le revisioni mediche programmate, la data di revisione viene memorizzata per consentire la gestione dello scadenzario a disposizione delle Prefetture.

Prestazioni temporanee: frequenza e ricovero

Per l’indennità di frequenza, la circolare precisa che essa spetta agli invalidi civili minori di 18 anni e ai minori ipoacusici ai quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. La prestazione è collegata alla frequenza effettiva di scuole pubbliche o private, centri di formazione o addestramento professionale, oppure centri specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo, ed è erogata per i soli periodi di effettiva frequenza certificata.

Per l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, la normativa richiede la presentazione annuale della dichiarazione sullo stato di ricovero entro il 31 marzo, da parte del titolare o del tutore, alla Prefettura, al Comune o all’Unità sanitaria locale. L’indennità è incompatibile con il ricovero in istituto a titolo gratuito, mentre è riconosciuta nei ricoveri per terapie contingenti e può spettare nei periodi di documentata interruzione del ricovero non inferiori a un mese.

Anche l’assegno mensile per invalidi civili parziali richiede, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione sulla permanenza dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento. Le revoche per mancata frequenza o mancata iscrizione vengono comunicate dalle Prefetture alle Sedi INPS per la sospensione e la revoca della prestazione.

Contributi associativi

La circolare richiama le convenzioni stipulate dal Ministero dell’Interno con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, per la trattenuta dei contributi volontari associativi sulle provvidenze economiche. Sono indicati gli importi annui 1998:

  • ANMIC: 50.000 lire, codice Z;
  • UIC: 96.000 lire, codice V;
  • ENS: 60.000 lire, codice W.

L’INPS subentra ex lege, dal 1° novembre 1998, nei rapporti relativi alle ritenute delle quote associative sui ratei erogati a proprio carico. Le istruzioni operative specifiche saranno fornite successivamente.

Recupero crediti e somme indebitamente percepite

La dinamica gestionale delle prestazioni può generare crediti da recuperare per variazione dei redditi, mancanza della frequenza scolastica o esiti delle verifiche sanitarie. I recuperi su prestazioni ancora in pagamento devono essere trattati con le procedure ordinarie utilizzate per le pensioni INPS.

Per le somme relative a prestazioni in pagamento al 3 settembre 1998, il recupero avviene per iniziativa dell’INPS sulla base della comunicazione delle Prefetture, che curano anche l’invio della notifica all’interessato. Per le prestazioni non più in pagamento al 3 settembre, il recupero resta in capo alle Prefetture nella fase amministrativa; per i procedimenti giurisdizionali instaurati dal 3 settembre 1998 la competenza passa all’INPS.

Nuove domande, ricorsi e legittimazione passiva

Nella fase transitoria le domande di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici continuano a essere presentate alle ASL secondo il D.P.R. n. 698/1994. Per quanto riguarda il contenzioso, l’art. 130 prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti relativi a provvidenze concesse dalle Regioni e dell’INPS negli altri casi; tuttavia, in fase transitoria, la circolare interpreta la norma nel senso di ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed esecutivo in cui non spetti alla Regione.

Pertanto, gli atti introduttivi di giudizio, i decreti ingiuntivi, gli atti di precetto e i pignoramenti notificati dal 3 settembre 1998 devono essere rivolti all’INPS presso la Sede provinciale competente. Gli atti eventualmente notificati alle Prefetture nella prima fase devono essere trasmessi tempestivamente all’Istituto, con copia conforme della documentazione e rapporto informativo ove necessario.

Per i ricorsi amministrativi, la circolare stabilisce che dal 3 settembre 1998 essi vadano presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, tramite la Prefettura. I ricorsi presentati fino al 2 settembre restano di competenza ministeriale. In calce ai provvedimenti adottati dal 3 settembre deve essere indicata la nuova disciplina del ricorso.

Istruzioni contabili e separazione delle gestioni

Per la rilevazione contabile è istituita la Gestione IV, denominata "Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili – art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112", con relativa contabilità separata IVR. La circolare impone una separata rilevazione degli oneri per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, per consentire la trasmissione al Ministero del Tesoro di dati distinti per ciascuna categoria.

Sono indicati i conti da utilizzare per le rate maturate e non riscosse, per gli interessi passivi e per la rivalutazione monetaria, oltre alle causali FL02 20141, 20142 e 20143 abbinate rispettivamente alle prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La circolare raccomanda, in attesa dell’adeguamento delle procedure centrali, di conservare separata evidenza della documentazione contabile.

Allegati: elenco prestazioni, codici fascia e importi

Gli allegati della circolare contengono il dettaglio delle provvidenze economiche, dei codici fascia che identificano le diverse situazioni assistenziali e delle tabelle storiche degli importi mensili e dei limiti reddituali. Sono riportati, tra gli altri, i codici per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, con distinzioni tra ricoverati, non ricoverati, titolari di altri redditi, minori, maggiori di età e categorie provvisorie o estinte.

Le tabelle mostrano l’evoluzione degli importi e dei limiti reddituali fino al 1998 per pensioni, assegni di assistenza, indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, indennità speciale per ciechi parziali e indennità di frequenza. Tali allegati fungono da supporto operativo per la corretta classificazione delle posizioni e la verifica dei requisiti economici e sanitari.

Punti principali

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e regime transitorio

Il trasferimento della funzione di erogazione opera dal 120° giorno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 112/1998, quindi dal 3 settembre 1998. Da tale data l’erogazione delle prestazioni è trasferita al fondo di gestione presso l’INPS, mentre la funzione di concessione resta alle Prefetture fino all’effettivo passaggio alle Regioni, subordinato ai D.P.C.M. previsti dall’art. 7 del decreto legislativo. Sono esclusi dall’ambito di applicazione le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta, che continuano a provvedere autonomamente al pagamento.

Tipologie di prestazioni e requisiti

La circolare riepiloga le principali provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, richiamando gli allegati con le norme, i codici fascia, gli importi mensili e i limiti reddituali. Viene precisato che uno stesso soggetto può beneficiare di più provvidenze se ricorrono i relativi requisiti sanitari e reddituali. Per alcune prestazioni sono ribaditi requisiti di età, percentuale di invalidità, stato di incollocamento al lavoro, frequenza scolastica o riabilitativa, nonché le regole specifiche per ciechi, sordomuti e pluriminorati.

Requisito reddituale e trattamento fiscale

Ai fini del diritto alle prestazioni occorre verificare anche il requisito reddituale, che si basa sui redditi imponibili IRPEF del richiedente, escludendo le stesse provvidenze per minorati civili e, secondo i criteri ministeriali richiamati, pensioni di guerra, indennità accessorie, assegni annessi, soprassoldi, sussidi assistenziali, emolumenti del D.P.R. n. 601/1973 e rendite INAIL. La normativa richiamata considera, per l’anno di riferimento, il reddito dell’anno precedente. Le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973.

Gestione dei pagamenti e prime mensilità

Il primo pagamento a carico dell’INPS riguarda la mensilità di novembre 1998, mentre la rata settembre-ottobre 1998 resta in pagamento al Ministero dell’Interno. Le prestazioni che non risultano abbinabili ad altre pensioni INPS vengono pagate con le modalità precedenti, presso l’ufficio pagatore già memorizzato, a partire dal 28 novembre 1998, per il bimestre novembre-dicembre e l’eventuale tredicesima. Dal primo pagamento del 1999 tutte le prestazioni sono corrisposte mensilmente. In caso di prestazioni assistenziali abbinate a pensioni INPS, il pagamento viene unificato; se l’ufficio pagatore è diverso, l’unificazione avviene da gennaio 1999 presso l’ufficio della pensione INPS.

Aggiornamento archivi, codici e dati memorizzati

Il Ministero dell’Interno ha trasmesso i dati delle prestazioni vigenti al 3 settembre 1998, che vengono memorizzati nel data base pensioni con la nuova categoria INVCIV, codice numerico 044, mantenendo il numero di certificato ministeriale. Le posizioni sono attribuite alle sedi competenti in base al Comune di residenza e, nelle aree metropolitane, al CAP. Sono indicati i campi da registrare nel data base, inclusi ufficio pagatore, delegato/tutore, codice fascia, posizione lavorativa, ricovero, quota associativa, importi e decorrenze. Anche l’archivio locale DS78 viene aggiornato.

Comunicazioni agli interessati e numero verde

Ai titolari sono inviate comunicazioni personalizzate tramite POSTEL: modello IC/1 per chi non è titolare di pensione INPS, IC/2 per i casi abbinabili, IC/3a e IC/3b per i casi non abbinati per discordanza nell’ufficio pagatore e/o nel delegato alla riscossione, con allegato il modello UNO/3 per scegliere il delegato. È stato inoltre predisposto un volantino illustrativo e attivato, dal 2 novembre, il numero verde nazionale 167-363738, operativo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Regimi di incompatibilità e opzione

La circolare riepiloga i casi di incompatibilità tra assegno mensile o pensione assistenziale e altre prestazioni pensionistiche dirette connesse a invalidità, guerra, lavoro o servizio, richiamando la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole nei casi previsti. In caso di opzione per la prestazione di invalidità a carico dell’INPS, le Sedi devono sospendere immediatamente il pagamento della prestazione quale invalido civile e informare la Prefettura per la revoca formale.

Controlli reddituali e sanitari

La verifica dei requisiti reddituali resta istituzionalmente di competenza del Ministero del Tesoro, con controlli da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno anche tramite incrocio con le banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati. In caso di revoca per difetto di reddito o di requisiti sanitari, le Prefetture trasmettono i provvedimenti alle Sedi INPS per la sospensione del pagamento. La revisione sanitaria ordinaria e il piano straordinario di verifica restano di competenza statale; per le prestazioni temporanee sono disciplinati i controlli su frequenza scolastica, ricovero e iscrizione nelle liste di collocamento.

Contributo associativo e recupero crediti

Sono richiamate le convenzioni con ANMIC, UIC ed ENS per la trattenuta dei contributi associativi sulle provvidenze, con importi annui 1998 pari a 50.000 lire per ANMIC, 96.000 lire per UIC e 60.000 lire per ENS. L’INPS subentra dal 1° novembre 1998 nei rapporti convenzionali per le ritenute. La circolare disciplina anche il recupero crediti: per somme su prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre 1998 il recupero è effettuato dall’INPS su comunicazione delle Prefetture; per prestazioni non più in pagamento resta competente la Prefettura nella fase amministrativa, con passaggio all’INPS della fase giurisdizionale per i procedimenti instaurati dal 3 settembre 1998.

Contenzioso, ricorsi amministrativi e legittimazione passiva

Dal 3 settembre 1998 l’INPS è legittimato a stare in giudizio nelle cause promosse in relazione a provvedimenti di concessione o diniego dei benefici economici per minorazioni civili, mentre i giudizi instaurati fino al 2 settembre restano curati dall’Avvocatura dello Stato. La legittimazione passiva dell’INPS si estende ai fatti connessi e conseguenziali, inclusi revoche, recuperi e spese di lite. I ricorsi amministrativi avverso concessioni, dinieghi e provvedimenti conseguenziali, presentati dal 3 settembre, vanno indirizzati al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, tramite la Prefettura; i ricorsi presentati fino al 2 settembre restano di competenza ministeriale.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile viene istituita la Gestione IV e la relativa contabilit0 separata IVR. Sono previsti conti distinti per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sia per i debiti da rate maturate e non riscosse sia per gli interessi passivi e la rivalutazione monetaria. Le causali di flusso di cassa 20141, 20142 e 20143 sono abbinate alle tre categorie di assistiti. Le procedure contabili dovranno garantire una separata rilevazione per ciascuna tipologia di prestazione.

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